Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2016, n. 16353
CASS
Sentenza 3 febbraio 2016

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Massime1

Non è configurabile alcuna improcedibilità, qualora il Ministero della giustizia non abbia richiesto la punizione del colpevole di un delitto comune commesso dal cittadino all'estero ai sensi dell'art. 9, terzo comma, cod. pen., se lo Stato estero, nel cui territorio siano stati commessi i reati, non solo non si avvale della facoltà di richiedere l'estradizione, ma porta a conoscenza dello stato italiano, nel cui territorio si trovi il reo, l'esistenza dei delitti, collaborando alla raccolta delle prove e dimostrando così d'avere rinunciato a punire direttamente l'autore dei fatti.

Commentario1

  • 1Giurisdizione italiana all'estero (Cass. 36905/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 novembre 2025

    In tema di applicazione della legge penale, il principio di territorialità ex artt. 3 e 6 c.p. è derogabile nei soli casi tassativi previsti dagli artt. 7–10 c.p., fondati sui criteri della personalità, della difesa e dell'universalità, nel rispetto del principio di legalità e della sovranità degli Stati. La presenza del cittadino nel territorio dello Stato integra condizione di procedibilità per i delitti comuni commessi all'estero ex art. 9 c.p., anche quando ricorrono le ulteriori condizioni di cui ai commi 2 e 3. Per i delitti comuni commessi all'estero in danno dell'Unione europea, di uno Stato estero o di uno straniero, la perseguibilità in Italia ai sensi dell'art. 9, comma 3, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2016, n. 16353
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16353
Data del deposito : 3 febbraio 2016

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