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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/12/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 839 Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Caterina Tamburi
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
data 15.07.2012 nel Comune di Saracena (CS) (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Castrovillari, Anno 2012, Numero 14, Parte II, Serie
B); dal matrimonio sono nati due figli: (il 10.08.2013) e Persona_1
(il 30.07.2017). Persona_2
Con ricorso depositato in data 05.05.2025 i ricorrenti hanno chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni della separazione L'udienza di cui all'art. 473-bis.51, comma terzo è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi con comunicazione, nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta;
infatti, con provvedimento del
18/11/2022 il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato la separazione personale dei coniugi sulla base degli accordi dagli stessi raggiunti.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n.
2 lett. b, secondo capoverso, legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato.
Le parti hanno chiesto di emettere sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza emessa all'esito della separazione consensuale, sopra richiamata, in base alla quale la separazione dei coniugi è stata dichiarata alle condizioni di seguito trascritte: “1) i figli, entrambi minori, verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con convivenza degli stessi con la madre;
il padre terrà con sé i figli dal sabato pomeriggio alla domenica sera a settimane alterne, e almeno un pomeriggio durante la settimana, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici;
2) gli stessi trascorreranno le festività di Natale e Pasqua, alternativamente, una volta col padre ed una volta con la madre. Inoltre, il padre potrà trascorrere con loro un periodo di giorni quindici consecutivi in occasione delle ferie estive, preferibilmente in Agosto;
3) il Sig. si impegna a versare mensilmente un contributo di € Parte_2
300,00 per il mantenimento dei figli minori entro il giorno dieci di ogni mese, oltre alla metà delle spese straordinarie necessarie - anche scolastiche e per attività extrascolastiche -, previo accordo, come da successivo elenco di cui al punto n.9;
4) la casa coniugale resta nella disponibilità del marito, avendo la Sig.ra
[...]
trovato adeguata sistemazione insieme ai figli presso un appartamento di Pt_1
proprietà della propria famiglia di origine;
5) la sig.ra si impegna a recuperare dalla casa coniugale i propri Pt_1
effetti personali ed i beni mobili da lei acquistati in occasione del matrimonio, in unica soluzione, in data da concordare con il marito;
6) i coniugi si danno reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto;
7) entrambe le parti si riservano ogni ulteriore precisazione o modificazione consentita in sede di comparizione davanti al Presidente;
8) gli stessi dichiarano l'adempimento di quanto concordato con il reciproco rispetto e la piena collaborazione nel superiore interesse dei figli minori;
9) per quanto riguarda le spese extra assegno di mantenimento per i figli minori ovvero maggiorenni non economicamente indipendenti i coniugi convengono di ripartire al 50%: le seguenti spese extra assegno relative ai figli: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli”.
Il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti, perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio in data
[...] Parte_2
15.07.2012 nel Comune di Saracena (CS) (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Castrovillari, Anno 2012, Numero 14,
Parte II, Serie B) secondo le condizioni di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. NULLA per le spese.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n.
196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 03/12/2025
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 839 Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Caterina Tamburi
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
data 15.07.2012 nel Comune di Saracena (CS) (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Castrovillari, Anno 2012, Numero 14, Parte II, Serie
B); dal matrimonio sono nati due figli: (il 10.08.2013) e Persona_1
(il 30.07.2017). Persona_2
Con ricorso depositato in data 05.05.2025 i ricorrenti hanno chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni della separazione L'udienza di cui all'art. 473-bis.51, comma terzo è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi con comunicazione, nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta;
infatti, con provvedimento del
18/11/2022 il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato la separazione personale dei coniugi sulla base degli accordi dagli stessi raggiunti.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n.
2 lett. b, secondo capoverso, legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato.
Le parti hanno chiesto di emettere sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza emessa all'esito della separazione consensuale, sopra richiamata, in base alla quale la separazione dei coniugi è stata dichiarata alle condizioni di seguito trascritte: “1) i figli, entrambi minori, verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con convivenza degli stessi con la madre;
il padre terrà con sé i figli dal sabato pomeriggio alla domenica sera a settimane alterne, e almeno un pomeriggio durante la settimana, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici;
2) gli stessi trascorreranno le festività di Natale e Pasqua, alternativamente, una volta col padre ed una volta con la madre. Inoltre, il padre potrà trascorrere con loro un periodo di giorni quindici consecutivi in occasione delle ferie estive, preferibilmente in Agosto;
3) il Sig. si impegna a versare mensilmente un contributo di € Parte_2
300,00 per il mantenimento dei figli minori entro il giorno dieci di ogni mese, oltre alla metà delle spese straordinarie necessarie - anche scolastiche e per attività extrascolastiche -, previo accordo, come da successivo elenco di cui al punto n.9;
4) la casa coniugale resta nella disponibilità del marito, avendo la Sig.ra
[...]
trovato adeguata sistemazione insieme ai figli presso un appartamento di Pt_1
proprietà della propria famiglia di origine;
5) la sig.ra si impegna a recuperare dalla casa coniugale i propri Pt_1
effetti personali ed i beni mobili da lei acquistati in occasione del matrimonio, in unica soluzione, in data da concordare con il marito;
6) i coniugi si danno reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto;
7) entrambe le parti si riservano ogni ulteriore precisazione o modificazione consentita in sede di comparizione davanti al Presidente;
8) gli stessi dichiarano l'adempimento di quanto concordato con il reciproco rispetto e la piena collaborazione nel superiore interesse dei figli minori;
9) per quanto riguarda le spese extra assegno di mantenimento per i figli minori ovvero maggiorenni non economicamente indipendenti i coniugi convengono di ripartire al 50%: le seguenti spese extra assegno relative ai figli: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli”.
Il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti, perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio in data
[...] Parte_2
15.07.2012 nel Comune di Saracena (CS) (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Castrovillari, Anno 2012, Numero 14,
Parte II, Serie B) secondo le condizioni di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. NULLA per le spese.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n.
196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 03/12/2025
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola