Sentenza 5 maggio 1999
Massime • 1
Il soggetto attivo del reato di cui all'articolo 650 cod. pen. è il destinatario del provvedimento legalmente dato dall'autorità che potendo ottemperarvi non vi abbia adempiuto. Nel caso in cui l'ordine venga dato ad una società, il responsabile del reato può essere individuato nella persona fisica incaricata della gestione di fatto dell'impresa, nei cui confronti l'ordine sia stato emesso e non soltanto nel legale rappresentante della stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/1999, n. 8784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8784 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ENZO PIROZZI Presidente del 5.5.1999
1. Dott. GIOVANNI MACRÌ Consigliere SENTENZA
2. " BRUNO ROSSI " N. 502
3. " EMILIO GIRONI " REGISTRO GENERALE
4. " ANGELO VANCHERI " N.7939/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AM CE, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 25.11.1998 del Pretore di Napoli - Sezione Distaccata di Ischia Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Udito Il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MURA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Assente il difensore dell'imputato, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 25.11.1998 il Pretore di Napoli - Sezione Distaccata di Ischia - dichiarava AR ON, MO CO e AM CE colpevoli del reato di cui all'art.650 c.p., per non avere, la prima come legale rappresentante di una S.a.S. avente ad oggetto la gestione di un deposito di materiali edili e gli altri quali gestori di fatto di tale deposito, ottemperato ad una ordinanza del Sindaco di Casamicciola Terme, con la quale si intimava ai medesimi, per ragioni di sicurezza pubblica, di rimuovere il materiale giacente su uno spiazzo adiacente alla via Monte della Misericordia, e li condannava alla pena di un mese di arresto, convertita nella sanzione sostitutiva di L.
2.250.000 di ammenda ciascuno.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso diretto per cassazione, ai sensi dell'art.569 c.p.p., soltanto lo MO ES, lamentando:
a)violazione dell'art.2318 cod.civ. ed illogicità della motivazione, sul rilievo che, essendo titolare del deposito una società in accomandita semplice ed essendo egli socio accomandante, la rappresentanza della società apparteneva al socio accomandatario, AR ON, sulla quale soltanto gravava la responsabilità del mancato adempimento dell'ordine;
b)violazione dell'art.495 c.p.p., in quanto il pretore aveva acquisito agli atti del dibattimento una relazione stilata dal tecnico comunale, da cui risultava che il pericolo non era stato rimosso, mentre il contenuto di essa avrebbe potuto avere ingresso nel giudizio solo attraverso l'ammissione del tecnico comunale come teste e la successiva sua audizione;
c)violazione dell'art.650 c.p. e carenza di motivazione, in quanto il pretore aveva ritenuto, senza una adeguata motivazione, la persistenza del pericolo, nonostante si fosse provveduto ad eliminarlo mediante la riduzione dell'altezza dei materiali depositati;
d)falsa applicazione degli artt. 150 e 157 c.p., sotto il profilo che, dovendosi ritenere la permanenza del reato cessata alla data dell'accertamento, si sarebbe dovuto dichiarare la estinzione di esso per prescrizione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Per quanto riguarda la doglianza di cui alla lett. a) va osservato che, essendo pacifico (per non essere stato contestato neanche dal ricorrente) che lo MO ES era uno dei gestori di fatto del deposito di materiali edili, egli era, in tale veste, destinatario dell'obbligo giuridico, penalmente sanzionato ex art.650 c.p., di provvedere alla esecuzione dell'ordinanza emessa dal sindaco di Casamicciola. Soggetto attivo del reato previsto dall'art. 650 cod. pen. è il destinatario del provvedimento legalmente dato dall'autorità. Tale non è soltanto il legale rappresentante di una impresa, ma anche la persona fisica che sia incaricata della gestione di fatto di tale impresa, nei confronti della quale l'ordine sia stato emesso.
La norma di cui all'ari. 2318 cod. civ., della quale si denuncia la violazione, e che prevede che l'amministrazione di una società in accomandita semplice può essere conferita soltanto ai soci accomandatari, ha riflessi soltanto civilistici e non ha alcuna incidenza in campo penale, nel quale la responsabilità è attribuita alla persona che è destinataria del precetto contenuto nella norma. Nella specie soggetto attivo del reato di cui all'art.650 c.p. è chiunque, essendo destinatario di un ordine legalmente dato e potendo ottemperarvi in ragione delle mansioni svolte, non vi abbia adempiuto. Quindi l'odierno ricorrente era da considerare certamente soggetto attivo del reato in questione.
Ugualmente infondata è la doglianza sub b).
Il verbale redatto da un tecnico comunale, concernente la descrizione dei luoghi, è un atto della pubblica amministrazione e, in quanto costituente "documento" ai sensi dell'art.234 c.p.p., rientra certamente nei poteri delle parti chiederne l'acquisizione. Spetta al giudice deciderne l'ammissione a norma del quarto comma dell'art. 491 e del terzo comma dell'art.495 c.p.p.- Le questioni concernenti l'ammissibilità di atti e la loro acquisizione al fascicolo del dibattimento devono essere proposte subito dopo compiuto l'accertamento della costituzione delle parti, altrimenti le eccezioni relative sono precluse (v. comma 2 dell'art.431 c.p.p.). Nella specie l'acquisizione del documento era stata richiesta dal P.M., che ne aveva certamente il potere, e non risulta che l'imputato abbia formulato eccezioni o riserve in proposito, per modo che il giudice ne ha disposto l'acquisizione subito dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento in applicazione dell'art.495 c.p.p. e ogni questione inerente a tale ammissione è ormai preclusa. La censura di cui alla lett.c) è manifestamente infondata, oltre che in gran parte attinente a questioni di merito.
Ed invero, a prescindere dalla considerazione che la persistenza del pericolo, nonostante la riduzione dell'altezza delle cataste di materiale edile, è stata affermata dal pretore con motivazione convincente ed esente da vizi logici, in ogni caso, in presenza di un'ordinanza sindacale, che faceva obbligo ai gestori del deposito di provvedere alla rimozione di tutto il materiale depositato sulla pubblica via, la violazione di tale obbligo, con la conseguente integrazione degli estremi del reato di cui all'art.650 c.p., rimaneva intatta, non potendosi ovviamente considerare ottemperante una esecuzione soltanto parziale di un ordine legalmente dato. Quanto alla presunta violazione degli artt. 150 e 157 c.p. per mancata applicazione delle norme sulla prescrizione dei reati, è sufficiente osservare che la violazione di cui all'art.650 c.p., allorché, come nella specie, si concretizzi in una condotta omissiva protraentesi nel tempo e che lasci sussistere una situazione antigiuridica nella quale permanga l'interesse al rispetto dell'ordine legalmente dato, dà vita ad un reato permanente. La permanenza si protrae per tutto il tempo della volontaria omissione, sino a quando non viene data esecuzione all'ordine impartito, e cessa solo quando venga a cessare lo stato di illecita disobbedienza (v. Cass., Sez. I, sent. n. 1434 del 15-02-1997, Albano- Sez. I, sent. n. 1889 del 17-02-1996, Micalizzi ecc.)- Quindi, in applicazione della norma di cui al primo comma dell'art.158 c.p., nel caso in esame il termine della prescrizione decorreva non dalla data di accertamento, come pretende il ricorrente, bensì dal giorno in cui si sarebbe data esecuzione all'ordinanza.
Dalle considerazioni che precedono conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 1999