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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 17/12/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Stefania Turroni e domiciliata presso il suo studio in
Arco (TN) via Cima Tofino n. 2/E, giusta delega allegata al ricorso
E
nato in [...] il [...] Parte_2
rappresentato e difeso dall' avv. Maurizio Libretti e domiciliato presso il suo studio in
Brescia via Carmagnola n. 28, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 05.02.2016 in Nepal e trascritto allo Stato Civile del Comune di Rovereto (TN)
preso atto che all'udienza del 06.11.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. i figli minori sono affidati esclusivamente alla madre fino al 30 giugno 2026 per i motivi di cui in premessa;
con decorrenza dal 1° luglio 2026, alla presenza delle condizioni adeguate ai minori consistenti nella collocazione del signor in Italia ad una distanza non superiore a 50 km dalla casa Parte_2
coniugale sita a Brentonico, senza ulteriore necessità di altro provvedimento,
l'affido di e diverrà condiviso tra madre e padre. Per_1 Per_2
3. In ogni caso il collocamento di e sarà presso la madre nella casa Per_1 Per_2
coniugale e con facoltà del padre, fino al 30 giugno 2026, di frequentare i figli quando lo voglia e possa, tenuto conto comunque alle esigenze scolastiche dei minori;
alle esigenze lavorative della madre nonché concordemente con la stessa;
4. si intende preclusa in ogni caso la possibilità per entrambi i genitori di trasferire e/o far soggiornare i figli minori all'estero senza l'apposita autorizzazione dell'altro genitore;
pertanto, il rilascio del passaporto dei minori dovrà seguire tale impostazione;
5. dal 1° luglio 2026 e una volta che avrà reperito alloggio in Italia, Parte_2
alla presenza delle condizioni adeguate ai minori come indicate al punto sopra pag. 2 di 4 sub n. 2, e staranno con il padre almeno due giorni alla settimana, Per_1 Per_2
da concordarsi, da dopo la scuola (o da dopo il lavoro del padre nei giorni estivi)
fino alle 20:30 e ogni week end alternato dal sabato alle ore 10:00 fino alla domenica alle ore 20:00;
6. la casa coniugale è assegnata alla signora affinché la abiti Parte_1
con i figli e la medesima pagherà ogni spesa, utenza;
7. le vacanze estive saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi e ciascun genitore terrà nel periodo i figli per due settimane anche non consecutive, al riguardo i coniugi concorderanno entro il 20 di maggio le attività
estive dei figli e le vacanze reciproche con gli stessi;
valga in ogni caso quanto indicato al punto 4) precedente;
8. le vacanze pasquali e natalizie verranno suddivise a metà tra i genitori, avendo cura di turnare il giorno di Natale e il giorno di Pasqua;
9. il padre concorrerà al mantenimento dei figli minori versando alla madre un assegno pari ad euro 225,00 mese per ciascun figlio, che diverranno euro 250,00
mese per ciascun figlio non appena il padre avrà trovato un lavoro, oltre aggiornamenti ISTAT con decorrenza da ottobre 2026;
10. le spese straordinarie tutte dei figli come individuate dal protocollo CNF
verranno sostenute dai genitori per il 50% a carico del padre e per il 50% a carico della madre;
per le modalità di richiesta e di rimborso si demanda al medesimo Protocollo;
11. entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti, fermo restando l'obbligo di educare e di pag. 3 di 4 contribuire alle spese straordinarie come sopra esposto e di mantenere il reciproco rispetto;
12. l'auto intestata alla signora rimarrà a disposizione della stessa con Parte_1
pagamento esclusivo di ogni relativa spesa;
13. il signor ha già lasciato la casa coniugale in via definitiva in Parte_2
data 14.07.2025 ed ha asportato i propri effetti personali ad eccezione di una catena in oro che rimane in dono alla figlia;
Per_2
14. gli assegni provinciali /statali e universali verranno percepiti dalla signora
Parte_1
