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13 agosto 2017
13 agosto 2017
Art. 226-bis. (( (Divieti di commercializzazione delle borse di plastica). )) (( 1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, e' vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonche' delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:
a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.
2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unita' deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite. ))
a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.
2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unita' deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite. ))
Commentari • 3
- 1. Spagna, plastic tax in rodaggio.https://www.fiscooggi.it/ · 1
La tassa spagnola sugli imballaggi in plastica non riutilizzabili è direttamente collegata all'obiettivo europeo di ridurre i rifiuti di plastica monouso. Tuttavia, nonostante il bollino Ue una forma equivalente di tassazione non è ancora stata armonizzata all'interno dell'Unione e nessun altro Stato membro ha implementato un prelievo simile (vedi anche l'articolo Plastic tax partita nel Regno Unito. Appuntamento al 2023 in Spagna). In alcuni casi l'adozione è stata rinviata, come in Italia, mentre in altri, come in Portogallo, il campo di applicazione è stato fortemente ristretto. Questo implica che la plastic tax spagnola, ripetiamolo in fase di sperimentazione, è di fatto una sorta di …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 54
- 1. Trib. Lanciano, sentenza 20/06/2025, n. 204Provvedimento: N. R.G. 717/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LANCIANO Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 09/06/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 717/2024 R.G., promossa da: Parte_1 (C.F. C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. SALA SANDRO, con domicilio eletto in VIA ARCO DELLA POSTA N.5 66034 LANCIANO presso il difensore. ATTORE contro Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 ) con il patrocinio dell'Avv.. TOSTI GUERRA MASSIMO, con domicilio eletto in CORSO …Leggi di più...
- responsabilità amministrativa·
- notifica verbale·
- verbale di accertamento·
- art. 226 bis e ter D.Lgs. 152/2006·
- art. 22 e ss. L.689/1981·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- opposizione a sanzione amministrativa·
- mancata presentazione scritti difensivi·
- ordinanza-ingiunzione·
- criteri art. 11 L.689/1981