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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/2024, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SP AU, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza 12/07/2023 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IS CE, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi l'avv. Filippo Vicentini e l'avv. Ettore LE Squillace, difensori del ricorrente, che hanno concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 7 giugno 2023 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva Penale Sent. Sez. 6 Num. 1496 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 20/12/2023 disposto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di AU SP, sottoposto ad indagini in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., per avere - in Veneto, in provincia di Crotone e in altri luoghi del territorio nazionale, dal 2011 con condotta all'attualità - in qualità di imprenditore, pur senza essere inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio, concorso nell'attuazione delle finalità dell'associazione per delinquere di tipo lidraghetistico, denominata "dei papaniciari" e 'locale di Cutro", fornendo un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo ai componenti di quel gruppo criminale, agevolandone le attività e ottenendo "protezione" e appoggi per la sua attività imprenditoriale: in particolare, per avere intrattenuto continui rapporti con gli esponenti apicali di quel sodalizio di stampo mafioso, in specie con MA ME e LE OG, mettendo a disposizione le proprie aziende per organizzare truffe finanziarie telematiche, per effettuare operazioni di falsa fatturazione e per consentire il reinvestimento dei proventi delle attività delittuose;
fungendo da raccordo tra il ME e imprenditori veneti;
ottenendo la protezione dei componenti di quella associazione, come nel caso dell'acquisto di un terreno in Svezia o in quello della riscossione di un credito vantato verso altro imprenditore;
agevolando le attività degli affiliati a quel sodalizio per espandere l'influenza e il condizionamento di attività economiche in regioni del Nord Italia (capo d'imputazione provvisorio 48). 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso AU SP, con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 192, 273 e 546 cod. proc. pen., 110 e 416-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per assenza, illogicità e contraddittorietà, per avere il Tribunale del riesame erroneamente confermato l'ordinanza genetica della misura, omettendo di considerare le deduzioni difensive, senza considerare che gli elementi di conoscenza non permettevano di ritenere sussistenti i gravi indizi con riferimento alla contestata ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa. In particolare, difetta nella motivazione del provvedimento gravato una descrizione di fatti riguardanti un addebito che "copre" un arco temporale di dodici anni;
l'indicazione del contributo che il SP avrebbe dato alla consorteria e la controprestazione ottenuta;
la precisazione degli elementi indiziari da cui desumere l'esistenza del dolo necessario per "sostenere" una fattispecie di reato proseguita per l'intero arco temporale dell'addebito. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 192, 273 e 546 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Catanzaro 2 ingiustificatamente desunto i gravi indizi di colpevolezza dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, i quali avevano riferito fatti e circostanza non sovrapponibili nei loro tratti essenziali e non avevano offerto alcuna indicazione in ordine al ruolo e al contributo fornito dal SP a quella associazione per delinquere, avendo i propalanti parlato genericamente del SP come di "soggetto in affari con quei circuiti mafiosi". In dettaglio, il collaboratore PE IG aveva riferito circostanze rimaste priva di alcun serio riscontro estrinseco, tenuto conto che tale non poteva ritenersi l'esito di un "neutro" controllo di polizia e che la difesa aveva giustificato le ragioni della trasferta, nel 2014, in Calabria del SP ed aveva segnalato che questi era stato mandato assolto dall'imputazione di aver concorso nella realizzazione di operazioni con false fatture;
i collaboratori IM OL e AN VA avevano offerto indicazioni dal tenore vago e indeterminato, in parte riguardanti anche notizie apprese de relato;
i collaboratori AL MU e OC IA avevano reso deposizioni altrettanto generiche (il secondo senza neppure menzionare il prenome del SP), senza chiarire le modalità del contributo dato dal SP e senza precisare, in specie in relazione ai lavori eseguiti in un villaggio turistico per la realizzazione di una sala giochi, come talune relazioni tra imprenditori avessero avuto una efficacia causale rispetto all'ipotesi delittuosa oggetto di indagine. 2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 192, 273 e 546 cod. proc. pen., 40, 110 e 416-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per avere il Collegio del riesame confermato la esistenza dei gravi indizi di colpevolezza sotto il profilo oggettivo, impropriamente ricostruendo il contributo fornito dall'indagato "alla stregua della logica prognostica dell'aumento del rischio": laddove le emergenze procedimentali avevano confermato che il SP aveva agito al solo scopo di conseguire un profitto personale, non essendo stato provato l'asserito accordo iniziale del 2011, né la commissione di specifici illeciti da parte del prevenuto o un reale vantaggio in quegli anni conseguito dall'associazione `ndranghetistica. Ciò anche considerato che talune conversazioni intercettate non contengono alcun riferimento diretto al SP;
che altri colloqui captati presentano richiami a vicende non meglio delineate ed alcuni richiami a non meglio precisate volontà di tenere certe condotte;
che al SP non è stato mai contestata alcuna ipotesi di riciclaggio o di commercializzazione di stupefacenti, ma a lui sono stati riferiti meri dati di sospetto o generici o congetturali aspetti di "stranezza". 2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 192, 273 e 546 cod. proc. pen., 42, 43, 110 e 416-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale catanzarese confermato la sussistenza delle condizioni per 3 l'applicazione della misura prospettando l'elemento psicologico del reato, contestato in termini di mera "assicurazione di vantaggi" alla consorteria criminale, in ragione dei rapporti intrattenuti dal SP con i presunti vertici di quel sodalizio, ovvero più genericamente in termini di mera accettazione del rischio del verificarsi dell'evento. 2.5. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., 110 e 416-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame, con mere formule di stile, riconosciuto l'applicabilità dell'art. 274 cod. proc. pen., benché vi siano elementi dimostrativi della assenza di concreti e attuali pericoli di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato: l'ordinanza gravata, dunque, non poteva limitarsi a prospettare "la generica sussistenza di occasioni prossime favorevoli alla protrazione della condotta criminosa", ma doveva chiarire da quali indizi fosse desumibile un rischio di recidiva per un soggetto chiamato a rispondere di condotte fermatesi, al più, al maggio 2019; e quali fossero le prove la cui genuinità o acquisizione poteva dirsi messa a rischio dall'indagato, aspetto questo in ordine al quale difetta del tutto la motivazione. 3. Con memoria del 6 dicembre 2023 i difensori del ricorrente hanno formulato un motivo nuovo, evidenziando come, in relazione al capo d'imputazione provvisorio 48), il Tribunale del riesame di Catanzaro abbia annullato il sequestro della somma di denaro rinvenuta rinvenute nella disponibilità del SP, ragionevolmente ritenendo che la stessa potesse essere considerata provento dello sfruttamento delle "aderenze mafiose" di cui il prevenuto avrebbe beneficiato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di AU SP vada rigettato. 2. I primi quattro motivi del ricorso - strettamente connessi tra loro e, perciò, esaminabili congiuntamente - non superano il vaglio preliminare di ammissibilità nella parte in cui sono stati prospettati, sotto diversi profili, vizi di motivazione. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del 4 fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla luce di tali regulae iuris, bisogna, dunque, riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando gli esiti delle investigazioni, da cui è stato possibile evincere come l'odierno ricorrente, nel periodo di riferimento, fosse stato parte di un prolungato e stabile rapporto sinallagmatico con le due cosche 'ndranghetistiche operanti nel crotonese, tale da produrre vantaggi per entrambi. In particolare, il ricorrente era stato "interessato" dalle dichiarazioni rese da ben cinque collaboratori di giustizia, la cui attendibilità soggettiva era stata già saggiata in altri procedimenti penali per la loro intraneità all'organizzazione criminale in esame: i quali avevano riferito che fin dal 2014 AU SP aveva curato gli interessi della cosca ME, per il tramite del capo clan MA ME, nelle regioni del Nord Italia, occupandosi della vendita di inerti e di operazioni di falsa fatturazione (così il collaboratore PE IG); che oltre a gestire affari economici con il clan ME, il SP si era interessato della vendita di inerti per conto e nell'interesse anche del clan 'ndranghetistico Grande Aracri, ricevendo dagli affiliati di quei gruppi "protezione" per le sue attività imprenditoriali riguardanti anche il settore delle false fatturazioni (così i collaboratori IM OL, AN VA e AL MU); e che il SP, titolare di un villaggio turistico sul lago di Garda, aveva coinvolto LE OG, altro appartenente a quell'associazione criminale, nella realizzazione di una sala giochi all'interno di quella struttura ricettiva (così il collaboratore OC IA, esponente di vertice della `ndrangheta in Emilia Romagna). Deposizioni, sufficientemente coincidenti in relazione agli elementi essenziali delle vicende narrate, che avevano trovato significativi riscontri estrinseci nel contenuto delle intercettazioni di comunicazioni eseguite in vari procedimenti, di 5 cui significativamente non vi è riferimento nel ricorso oggi in esame;
