CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 03/02/2026, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 402/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
TORIELLO MICHELE, Presidente e Relatore
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
CARRA ANTONIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2014/2021 depositato il 02/09/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana, 120 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 2 e pubblicata il 04/01/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH03A101211 IRES-ALTRO 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
il contribuente appellante chiede l'accoglimento dell'appello; l'Agenzia delle Entrate ha depositato controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 5 dicembre 2019 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Brindisi notificava al legale rappresentante della Ricorrente_1 s.r.l. corrente in Fasano l'avviso di accertamento n. TVH03A101211, avente ad oggetto Ires, Irap e Iva per il periodo di imposta 2013.
L'atto impositivo scaturiva dal pvc redatto dalla Guardia di Finanza di Fasano in data 29 luglio 2015, a conclusione di una verifica effettuata nei confronti della Ricorrente_1 s.r.l., ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 51, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972: con tale processo verbale, a seguito di indagini finanziarie, venivano contestate violazioni formali e sostanziali ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, relativamente al periodo di imposta su indicato e ai vari rapporti finanziari intrattenuti;
più precisamente, si accertavano maggiori componenti positivi di reddito sottratti ad imposizione per € 257.120,53, derivanti da versamenti non giustificati per € 169.895,61, e da prelevamenti non giustificati per € 87.224,92.
L'Agenzia delle Entrate, facendo proprio l'accertamento e recependone le conclusioni, emetteva l'avviso per il quale è procedimento, recuperando a tassazione Ires per € 70.708, Irap per € 12.747 ed Iva per € 6.795, oltre sanzioni ed interessi come per legge.
Il contribuente presentava ricorso avverso l'atto impositivo, chiedendone l'annullamento per motivi di forma e di merito;
costituitosi in giudizio l'Ufficio, la Commissione Tributaria di Brindisi, con sentenza n. 11/2021, pronunciata il 14 dicembre 2020 e depositata il 4 gennaio 2021, rigettava il ricorso, compensando tra le parti le spese.
Il contribuente ha presentato appello avverso la sentenza in oggetto, riproponendo le doglianze già sviluppate in prime cure, relative:
1) al raddoppio dei termini: l'avviso è stato notificato nel dicembre 2019, un anno dopo il decorso del termine decadenziale, termine che l'Agenzia ha illegittimamente ritenuto di poter raddoppiare, ritenendo - erroneamente - che nel caso di specie ci si trovi in presenza di una violazione che comporta obbligo di denuncia per un reato previsto dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; in realtà nel caso di specie non è configurabile alcuno degli indicati reati, e neppure quello di cui all'art. 4 del decreto, essendosi ben al di sotto della soglia di punibilità individuata dal legislatore;
2) all'omesso apprezzamento delle giustificazioni fornite in merito alle operazioni in contestazione: si deduce, in particolare, che i primi giudici, senza entrare nel merito delle singole operazioni, si sono limitati a fare proprie le valutazioni sviluppate dell'Ufficio in sede di adesione, in aperta violazione della giurisprudenza che impone al giudice di verificare in modo rigoroso la efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata;
3) all'assenza di contraddittorio: si deduce, in particolare, che la disciplina delle indagini finanziarie prevede l'obbligo dell'effettivo contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente, e che invece, nel caso di specie,
l'Agenzia delle Entrate non ha attivato alcun preventivo contraddittorio, limitandosi a fare proprie le conclusioni della Guardia di Finanza.
L'Agenzia delle Entrate ha depositato controdeduzioni, chiedendo rigettarsi l'appello, con vittoria di spese e competenze.
L'odierna udienza si è svolta in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – che non è inammissibile, avendo il contribuente sviluppato in maniera sufficientemente analitica puntuali motivi di gravame: devono, dunque, essere disattese le deduzioni dell'Ufficio sul punto - è infondato,
e deve pertanto essere rigettato.