15. ciascuna parte provvederà a pagare le competenze del proprio difensore.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 17.12.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Stefania Turroni e domiciliata presso il suo studio in
Arco (TN) via Cima Tofino n. 2/E, giusta delega allegata al ricorso
E
nato in [...] il [...] Parte_2
rappresentato e difeso dall' avv. Maurizio Libretti e domiciliato presso il suo studio in
Brescia via Carmagnola n. 28, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 05.02.2016 in Nepal e trascritto allo Stato Civile del Comune di Rovereto (TN)
preso atto che all'udienza del 06.11.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. i figli minori sono affidati esclusivamente alla madre fino al 30 giugno 2026 per i motivi di cui in premessa;
con decorrenza dal 1° luglio 2026, alla presenza delle condizioni adeguate ai minori consistenti nella collocazione del signor in Italia ad una distanza non superiore a 50 km dalla casa Parte_2
coniugale sita a Brentonico, senza ulteriore necessità di altro provvedimento,
l'affido di e diverrà condiviso tra madre e padre. Per_1 Per_2
3. In ogni caso il collocamento di e sarà presso la madre nella casa Per_1 Per_2
coniugale e con facoltà del padre, fino al 30 giugno 2026, di frequentare i figli quando lo voglia e possa, tenuto conto comunque alle esigenze scolastiche dei minori;
alle esigenze lavorative della madre nonché concordemente con la stessa;
4. si intende preclusa in ogni caso la possibilità per entrambi i genitori di trasferire e/o far soggiornare i figli minori all'estero senza l'apposita autorizzazione dell'altro genitore;
pertanto, il rilascio del passaporto dei minori dovrà seguire tale impostazione;
5. dal 1° luglio 2026 e una volta che avrà reperito alloggio in Italia, Parte_2
alla presenza delle condizioni adeguate ai minori come indicate al punto sopra pag. 2 di 4 sub n. 2, e staranno con il padre almeno due giorni alla settimana, Per_1 Per_2
da concordarsi, da dopo la scuola (o da dopo il lavoro del padre nei giorni estivi)
fino alle 20:30 e ogni week end alternato dal sabato alle ore 10:00 fino alla domenica alle ore 20:00;
6. la casa coniugale è assegnata alla signora affinché la abiti Parte_1
con i figli e la medesima pagherà ogni spesa, utenza;
7. le vacanze estive saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi e ciascun genitore terrà nel periodo i figli per due settimane anche non consecutive, al riguardo i coniugi concorderanno entro il 20 di maggio le attività
estive dei figli e le vacanze reciproche con gli stessi;
valga in ogni caso quanto indicato al punto 4) precedente;
8. le vacanze pasquali e natalizie verranno suddivise a metà tra i genitori, avendo cura di turnare il giorno di Natale e il giorno di Pasqua;
9. il padre concorrerà al mantenimento dei figli minori versando alla madre un assegno pari ad euro 225,00 mese per ciascun figlio, che diverranno euro 250,00
mese per ciascun figlio non appena il padre avrà trovato un lavoro, oltre aggiornamenti ISTAT con decorrenza da ottobre 2026;
10. le spese straordinarie tutte dei figli come individuate dal protocollo CNF
verranno sostenute dai genitori per il 50% a carico del padre e per il 50% a carico della madre;
per le modalità di richiesta e di rimborso si demanda al medesimo Protocollo;
11. entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti, fermo restando l'obbligo di educare e di pag. 3 di 4 contribuire alle spese straordinarie come sopra esposto e di mantenere il reciproco rispetto;
12. l'auto intestata alla signora rimarrà a disposizione della stessa con Parte_1
pagamento esclusivo di ogni relativa spesa;
13. il signor ha già lasciato la casa coniugale in via definitiva in Parte_2
data 14.07.2025 ed ha asportato i propri effetti personali ad eccezione di una catena in oro che rimane in dono alla figlia;
Per_2
14. gli assegni provinciali /statali e universali verranno percepiti dalla signora
Parte_1
15. ciascuna parte provvederà a pagare le competenze del proprio difensore.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 17.12.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 4 di 4