CASS
Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/04/2023, n. 15619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15619 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA fissata la trattazione con il rito scritto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI, che ha concluso per il rigetto;
Lette le conclusioni scritte del difensore avv. Gilberta Arcangeli, per RI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15619 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 24/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio (Sez. 5, n. 9801/2021), ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata nei confronti di AL OLIVIER' dal Tribunale di Urbino in data 2 febbraio 2018, escludendo l'aggravante di cui all'art. 614, ultimo comma, cod. pen. contestata al capo a), confermando il trattamento sanzionatorio di nove mesi di reclusione per i reati di violazione domicilio e lesioni personali, con la recidiva reiterata, e le già concesse circostanze attenuanti generiche ad essa equivalenti. 2. Ricorre AL OLIVIER', a mezzo del difensore avv. Gílberta Arcangeli, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando;
- la violazione di legge, in riferimento agli articoli 132, 133 e 614, ultimo comma, cod. pen., 627 e 628 cod. proc. pen. e al divieto di reformatio in peius, perché, nonostante l'eliminazione dell'aggravante di cui all'art. 614, ultimo comma, cod. pen. la pena non è stata ridotta, ciò malgrado il giudizio di equivalenza che era stato formulato in primo grado (primo motivo); - la violazione di legge, in riferimento agli artt. 69, quarto comma, 99, 132 e 133 cod. pen. e il vizio della motivazione con riguardo al principio di diritto pronunciato dalle Sezioni unite con la sentenza Papola. Manca, del resto, una motivazione sulla determinazione della pena base, mentre il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata è stato giudicato incostituzionale, sicché non rileva la circostanza che l'applicazione della recidiva non sia stata oggetto del giudizio di rinvio poiché, a causa dell'annullamento sulla circostanza aggravante, la Corte d'appello è stata investita anche della valutazione sul trattamento sanzionatorio (secondo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte d'appello ha escluso l'aggravante contestata al capo a) e, ciò nonostante, ha mantenuto fermo il trattamento sanzionatorio inflitto dal primo giudice in forza del rilievo che la ritenuta, e non contestata, sussistenza della recidiva reiterata impedisce il giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza, 2 invocato dalla difesa, con le già concesse circostanze attenuanti generiche, a mente dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. 2.1. Va, in proposito, ricordato, che, nonostante le deduzioni difensive, la disposizione in discorso non è stata oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale con riguardo al divieto di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche. 2.2. Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale limitazione al giudizio di bilanciamento non appare contrastare con i principi costituzionali. Si è, infatti, evidenziato che «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati» (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522). 2.3. Orbene, tenuto conto che il ricorso deciso con sentenza Sez. 5 n. 9801/2021 non aveva sollevato alcuna questione sulla recidiva reiterata, appare sufficiente la motivazione del giudice di rinvio che evidenzia, pur a fronte dell'esclusione della circostanza aggravante contestata al capo a), la sussistenza del divieto di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen. Si è, infatti, affermato che ««il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione» (Sez. U, Sentenza n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660), sicché la decisione impugnata appare conforme a diritto e rispettosa del divieto di reformatio in peius. 3 3. Sono inammissibili le doglianze sulla determinazione della pena base, poiché il giudice di merito ha evidenziato i parametri utilizzati per la individuazione di essa, anche con riferimento alla porzione di pena per il reato satellite, che è rimasta determinata nella misura indicata dal primo giudice, non essendo stati, del resto, sviluppati motivi sul punto nel precedente giudizio di legittimità. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 gennaio 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI, che ha concluso per il rigetto;
Lette le conclusioni scritte del difensore avv. Gilberta Arcangeli, per RI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15619 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 24/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio (Sez. 5, n. 9801/2021), ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata nei confronti di AL OLIVIER' dal Tribunale di Urbino in data 2 febbraio 2018, escludendo l'aggravante di cui all'art. 614, ultimo comma, cod. pen. contestata al capo a), confermando il trattamento sanzionatorio di nove mesi di reclusione per i reati di violazione domicilio e lesioni personali, con la recidiva reiterata, e le già concesse circostanze attenuanti generiche ad essa equivalenti. 2. Ricorre AL OLIVIER', a mezzo del difensore avv. Gílberta Arcangeli, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando;
- la violazione di legge, in riferimento agli articoli 132, 133 e 614, ultimo comma, cod. pen., 627 e 628 cod. proc. pen. e al divieto di reformatio in peius, perché, nonostante l'eliminazione dell'aggravante di cui all'art. 614, ultimo comma, cod. pen. la pena non è stata ridotta, ciò malgrado il giudizio di equivalenza che era stato formulato in primo grado (primo motivo); - la violazione di legge, in riferimento agli artt. 69, quarto comma, 99, 132 e 133 cod. pen. e il vizio della motivazione con riguardo al principio di diritto pronunciato dalle Sezioni unite con la sentenza Papola. Manca, del resto, una motivazione sulla determinazione della pena base, mentre il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata è stato giudicato incostituzionale, sicché non rileva la circostanza che l'applicazione della recidiva non sia stata oggetto del giudizio di rinvio poiché, a causa dell'annullamento sulla circostanza aggravante, la Corte d'appello è stata investita anche della valutazione sul trattamento sanzionatorio (secondo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte d'appello ha escluso l'aggravante contestata al capo a) e, ciò nonostante, ha mantenuto fermo il trattamento sanzionatorio inflitto dal primo giudice in forza del rilievo che la ritenuta, e non contestata, sussistenza della recidiva reiterata impedisce il giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza, 2 invocato dalla difesa, con le già concesse circostanze attenuanti generiche, a mente dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. 2.1. Va, in proposito, ricordato, che, nonostante le deduzioni difensive, la disposizione in discorso non è stata oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale con riguardo al divieto di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche. 2.2. Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale limitazione al giudizio di bilanciamento non appare contrastare con i principi costituzionali. Si è, infatti, evidenziato che «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati» (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522). 2.3. Orbene, tenuto conto che il ricorso deciso con sentenza Sez. 5 n. 9801/2021 non aveva sollevato alcuna questione sulla recidiva reiterata, appare sufficiente la motivazione del giudice di rinvio che evidenzia, pur a fronte dell'esclusione della circostanza aggravante contestata al capo a), la sussistenza del divieto di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen. Si è, infatti, affermato che ««il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione» (Sez. U, Sentenza n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660), sicché la decisione impugnata appare conforme a diritto e rispettosa del divieto di reformatio in peius. 3 3. Sono inammissibili le doglianze sulla determinazione della pena base, poiché il giudice di merito ha evidenziato i parametri utilizzati per la individuazione di essa, anche con riferimento alla porzione di pena per il reato satellite, che è rimasta determinata nella misura indicata dal primo giudice, non essendo stati, del resto, sviluppati motivi sul punto nel precedente giudizio di legittimità. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 gennaio 2023.