captazioni che avevano consentito di appurare che: a) nel novembre 2014 - cioè proprio nei giorni indicati dal collaboratore IG - il SP era stato fermato nei pressi di Catanzaro, mentre si trovava in auto con altri due soggetti del luogo, senza alcuna plausibile giustificazione;
b) tra il marzo e il novembre 2012 il IA era stato registrato nel mentre discuteva con LE OG a proposito del comune interesse alla realizzazione di una sala giochi-casinò all'interno del villaggio appartenente al SP;
c) nel giugno 2016 il capo clan MA ME era stato ascoltato nel mentre commentava il fatto , che il SP (che dal ME veniva indicato come "un nostro amico") aveva ricevuto somme di denaro dal OG, il quale ne aveva preteso la restituzione;
d) nell'agosto 2018 il ME era stato intercettato nel mentre discuteva con il SP di ingenti investimenti di somme di denaro, transitate su vari conti esteri per non consentire di accertarne la provenienza, che imprenditori avrebbero effettuato nelle regioni del Nord Italia, operazioni della cui gestione il secondo si sarebbe dovuto occupare su incarico del primo;
e) nello stesso periodo il SP si stava occupando dell'acquisto di terreno in Svezia, operazione per la cui attuazione si era rivolto al ME che, all'evidenza cointeressato, esplicitamente aveva comunicato all'imprenditore che "se una cosa (non la ottieni)... ci sarebbero volute altre maniere"; f) nel novembre 2018 il SP aveva sollecitato l'intervento del Menga su un altro imprenditore, tal TA, nei confronti del quale il primo vantava un credito;
g) nel medesimo arco temporale il SP aveva accettato di fare da "intermediario" con altro imprenditore, tal Mosca, interessato ad aprire un grande supermercato in Calabria, operazione per la cui realizzazione il Menga aveva preteso che il Mosca, in luogo del pagamento di un "pizzo" ogni mese (con il rischio di essere poi arrestati), dovesse assumere una "ventina di operai" da lui indicati;
h) nel marzo 2019, in occasione del suo arresto in Veneto, il Menga aveva chiesto al SP di indicargli un avvocato del luogo, e questi aveva poi versato l'anticipo richiesto da quel professionista;
i) nell'agosto 2018 il Menga aveva colloquiato con il SP promettendogli la consegna di qualcosa che, per il linguaggio volutamente criptico utilizzato ("...io ho portato cento... è buona... come l'altra volta.., l'altra volta non l'ho portata perché non mi piaceva l'odore... a quarantasette gli è uscita... lunedì arriva quella buona, buona... tutto quanto diecimila.., l'ho messa nelle patatine così non si sente l'odore... perché non te ne prendi un chilo...), era ragionevole ritenere trattarsi di sostanza stupefacente (v. pagg.
4-12 ord. impugn.; pagg. 304-320 ord. Gip) Da tanto il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento deduttivo nel quale non si è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, come l'odierno 6 ricorrente dovesse essere considerato, a livello indiziario, concorrente esterno di quella associazione criminale. In tal modo, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, il ricorso è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' oggetto di valutazione, sollecitando una inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine rispetto al quale è stata proposta un significativo alternativo rispetto a quello privilegiato dal Tribunale nell'ambito di un sistema motivazionale perspicuo e completo. Valutazione, questa, che vale soprattutto in considerazione del fatto che gli elementi indiziari a carico del ricorrente sono stati desunti in gran parte dal contenuto delle conversazioni intercettate durante le indagini: materiale rispetto al quale si pone un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate. Contesto indiziario sul quale nessuna incidenza, sotto il profilo della tenuta logico-motivazionale può avere la decisione del Tribunale di Catanzaro sulla misura reale applicata nei riguardi del SP, in quanto provvedimento di cui non si conoscono ancora le ragioni. 3. Le doglianze formulate, nei medesimi primi quattro motivi, in termini di violazione di legge sono infondate. 3.1. Escluso che, nel caso di specie, sia configurabile una motivazione del tutto assente o solo apparente (avendo il Tribunale di Catanzaro sviluppato un più che congruo apparato argomentativo a sostegno delle proprie determinazioni), la prospettata inosservanza di norme di diritto penale processuale riguarda, invero, criteri di giudizio probatorio che non si traduce ex se nella operatività di una delle sanzioni processuali previste dall'art. 606, comma 1, lett. c) dello stesso codice di rito: le doglianze difensive riguardano, infatti, la ricostruzione del fatto e non anche una reale mancanza della motivazione, sicché le relative questioni refluiscono nell'esame dei considerati vizi di motivazione. 3.2. Prive di pregio sono le censure relative alla inosservanza delle contestate disposizioni di diritto penale sostanziale. La difesa del ricorrente ha, in pratica, denunciato la violazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen., così come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità in 7 (-f relazione all'ipotesi di reato del concorso esterno in associazione mafiosa attribuita ad un imprenditore. Invero, la decisione del Tribunale del riesame si pone in linea con l'orientamento interpretativo espresso in materia da questa Corte di cassazione, che, in generale, ha chiarito che assume il ruolo di "concorrente esterno" di un'associazione di stampo mafioso il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo delraffectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671-01); e che, più in particolare, integra la fattispecie delittuosa in argomento la condotta dell'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della "affectio societatis", instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno (così, ex multis, Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455; Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683; Sez. 6, n. 25261 del 19/04/2018, La Valle, Rv. 273390). Né è possibile riconoscere nel caso di specie la lamentata erronea applicazione della norma incriminatrice oggetto di imputazione provvisoria, per il fatto che - secondo la impostazione difensiva - le emergenze procedimentali avrebbero dimostrato al più l'esistenza di relazioni bilaterali del SP con singoli appartenenti al sodalizio criminale più volte richiamato. E ciò non solo perché gli accertamenti in fatto hanno permesso di appurare che l'odierno ricorrente aveva intrattenuto proficui e duraturi rapporti di cointeressenza economica e finanziaria con diversi esponenti delle due fazioni della considerata consorteria di stampo mafioso;
ma anche perché le disposizioni incriminatrici in esame sono state applicate dai giudici di merito nel rispetto del principio di diritto fissato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di associazione di stampo mafioso, affinché risulti integrato il concorso esterno, gli effetti delle condotte dell'agente risultano utili per l'intera associazione laddove - come nella fattispecie si è appurato essere avvenuto - esse si siano concretizzate in iniziative attuate d'intesa ed in stretta collaborazione anche con uno dei capi dell'associazione mafiosa ovvero con alcuni specifici rappresentanti di spicco della stessa, laddove si sia trattato di comportamenti stabilmente idonei a fornire un consistente contributo all'associazione, tenuti dall'interessato nella piena consapevolezza di recare aiuto all'intera organizzazione proprio per il fatto di 8 avere agito conoscendo il ruolo ricoperto dai beneficiari all'interno di quella organizzazione criminale (in questo senso, tra le molte, Sez. 2, n. 32076 del 28/01/2021, Scola, Rv. 281959; Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831; Sez. 1, n. 21642 del 08/01/2016, Caravello, Rv. 266886; Sez. 1, n. 54 del 11/12/2008, dep. 2009, Sarracino, Rv. 242577; Sez. 1, n. 1073 del 22/11/2006, dep. 2007, Alfano, Rv. 235855). 4. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. 4.1. Il ricorrente si è limitato ad enunciare, pure in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dal Tribunale del riesame, senza realmente specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè, omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale, al di là della presunzione relativa operante ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in ragione del titolo del reato contestato, erano stati analiticamente indicati gli elementi fattuali (connessi alla oggettiva gravità delle condotte tenute dall'indagato per un lungo lasso temporale, ed ancora fino alla metà del 2019, a stretto contatto con soggetti di indubbia caratura criminale appartenenti ad una pericolosa organizzazione di stampo mafioso tuttora attiva - v. pag. 12 ord. impugn.) idonei a dimostrare la sussistenza di un concreto e attuale pericolo che il ricorrente possa tornare a commettere in futuro gravi reati della stessa natura di quello per il quale si procede. 4.2. In presenza della riconosciuta legittimità della motivazione contenuta nella ordinanza impugnata nella parte riguardante la sussistenza del bisogno di cautela di cui alla lett. c) dell'art. 274 cod. proc. pen., lo specifico motivo di ricorso attinente alla omessa motivazione in ordine al rischio cautelare della lett. a) dello stesso articolo, risulta inammissibile per carenza di interesse. 5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IS CE, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi l'avv. Filippo Vicentini e l'avv. Ettore LE Squillace, difensori del ricorrente, che hanno concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 7 giugno 2023 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva Penale Sent. Sez. 6 Num. 1496 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 20/12/2023 disposto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di AU SP, sottoposto ad indagini in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., per avere - in Veneto, in provincia di Crotone e in altri luoghi del territorio nazionale, dal 2011 con condotta all'attualità - in qualità di imprenditore, pur senza essere inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio, concorso nell'attuazione delle finalità dell'associazione per delinquere di tipo lidraghetistico, denominata "dei papaniciari" e 'locale di Cutro", fornendo un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo ai componenti di quel gruppo criminale, agevolandone le attività e ottenendo "protezione" e appoggi per la sua attività imprenditoriale: in particolare, per avere intrattenuto continui rapporti con gli esponenti apicali di quel sodalizio di stampo mafioso, in specie con MA ME e LE OG, mettendo a disposizione le proprie aziende per organizzare truffe finanziarie telematiche, per effettuare operazioni di falsa fatturazione e per consentire il reinvestimento dei proventi delle attività delittuose;
fungendo da raccordo tra il ME e imprenditori veneti;
ottenendo la protezione dei componenti di quella associazione, come nel caso dell'acquisto di un terreno in Svezia o in quello della riscossione di un credito vantato verso altro imprenditore;
agevolando le attività degli affiliati a quel sodalizio per espandere l'influenza e il condizionamento di attività economiche in regioni del Nord Italia (capo d'imputazione provvisorio 48). 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso AU SP, con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 192, 273 e 546 cod. proc. pen., 110 e 416-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per assenza, illogicità e contraddittorietà, per avere il Tribunale del riesame erroneamente confermato l'ordinanza genetica della misura, omettendo di considerare le deduzioni difensive, senza considerare che gli elementi di conoscenza non permettevano di ritenere sussistenti i gravi indizi con riferimento alla contestata ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa. In particolare, difetta nella motivazione del provvedimento gravato una descrizione di fatti riguardanti un addebito che "copre" un arco temporale di dodici anni;
l'indicazione del contributo che il SP avrebbe dato alla consorteria e la controprestazione ottenuta;
la precisazione degli elementi indiziari da cui desumere l'esistenza del dolo necessario per "sostenere" una fattispecie di reato proseguita per l'intero arco temporale dell'addebito. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 192, 273 e 546 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Catanzaro 2 ingiustificatamente desunto i gravi indizi di colpevolezza dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, i quali avevano riferito fatti e circostanza non sovrapponibili nei loro tratti essenziali e non avevano offerto alcuna indicazione in ordine al ruolo e al contributo fornito dal SP a quella associazione per delinquere, avendo i propalanti parlato genericamente del SP come di "soggetto in affari con quei circuiti mafiosi". In dettaglio, il collaboratore PE IG aveva riferito circostanze rimaste priva di alcun serio riscontro estrinseco, tenuto conto che tale non poteva ritenersi l'esito di un "neutro" controllo di polizia e che la difesa aveva giustificato le ragioni della trasferta, nel 2014, in Calabria del SP ed aveva segnalato che questi era stato mandato assolto dall'imputazione di aver concorso nella realizzazione di operazioni con false fatture;
i collaboratori IM OL e AN VA avevano offerto indicazioni dal tenore vago e indeterminato, in parte riguardanti anche notizie apprese de relato;
i collaboratori AL MU e OC IA avevano reso deposizioni altrettanto generiche (il secondo senza neppure menzionare il prenome del SP), senza chiarire le modalità del contributo dato dal SP e senza precisare, in specie in relazione ai lavori eseguiti in un villaggio turistico per la realizzazione di una sala giochi, come talune relazioni tra imprenditori avessero avuto una efficacia causale rispetto all'ipotesi delittuosa oggetto di indagine. 2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 192, 273 e 546 cod. proc. pen., 40, 110 e 416-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per avere il Collegio del riesame confermato la esistenza dei gravi indizi di colpevolezza sotto il profilo oggettivo, impropriamente ricostruendo il contributo fornito dall'indagato "alla stregua della logica prognostica dell'aumento del rischio": laddove le emergenze procedimentali avevano confermato che il SP aveva agito al solo scopo di conseguire un profitto personale, non essendo stato provato l'asserito accordo iniziale del 2011, né la commissione di specifici illeciti da parte del prevenuto o un reale vantaggio in quegli anni conseguito dall'associazione `ndranghetistica. Ciò anche considerato che talune conversazioni intercettate non contengono alcun riferimento diretto al SP;
che altri colloqui captati presentano richiami a vicende non meglio delineate ed alcuni richiami a non meglio precisate volontà di tenere certe condotte;
che al SP non è stato mai contestata alcuna ipotesi di riciclaggio o di commercializzazione di stupefacenti, ma a lui sono stati riferiti meri dati di sospetto o generici o congetturali aspetti di "stranezza". 2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 192, 273 e 546 cod. proc. pen., 42, 43, 110 e 416-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale catanzarese confermato la sussistenza delle condizioni per 3 l'applicazione della misura prospettando l'elemento psicologico del reato, contestato in termini di mera "assicurazione di vantaggi" alla consorteria criminale, in ragione dei rapporti intrattenuti dal SP con i presunti vertici di quel sodalizio, ovvero più genericamente in termini di mera accettazione del rischio del verificarsi dell'evento. 2.5. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., 110 e 416-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame, con mere formule di stile, riconosciuto l'applicabilità dell'art. 274 cod. proc. pen., benché vi siano elementi dimostrativi della assenza di concreti e attuali pericoli di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato: l'ordinanza gravata, dunque, non poteva limitarsi a prospettare "la generica sussistenza di occasioni prossime favorevoli alla protrazione della condotta criminosa", ma doveva chiarire da quali indizi fosse desumibile un rischio di recidiva per un soggetto chiamato a rispondere di condotte fermatesi, al più, al maggio 2019; e quali fossero le prove la cui genuinità o acquisizione poteva dirsi messa a rischio dall'indagato, aspetto questo in ordine al quale difetta del tutto la motivazione. 3. Con memoria del 6 dicembre 2023 i difensori del ricorrente hanno formulato un motivo nuovo, evidenziando come, in relazione al capo d'imputazione provvisorio 48), il Tribunale del riesame di Catanzaro abbia annullato il sequestro della somma di denaro rinvenuta rinvenute nella disponibilità del SP, ragionevolmente ritenendo che la stessa potesse essere considerata provento dello sfruttamento delle "aderenze mafiose" di cui il prevenuto avrebbe beneficiato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di AU SP vada rigettato. 2. I primi quattro motivi del ricorso - strettamente connessi tra loro e, perciò, esaminabili congiuntamente - non superano il vaglio preliminare di ammissibilità nella parte in cui sono stati prospettati, sotto diversi profili, vizi di motivazione. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del 4 fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla luce di tali regulae iuris, bisogna, dunque, riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando gli esiti delle investigazioni, da cui è stato possibile evincere come l'odierno ricorrente, nel periodo di riferimento, fosse stato parte di un prolungato e stabile rapporto sinallagmatico con le due cosche 'ndranghetistiche operanti nel crotonese, tale da produrre vantaggi per entrambi. In particolare, il ricorrente era stato "interessato" dalle dichiarazioni rese da ben cinque collaboratori di giustizia, la cui attendibilità soggettiva era stata già saggiata in altri procedimenti penali per la loro intraneità all'organizzazione criminale in esame: i quali avevano riferito che fin dal 2014 AU SP aveva curato gli interessi della cosca ME, per il tramite del capo clan MA ME, nelle regioni del Nord Italia, occupandosi della vendita di inerti e di operazioni di falsa fatturazione (così il collaboratore PE IG); che oltre a gestire affari economici con il clan ME, il SP si era interessato della vendita di inerti per conto e nell'interesse anche del clan 'ndranghetistico Grande Aracri, ricevendo dagli affiliati di quei gruppi "protezione" per le sue attività imprenditoriali riguardanti anche il settore delle false fatturazioni (così i collaboratori IM OL, AN VA e AL MU); e che il SP, titolare di un villaggio turistico sul lago di Garda, aveva coinvolto LE OG, altro appartenente a quell'associazione criminale, nella realizzazione di una sala giochi all'interno di quella struttura ricettiva (così il collaboratore OC IA, esponente di vertice della `ndrangheta in Emilia Romagna). Deposizioni, sufficientemente coincidenti in relazione agli elementi essenziali delle vicende narrate, che avevano trovato significativi riscontri estrinseci nel contenuto delle intercettazioni di comunicazioni eseguite in vari procedimenti, di 5 cui significativamente non vi è riferimento nel ricorso oggi in esame;