Il primo motivo è infondato. Ed invero:
* l'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, nella versione vigente all'epoca dei fatti, prevedeva la rilevanza penale delle condotte qualora l'imposta evasa fosse superiore ad € 50.000, soglia senz'altro superata nel caso di specie;
deve in proposito darsi continuità al principio in base al quale «La rilevanza penale dell'illecito tributario, ai fini del cd. raddoppio dei termini per l'accertamento, come regolato dalla disciplina transitoria prevista dalla l. n. 208 del 2015 (ratione temporis applicabile), dev'essere valutata con riferimento all'epoca in cui è stata commessa la violazione ed è stato effettuato l'accertamento, che coincide con la notifica del processo verbale di constatazione e la conseguente trasmissione della denuncia all'Autorità giudiziaria, non rilevando che, successivamente, a seguito di modifica legislativa, sia venuta meno la soglia di punibilità e conseguentemente l'obbligo di denuncia penale» (Cass. civ., sez. 5, n. 5131 del 27/02/2025, Rv. 676209-01);
è, dunque, del tutto irrilevante che i fatti contestati all'appellante non consentano di ritenere superata la soglia di rilevanza penale come modificata dal legislatore con la novella del 2015;
* il raddoppio dei termini deve ritenersi legittimo ove la denuncia penale avvenga entro i termini ordinari di accertamento (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. 5, n. 8181 del 28/03/2025, Rv. 674395-01: «In base alla disciplina ex art. 1, comma 132, della l. n. 208 del 2015, l'effetto del raddoppio del termine di esercizio del potere impositivo è raggiunto in forza dell'inoltro della denuncia all'autorità giudiziaria penale anteriormente alla scadenza del termine originario, cosicché non vi è spazio per una valutazione del giudice tributario circa la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia e circa la sua strumentalità»): nel caso di specie la notizia di reato per il reato di dichiarazione infedele risulta trasmessa dalla Guardia di Finanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi il 12 giugno 2015, e cioè entro il termine ordinario previsto per l'accertamento dell'anno d'imposta 2012 (31 dicembre 2015);
* operando il raddoppio dei termini, alla data di notifica dell'avviso di accertamento (5 dicembre 2019) non erano decorsi i termini di decadenza raddoppiati;
la Suprema Corte ha in proposito statuito che «In tema di accertamento tributario, in ragione di quanto previsto dalla cosiddetta "seconda normativa transitoria", ex art. 1, comma 132, della l. n. 208 del 2015, applicabile agli atti notificati successivamente al 2 settembre
2015 per i periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2016, la proroga dei termini di esercizio del potere impositivo, ex artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, è consentita a condizione che sussista una violazione comportante l'obbligo di denuncia per alcuno dei reati di cui al d.lgs. n. 74 del
2000 e che la denuncia sia stata presentata o trasmessa, da parte dell'Amministrazione finanziaria o della
Guardia di Finanza, entro e non oltre gli ordinari termini di accertamento;
tuttavia, laddove sia pendente un procedimento penale, nel quale siano acquisite le informative della polizia giudiziaria, queste ultime sono sufficienti ai fini del raddoppio dei termini, non essendo necessaria la prova in giudizio da parte dell'Agenzia delle Entrate della comunicazione della notizia di reato, dalla quale esse scaturiscono» (Cass. civ., sez. 5,
n. 22902 del 08/08/2025, Rv. 675505-01).
Il secondo motivo è infondato.
A mente dell'art. 32, primo comma, n. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973 – nell'invariato testo vigente tanto oggi quanto all'epoca dei fatti – “i dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti” a seguito delle indagini bancarie legittimamente disposte “sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine”.
Secondo l'univoca giurisprudenza di legittimità «in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze» (così Cass. civ., sez. 5,
30/06/2020, n. 13112, Rv. 658392-01 e, ancora più di recente, Cass. civ., sez. 5, n. 4553 del 20/02/2025,
Rv. 674111-01).
Nel caso di specie – ferma restando l'assoluta irrilevanza dell'errore materiale contenuto nella sentenza, laddove si fa riferimento al verbale di adesione che fu effettivamente redatto, ma indicando una data non corretta - va ribadito quanto già esaustivamente motivato dai finanzieri, dall'Ufficio e dai giudici di prime cure: le contestazioni e la ripresa a tassazione, conseguenti agli accertamenti effettuati su dieci rapporti bancari, sette dei quali intestati alla legale rappresentante Rappresentante_1 , ed i restanti tre alla Ricorrente_1 s.r.l., riguardano una società la cui contabilità era da ritenersi del tutto inattendibile (al momento dell'accesso dei finanzieri è stata accertata una divergenza tra il saldo di cassa effettivo ed il saldo di cassa contabile;
nel primo semestre 2013 i saldi mostrano un anomalo surplus di denaro contante, mentre, contestualmente, vi sono elevatissimi scoperti su conti correnti bancari societari, sicché non si comprende perché, nonostante la sovraesposizione bancaria ed i contemporanei ingenti saldi positivi della cassa, siano stati annotati ulteriori prelevamenti di denaro contante dai conti bancari;
nell'ultimo trimestre dell'anno d'imposta 2013 nel conto cassa contanti vi sono costantemente saldi negativi, laddove, come correttamente rilevato dagli accertatori e dall'Ufficio, il valore negativo della cassa contabile è sintomatica dell'infedeltà delle registrazioni: «per sua natura, tale conto non può essere rappresentato contabilmente con un valore inferiore a zero poiché ciò significherebbe che si stanno sostenendo spese senza averne la relativa possibilità materiale»), ed afferiscono ad operazioni rimaste prive di adeguata giustificazione, non avendo il contribuente fornito quella « prova analitica» della non riferibilità della movimentazione bancaria ad operazioni imponibili alla quale si fa riferimento nelle pronunce di legittimità innanzi citate (le appena sviluppate riflessioni sulla completa inattendibilità della contabilità impongono di ritenere inattendibile la giustificazione fornita dall'appellante, secondo il quale numerose movimentazioni contestate costituirebbero trasferimenti di denaro contante dal conto cassa al conto corrente e viceversa;
parimenti inattendibili sono le giustificazioni con le quali si fa riferimento all'incasso di fatture non esibite con le necessarie registrazioni, o al prelievo di denaro per il pagamento della retribuzione di dipendenti dei quali non sono state esibite le buste paga e/o le quietanze di incasso, o a versamenti per finanziamento soci in relazione ai quali non sono state esibite le delibere sociali).
