TAR Genova, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 233
TAR
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione legge sul procedimento e silenzio-assenso

    Il Collegio ha ritenuto non applicabile l'istituto del silenzio-assenso ai rapporti concessori, poiché l'atto del Ministero non ha natura autorizzatoria ma di vigilanza. Inoltre, il Ministero si era già espresso sfavorevolmente in precedenza sull'affidamento infragruppo.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di presupposti e violazione circolare

    Il Collegio ha affermato che è onere del concessionario ricercare i dati necessari per il calcolo del ribasso, non potendo basarsi sulle comunicazioni ministeriali. Inoltre, la ricorrente stessa era a conoscenza di un contratto similare stipulato in un periodo utile.

  • Rigettato
    Violazione legge sul procedimento e motivazione

    Il Collegio ha ritenuto che la motivazione fosse rinvenibile nelle relazioni istruttorie richiamate nel decreto impugnato, alle quali la ricorrente aveva avuto accesso.

  • Rigettato
    Contestazione stralcio importi per lavorazioni aggiuntive

    Il Collegio ha ritenuto che le relazioni istruttorie abbiano adeguatamente motivato il mancato riconoscimento degli importi, in quanto le lavorazioni aggiuntive erano prevedibili con la dovuta diligenza in fase progettuale e non riconducibili a cause di forza maggiore o fatti di terzi.

  • Rigettato
    Richiesta di pagamento importi stralciati

    Poiché il ricorso è stato rigettato in toto, anche la domanda subordinata di accertamento del diritto all'ammissione ad investimento e remunerazione, o a titolo di indebito arricchimento, è stata respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 233
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 233
    Data del deposito : 17 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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