captazioni che avevano consentito di appurare che: a) nel novembre 2014 - cioè proprio nei giorni indicati dal collaboratore IG - il SP era stato fermato nei pressi di Catanzaro, mentre si trovava in auto con altri due soggetti del luogo, senza alcuna plausibile giustificazione;
b) tra il marzo e il novembre 2012 il IA era stato registrato nel mentre discuteva con LE OG a proposito del comune interesse alla realizzazione di una sala giochi-casinò all'interno del villaggio appartenente al SP;
c) nel giugno 2016 il capo clan MA ME era stato ascoltato nel mentre commentava il fatto , che il SP (che dal ME veniva indicato come "un nostro amico") aveva ricevuto somme di denaro dal OG, il quale ne aveva preteso la restituzione;
d) nell'agosto 2018 il ME era stato intercettato nel mentre discuteva con il SP di ingenti investimenti di somme di denaro, transitate su vari conti esteri per non consentire di accertarne la provenienza, che imprenditori avrebbero effettuato nelle regioni del Nord Italia, operazioni della cui gestione il secondo si sarebbe dovuto occupare su incarico del primo;
e) nello stesso periodo il SP si stava occupando dell'acquisto di terreno in Svezia, operazione per la cui attuazione si era rivolto al ME che, all'evidenza cointeressato, esplicitamente aveva comunicato all'imprenditore che "se una cosa (non la ottieni)... ci sarebbero volute altre maniere"; f) nel novembre 2018 il SP aveva sollecitato l'intervento del Menga su un altro imprenditore, tal TA, nei confronti del quale il primo vantava un credito;
g) nel medesimo arco temporale il SP aveva accettato di fare da "intermediario" con altro imprenditore, tal Mosca, interessato ad aprire un grande supermercato in Calabria, operazione per la cui realizzazione il Menga aveva preteso che il Mosca, in luogo del pagamento di un "pizzo" ogni mese (con il rischio di essere poi arrestati), dovesse assumere una "ventina di operai" da lui indicati;
h) nel marzo 2019, in occasione del suo arresto in Veneto, il Menga aveva chiesto al SP di indicargli un avvocato del luogo, e questi aveva poi versato l'anticipo richiesto da quel professionista;
i) nell'agosto 2018 il Menga aveva colloquiato con il SP promettendogli la consegna di qualcosa che, per il linguaggio volutamente criptico utilizzato ("...io ho portato cento... è buona... come l'altra volta.., l'altra volta non l'ho portata perché non mi piaceva l'odore... a quarantasette gli è uscita... lunedì arriva quella buona, buona... tutto quanto diecimila.., l'ho messa nelle patatine così non si sente l'odore... perché non te ne prendi un chilo...), era ragionevole ritenere trattarsi di sostanza stupefacente (v. pagg.
4-12 ord. impugn.; pagg. 304-320 ord. Gip) Da tanto il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento deduttivo nel quale non si è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, come l'odierno 6 ricorrente dovesse essere considerato, a livello indiziario, concorrente esterno di quella associazione criminale. In tal modo, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, il ricorso è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' oggetto di valutazione, sollecitando una inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine rispetto al quale è stata proposta un significativo alternativo rispetto a quello privilegiato dal Tribunale nell'ambito di un sistema motivazionale perspicuo e completo. Valutazione, questa, che vale soprattutto in considerazione del fatto che gli elementi indiziari a carico del ricorrente sono stati desunti in gran parte dal contenuto delle conversazioni intercettate durante le indagini: materiale rispetto al quale si pone un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate. Contesto indiziario sul quale nessuna incidenza, sotto il profilo della tenuta logico-motivazionale può avere la decisione del Tribunale di Catanzaro sulla misura reale applicata nei riguardi del SP, in quanto provvedimento di cui non si conoscono ancora le ragioni. 3. Le doglianze formulate, nei medesimi primi quattro motivi, in termini di violazione di legge sono infondate. 3.1. Escluso che, nel caso di specie, sia configurabile una motivazione del tutto assente o solo apparente (avendo il Tribunale di Catanzaro sviluppato un più che congruo apparato argomentativo a sostegno delle proprie determinazioni), la prospettata inosservanza di norme di diritto penale processuale riguarda, invero, criteri di giudizio probatorio che non si traduce ex se nella operatività di una delle sanzioni processuali previste dall'art. 606, comma 1, lett. c) dello stesso codice di rito: le doglianze difensive riguardano, infatti, la ricostruzione del fatto e non anche una reale mancanza della motivazione, sicché le relative questioni refluiscono nell'esame dei considerati vizi di motivazione. 