Il terzo motivo è, infine, platealmente infondato: nel caso di specie vi è stata piena esplicazione del diritto di difesa nell'ambito del contraddittorio correttamente instaurato, tanto in sede di verifica (cfr. pagine 2, 3 e
8 del pvc), quanto in sede di accertamento (è agli atti un verbale di contraddittorio dell'8 giugno 2020 con cui sono state richieste al contribuente giustificazioni per ogni operazione bancaria contestata).
Al rigetto dell'appello segue la condanna alle spese, liquidate come da tabella n. 24 allegata al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto del valore della controversia, pari ad € 90.250, in € 3.000 per la fase di studio, in € 1.400 per la fase introduttiva ed in € 3.200 per la fase decisionale, e, dunque, in
€ 7.600, ridotti del 50%, e dunque fino ad € 3.800, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del medesimo decreto ministeriale n. 55 del 2014, ed ulteriormente ridotto del 20%, e dunque fino ad € 3.040, ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
P.Q.M.
la Corte conferma la sentenza impugnata e rigetta l'appello del contribuente, che condanna, per l'effetto, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.040 oltre accessori di legge.
Così deciso in Lecce, il 28 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE RELATORE
dott. Michele Toriello
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
TORIELLO MICHELE, Presidente e Relatore
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
CARRA ANTONIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2014/2021 depositato il 02/09/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana, 120 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 2 e pubblicata il 04/01/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH03A101211 IRES-ALTRO 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
il contribuente appellante chiede l'accoglimento dell'appello; l'Agenzia delle Entrate ha depositato controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 5 dicembre 2019 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Brindisi notificava al legale rappresentante della Ricorrente_1 s.r.l. corrente in Fasano l'avviso di accertamento n. TVH03A101211, avente ad oggetto Ires, Irap e Iva per il periodo di imposta 2013.
L'atto impositivo scaturiva dal pvc redatto dalla Guardia di Finanza di Fasano in data 29 luglio 2015, a conclusione di una verifica effettuata nei confronti della Ricorrente_1 s.r.l., ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 51, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972: con tale processo verbale, a seguito di indagini finanziarie, venivano contestate violazioni formali e sostanziali ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, relativamente al periodo di imposta su indicato e ai vari rapporti finanziari intrattenuti;
più precisamente, si accertavano maggiori componenti positivi di reddito sottratti ad imposizione per € 257.120,53, derivanti da versamenti non giustificati per € 169.895,61, e da prelevamenti non giustificati per € 87.224,92.
L'Agenzia delle Entrate, facendo proprio l'accertamento e recependone le conclusioni, emetteva l'avviso per il quale è procedimento, recuperando a tassazione Ires per € 70.708, Irap per € 12.747 ed Iva per € 6.795, oltre sanzioni ed interessi come per legge.
Il contribuente presentava ricorso avverso l'atto impositivo, chiedendone l'annullamento per motivi di forma e di merito;
costituitosi in giudizio l'Ufficio, la Commissione Tributaria di Brindisi, con sentenza n. 11/2021, pronunciata il 14 dicembre 2020 e depositata il 4 gennaio 2021, rigettava il ricorso, compensando tra le parti le spese.
