Articolo 17 della Legge 13 luglio 1965, n. 845
Articolo 16Articolo 18
Versione
8 agosto 1965
Art. 17.
L' articolo 113 della legge 3 aprile 1958, n. 460 , e' sostituito dal seguente:
"Salvo quanto disposto dall'articolo 81 della presente legge, le Commissioni giudicatrici dei concorsi e degli esami di idoneita' previsti dalla presente legge sono nominati di volta in volta con decreto del Ministro e sono costituite:
dal direttore della divisione, forze armate di polizia della direzione generale della pubblica sicurezza o da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la direzione generale della pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, presidente;
da quattro membri scelti tra le seguenti categorie:
funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno o dell'Amministrazione della pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a direttore di sezione od a commissario capo di pubblica sicurezza;
ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica, sicurezza di grado non inferiore a tenente colonnello.
Per le prove scritte, integrative e facoltative dei concorsi per esami di merito di cui agli articoli SO, 93 e 98 la Commissione giudicatrice puo' essere integrata da esperti.
Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile o della pubblica sicurezza con qualifica non superiore a consigliere di prima classe o commissario, od un ufficiale del Corpo di grado non superiore a maggiore".
Entrata in vigore il 8 agosto 1965