3.2. Prive di pregio sono le censure relative alla inosservanza delle contestate disposizioni di diritto penale sostanziale. La difesa del ricorrente ha, in pratica, denunciato la violazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen., così come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità in 7 (-f relazione all'ipotesi di reato del concorso esterno in associazione mafiosa attribuita ad un imprenditore. Invero, la decisione del Tribunale del riesame si pone in linea con l'orientamento interpretativo espresso in materia da questa Corte di cassazione, che, in generale, ha chiarito che assume il ruolo di "concorrente esterno" di un'associazione di stampo mafioso il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo delraffectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671-01); e che, più in particolare, integra la fattispecie delittuosa in argomento la condotta dell'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della "affectio societatis", instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno (così, ex multis, Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455; Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683; Sez. 6, n. 25261 del 19/04/2018, La Valle, Rv. 273390). Né è possibile riconoscere nel caso di specie la lamentata erronea applicazione della norma incriminatrice oggetto di imputazione provvisoria, per il fatto che - secondo la impostazione difensiva - le emergenze procedimentali avrebbero dimostrato al più l'esistenza di relazioni bilaterali del SP con singoli appartenenti al sodalizio criminale più volte richiamato. E ciò non solo perché gli accertamenti in fatto hanno permesso di appurare che l'odierno ricorrente aveva intrattenuto proficui e duraturi rapporti di cointeressenza economica e finanziaria con diversi esponenti delle due fazioni della considerata consorteria di stampo mafioso;
ma anche perché le disposizioni incriminatrici in esame sono state applicate dai giudici di merito nel rispetto del principio di diritto fissato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di associazione di stampo mafioso, affinché risulti integrato il concorso esterno, gli effetti delle condotte dell'agente risultano utili per l'intera associazione laddove - come nella fattispecie si è appurato essere avvenuto - esse si siano concretizzate in iniziative attuate d'intesa ed in stretta collaborazione anche con uno dei capi dell'associazione mafiosa ovvero con alcuni specifici rappresentanti di spicco della stessa, laddove si sia trattato di comportamenti stabilmente idonei a fornire un consistente contributo all'associazione, tenuti dall'interessato nella piena consapevolezza di recare aiuto all'intera organizzazione proprio per il fatto di 8 avere agito conoscendo il ruolo ricoperto dai beneficiari all'interno di quella organizzazione criminale (in questo senso, tra le molte, Sez. 2, n. 32076 del 28/01/2021, Scola, Rv. 281959; Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831; Sez. 1, n. 21642 del 08/01/2016, Caravello, Rv. 266886; Sez. 1, n. 54 del 11/12/2008, dep. 2009, Sarracino, Rv. 242577; Sez. 1, n. 1073 del 22/11/2006, dep. 2007, Alfano, Rv. 235855). 4. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. 4.1. Il ricorrente si è limitato ad enunciare, pure in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dal Tribunale del riesame, senza realmente specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè, omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale, al di là della presunzione relativa operante ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in ragione del titolo del reato contestato, erano stati analiticamente indicati gli elementi fattuali (connessi alla oggettiva gravità delle condotte tenute dall'indagato per un lungo lasso temporale, ed ancora fino alla metà del 2019, a stretto contatto con soggetti di indubbia caratura criminale appartenenti ad una pericolosa organizzazione di stampo mafioso tuttora attiva - v. pag. 12 ord. impugn.) idonei a dimostrare la sussistenza di un concreto e attuale pericolo che il ricorrente possa tornare a commettere in futuro gravi reati della stessa natura di quello per il quale si procede. 4.2. In presenza della riconosciuta legittimità della motivazione contenuta nella ordinanza impugnata nella parte riguardante la sussistenza del bisogno di cautela di cui alla lett. c) dell'art. 274 cod. proc. pen., lo specifico motivo di ricorso attinente alla omessa motivazione in ordine al rischio cautelare della lett. a) dello stesso articolo, risulta inammissibile per carenza di interesse. 5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.