Il contribuente ha presentato appello avverso la sentenza in oggetto, riproponendo le doglianze già sviluppate in prime cure, relative:
1) al raddoppio dei termini: l'avviso è stato notificato nel dicembre 2019, un anno dopo il decorso del termine decadenziale, termine che l'Agenzia ha illegittimamente ritenuto di poter raddoppiare, ritenendo - erroneamente - che nel caso di specie ci si trovi in presenza di una violazione che comporta obbligo di denuncia per un reato previsto dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; in realtà nel caso di specie non è configurabile alcuno degli indicati reati, e neppure quello di cui all'art. 4 del decreto, essendosi ben al di sotto della soglia di punibilità individuata dal legislatore;
2) all'omesso apprezzamento delle giustificazioni fornite in merito alle operazioni in contestazione: si deduce, in particolare, che i primi giudici, senza entrare nel merito delle singole operazioni, si sono limitati a fare proprie le valutazioni sviluppate dell'Ufficio in sede di adesione, in aperta violazione della giurisprudenza che impone al giudice di verificare in modo rigoroso la efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata;
3) all'assenza di contraddittorio: si deduce, in particolare, che la disciplina delle indagini finanziarie prevede l'obbligo dell'effettivo contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente, e che invece, nel caso di specie,
l'Agenzia delle Entrate non ha attivato alcun preventivo contraddittorio, limitandosi a fare proprie le conclusioni della Guardia di Finanza.
L'Agenzia delle Entrate ha depositato controdeduzioni, chiedendo rigettarsi l'appello, con vittoria di spese e competenze.
L'odierna udienza si è svolta in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – che non è inammissibile, avendo il contribuente sviluppato in maniera sufficientemente analitica puntuali motivi di gravame: devono, dunque, essere disattese le deduzioni dell'Ufficio sul punto - è infondato,
e deve pertanto essere rigettato.
Il primo motivo è infondato. Ed invero:
* l'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, nella versione vigente all'epoca dei fatti, prevedeva la rilevanza penale delle condotte qualora l'imposta evasa fosse superiore ad € 50.000, soglia senz'altro superata nel caso di specie;
deve in proposito darsi continuità al principio in base al quale «La rilevanza penale dell'illecito tributario, ai fini del cd. raddoppio dei termini per l'accertamento, come regolato dalla disciplina transitoria prevista dalla l. n. 208 del 2015 (ratione temporis applicabile), dev'essere valutata con riferimento all'epoca in cui è stata commessa la violazione ed è stato effettuato l'accertamento, che coincide con la notifica del processo verbale di constatazione e la conseguente trasmissione della denuncia all'Autorità giudiziaria, non rilevando che, successivamente, a seguito di modifica legislativa, sia venuta meno la soglia di punibilità e conseguentemente l'obbligo di denuncia penale» (Cass. civ., sez. 5, n. 5131 del 27/02/2025, Rv. 676209-01);
è, dunque, del tutto irrilevante che i fatti contestati all'appellante non consentano di ritenere superata la soglia di rilevanza penale come modificata dal legislatore con la novella del 2015;
* il raddoppio dei termini deve ritenersi legittimo ove la denuncia penale avvenga entro i termini ordinari di accertamento (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. 5, n. 8181 del 28/03/2025, Rv. 674395-01: «In base alla disciplina ex art. 1, comma 132, della l. n. 208 del 2015, l'effetto del raddoppio del termine di esercizio del potere impositivo è raggiunto in forza dell'inoltro della denuncia all'autorità giudiziaria penale anteriormente alla scadenza del termine originario, cosicché non vi è spazio per una valutazione del giudice tributario circa la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia e circa la sua strumentalità»): nel caso di specie la notizia di reato per il reato di dichiarazione infedele risulta trasmessa dalla Guardia di Finanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi il 12 giugno 2015, e cioè entro il termine ordinario previsto per l'accertamento dell'anno d'imposta 2012 (31 dicembre 2015);
* operando il raddoppio dei termini, alla data di notifica dell'avviso di accertamento (5 dicembre 2019) non erano decorsi i termini di decadenza raddoppiati;
la Suprema Corte ha in proposito statuito che «In tema di accertamento tributario, in ragione di quanto previsto dalla cosiddetta "seconda normativa transitoria", ex art. 1, comma 132, della l. n. 208 del 2015, applicabile agli atti notificati successivamente al 2 settembre
2015 per i periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2016, la proroga dei termini di esercizio del potere impositivo, ex artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, è consentita a condizione che sussista una violazione comportante l'obbligo di denuncia per alcuno dei reati di cui al d.lgs. n. 74 del
2000 e che la denuncia sia stata presentata o trasmessa, da parte dell'Amministrazione finanziaria o della
Guardia di Finanza, entro e non oltre gli ordinari termini di accertamento;
tuttavia, laddove sia pendente un procedimento penale, nel quale siano acquisite le informative della polizia giudiziaria, queste ultime sono sufficienti ai fini del raddoppio dei termini, non essendo necessaria la prova in giudizio da parte dell'Agenzia delle Entrate della comunicazione della notizia di reato, dalla quale esse scaturiscono» (Cass. civ., sez. 5,
n. 22902 del 08/08/2025, Rv. 675505-01).
