Sentenza 3 febbraio 2016
Massime • 1
Non è configurabile alcuna improcedibilità, qualora il Ministero della giustizia non abbia richiesto la punizione del colpevole di un delitto comune commesso dal cittadino all'estero ai sensi dell'art. 9, terzo comma, cod. pen., se lo Stato estero, nel cui territorio siano stati commessi i reati, non solo non si avvale della facoltà di richiedere l'estradizione, ma porta a conoscenza dello stato italiano, nel cui territorio si trovi il reo, l'esistenza dei delitti, collaborando alla raccolta delle prove e dimostrando così d'avere rinunciato a punire direttamente l'autore dei fatti.
Commentario • 1
- 1. Giurisdizione italiana all'estero (Cass. 36905/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 novembre 2025
In tema di applicazione della legge penale, il principio di territorialità ex artt. 3 e 6 c.p. è derogabile nei soli casi tassativi previsti dagli artt. 7–10 c.p., fondati sui criteri della personalità, della difesa e dell'universalità, nel rispetto del principio di legalità e della sovranità degli Stati. La presenza del cittadino nel territorio dello Stato integra condizione di procedibilità per i delitti comuni commessi all'estero ex art. 9 c.p., anche quando ricorrono le ulteriori condizioni di cui ai commi 2 e 3. Per i delitti comuni commessi all'estero in danno dell'Unione europea, di uno Stato estero o di uno straniero, la perseguibilità in Italia ai sensi dell'art. 9, comma 3, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2016, n. 16353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16353 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2016 |
Testo completo
1635 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale composta da Sent. n. sez. 338/2016 dott. Mario Gentile-Presidente - U.P. 3/2/2016 dott. Domenico Gallo - Consigliere - R.G.N. 49699/2014 dott. Luigi Agostinacchio - Consigliere - dott. Lucia Aielli - Consigliere est. - dott. Sandra Recchione-Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: ER IO nato il [...] avverso la sentenza del 30/1/2014 della Corte d'appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
of udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Lie on yene dott. Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30/6/2014 la Corte d'appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Bergamo del 25/11/2009 che aveva condannato RI VA per plurimi reati di riciclaggio di autovetture alla pena di anni 7 e mesi 2 di reclusione ed euro 15.800,00 di multa.
2. Avverso la sentenza d'appello propone ricorso per cassazione l'imputato per mezzo del difensore, il quale eccepisce la violazione di legge con riferimento alla nullità del giudizio immediato atteso che la richiesta di 1 giudizio immediato era intervenuta decorsi 90 giorni dalla conclusione delle indagini dovendosi ritenere rilevanti, in tal senso, le indagini della Procura di Sanremo e non quelle della Procura di Bergamo cui il fascicolo era stato inviato per competenza;
con il secondo motivo il ricorrente lamenta che non è stata adeguatamente valutata l'eccezione di improcedibilità dell'azione, essendosi i reati consumati all'estero e non essendovi stata richiesta da parte del Ministero della Giustizia. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Entrambi i motivi di ricorso sono infondati e vanno pertanto respinti . Quanto alla eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato per mancato rispetto del termine di cui all'art. 454 c. 1 c.p.p., ovvero 453 c. 1 bis c.p.p., la giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite ha affermato che l'inosservanza dei termini di novanta giorni, o di centottanta giorni assegnati al pubblico ministero per la richiesta, di giudizio immediato ordinario o custodiale, costituisce una mera irregolarità, in quanto il termine per la richiesta non deve considerarsi perentorio ai sensi dell'art. 173 c.p.p., in assenza di espressa previsione di legge in tal senso ( Sez. U. 42979/2014 rv. 260017; Sez. 5 1245, del 21/171998 rv. 210027); né l'ammissione di tale rito incide sul potere di iniziativa del pubblico ministero ex art. 178 lett. b) c.p.p., o sul suo diritto di partecipare al procedimento ovvero sulle modalità di intervento dell'imputato ex art. 178 lett.c) c.p.p., essendo necessario a tal fine, soltanto il preventivo interrogatorio dell'imputato o la contestazione dell'addebito con invito a comparire ritualmente notificato (art. 453 c.p.p.). Quanto al secondo motivo di ricorso ovvero all'improcedibilità dell'azione per mancata richiesta del Ministro della Giustizia, questa Corte ha affermato che la condizione di procedibilità prevista dall'art. 9, comma terzo, cod. pen. è realizzata quando l'Autorità giudiziaria estera, non avvalendosi della facoltà di chiedere l'estradizione, trasmetta all'autorità giudiziaria italiana tutti gli atti di indagine compiuti ( Sez. 1,n. 38019 del 12/05/2004, Rv. 229735); Infatti non è configurabile alcuna improcedibilità nel caso in cui lo stato estero, nel cui territorio siano stati commessi i reati non solo non si avvalga della facoltà di richiedere l'estradizione, ma porti a conoscenza dello stato italiano, nel cui territorio si trovi il reo, l'esistenza dei delitti, collaborando alla raccolta delle prove e dimostrando così d'avere rinunciato a punire direttamente l'autore dei fatti ( Sez. 1, 13988/1989, rv. 182309). 2 精 E dunque correttamente la Corte d'appello ha ravvisato l'infondatezza dell'eccezione dal momento che alcuni dei reati contestati, erano stati commessi in danno di cittadini italiani, non vi era prova che i reati fossero stati consumati interamente all'estero, mentre era ragionevole ritenere che almeno in parte, le condotte fossero state poste in essere in territorio italiano dove il RI custodiva il computer, i timbri e i documenti di identità, utilizzati per dotare i veicoli provento di furto, di falsa documentazione;
inoltre anche a voler ritenere i reati consumati all'estero, la condizione di procedibilità di cui all'art. 9 c. 3 c.p.p., doveva ritenersi realizzata in quanto l'autorità straniera non si era avvalsa della facoltà di chiedere l'estradizione ma aveva portato a conoscenza dell'autorità in cui si trovava il reo, l'esistenza dei delitti, collaborando alla raccolta delle prove, dimostrando così di avere rinunciato alla pretesa punitiva. Alla luce di quanto sopra affermato deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso cui consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Mario Gentile Lucia Aielli felli Алсий Mario Gentilyтрето делам DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 20 APR. 2016 IL "CANCELLIERE E R Claudia Pianelli P E U T S R O O E N I C * 3