Il secondo motivo è infondato.
A mente dell'art. 32, primo comma, n. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973 – nell'invariato testo vigente tanto oggi quanto all'epoca dei fatti – “i dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti” a seguito delle indagini bancarie legittimamente disposte “sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine”.
Secondo l'univoca giurisprudenza di legittimità «in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze» (così Cass. civ., sez. 5,
30/06/2020, n. 13112, Rv. 658392-01 e, ancora più di recente, Cass. civ., sez. 5, n. 4553 del 20/02/2025,
Rv. 674111-01).
Nel caso di specie – ferma restando l'assoluta irrilevanza dell'errore materiale contenuto nella sentenza, laddove si fa riferimento al verbale di adesione che fu effettivamente redatto, ma indicando una data non corretta - va ribadito quanto già esaustivamente motivato dai finanzieri, dall'Ufficio e dai giudici di prime cure: le contestazioni e la ripresa a tassazione, conseguenti agli accertamenti effettuati su dieci rapporti bancari, sette dei quali intestati alla legale rappresentante Rappresentante_1 , ed i restanti tre alla Ricorrente_1 s.r.l., riguardano una società la cui contabilità era da ritenersi del tutto inattendibile (al momento dell'accesso dei finanzieri è stata accertata una divergenza tra il saldo di cassa effettivo ed il saldo di cassa contabile;
nel primo semestre 2013 i saldi mostrano un anomalo surplus di denaro contante, mentre, contestualmente, vi sono elevatissimi scoperti su conti correnti bancari societari, sicché non si comprende perché, nonostante la sovraesposizione bancaria ed i contemporanei ingenti saldi positivi della cassa, siano stati annotati ulteriori prelevamenti di denaro contante dai conti bancari;
nell'ultimo trimestre dell'anno d'imposta 2013 nel conto cassa contanti vi sono costantemente saldi negativi, laddove, come correttamente rilevato dagli accertatori e dall'Ufficio, il valore negativo della cassa contabile è sintomatica dell'infedeltà delle registrazioni: «per sua natura, tale conto non può essere rappresentato contabilmente con un valore inferiore a zero poiché ciò significherebbe che si stanno sostenendo spese senza averne la relativa possibilità materiale»), ed afferiscono ad operazioni rimaste prive di adeguata giustificazione, non avendo il contribuente fornito quella « prova analitica» della non riferibilità della movimentazione bancaria ad operazioni imponibili alla quale si fa riferimento nelle pronunce di legittimità innanzi citate (le appena sviluppate riflessioni sulla completa inattendibilità della contabilità impongono di ritenere inattendibile la giustificazione fornita dall'appellante, secondo il quale numerose movimentazioni contestate costituirebbero trasferimenti di denaro contante dal conto cassa al conto corrente e viceversa;
parimenti inattendibili sono le giustificazioni con le quali si fa riferimento all'incasso di fatture non esibite con le necessarie registrazioni, o al prelievo di denaro per il pagamento della retribuzione di dipendenti dei quali non sono state esibite le buste paga e/o le quietanze di incasso, o a versamenti per finanziamento soci in relazione ai quali non sono state esibite le delibere sociali).
Il terzo motivo è, infine, platealmente infondato: nel caso di specie vi è stata piena esplicazione del diritto di difesa nell'ambito del contraddittorio correttamente instaurato, tanto in sede di verifica (cfr. pagine 2, 3 e
8 del pvc), quanto in sede di accertamento (è agli atti un verbale di contraddittorio dell'8 giugno 2020 con cui sono state richieste al contribuente giustificazioni per ogni operazione bancaria contestata).
Al rigetto dell'appello segue la condanna alle spese, liquidate come da tabella n. 24 allegata al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto del valore della controversia, pari ad € 90.250, in € 3.000 per la fase di studio, in € 1.400 per la fase introduttiva ed in € 3.200 per la fase decisionale, e, dunque, in
€ 7.600, ridotti del 50%, e dunque fino ad € 3.800, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del medesimo decreto ministeriale n. 55 del 2014, ed ulteriormente ridotto del 20%, e dunque fino ad € 3.040, ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
P.Q.M.
la Corte conferma la sentenza impugnata e rigetta l'appello del contribuente, che condanna, per l'effetto, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.040 oltre accessori di legge.
Così deciso in Lecce, il 28 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE RELATORE
dott. Michele Toriello