TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 10507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10507 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11658/2021 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa RI IS, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 11658/2021 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi avente ad oggetto risarcimento danni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa come Parte_1 C.F._1 in atti
ATTRICE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa come in atti
CONVENUTA
NONCHE'
(c.f.: ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa come in atti
- CHIAMATA IN CAUSA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132
c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito in giudizio al Parte_1 fine di ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di una caduta avvenuta nei locali dei convenuti.
In particolare, l'attrice ha allegato che in data in data 25.03.2017, verso le ore
19.00 circa, mentre era intenta ad entrare nel centro commerciale in CP_1
Napoli alla Via Arenaccia n. 154, in prossimità della porta di ingresso poggiando il piede su un gradino che immette all'interno dei locali commerciali mancante di una parte di esso, cadeva rovinosamente al suolo.
A seguito di tale caduta la era stata trasportata in ambulanza al Pronto Pt_1
Soccorso dell'Ospedale Loreto Nuovo dove i sanitari diagnosticavano una frattura composta del trochide e collo omero sinistro.
Alla luce di tali circostanze fattuali l'attrice ha, dunque, citato in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e Controparte_3 non, calcolati complessivamente nella misura di € 22.088,99.
Si è costituita contestando la domanda sia in punto di an sia in Controparte_3 punto di quantum debeatur, ma preliminarmente eccependo la carenza di legittimazione passiva non essendo ella custode della res incriminata per aver stipulato in data 29.11.2010 un contrato di affitto di azienda con la
[...]
in virtù del quale la convenuta affittava alla il CP_4 Controparte_4 locale commerciale e i locali aziendali di sua proprietà. Produceva il menzionato contrato di affitto con il quale si obbligava a fra l'altro, ad Controparte_4 osservare tutte le norme di prevenzione e antinfortunistica ed avrebbe, altresì, tenuto indenne la concedente da qualsiasi pregiudizio derivante dallo CP_1 svolgimento della propria attività (art. 4).
- 2 -
Per questi motivi
l' ha chiesto di chiamare in causa la Controparte_3 [...]
in guisa che in caso di condanna venisse rilevata indenne dalla CP_4 predetta società.
Si è costituita la (già Controparte_2 Controparte_5
), il quale ha contestato la domanda attrice sotto il profilo dell'an e del
[...] quantum debeatur, eccependo, in ipotesi, un concorso di responsabilità dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c..
La causa è stata istruita mediante prove documentali, testimoniali e CTU medico- legale ed è giunta in data odierna a sentenza.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
Orbene, i principi che governano la materia della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. ritenuti applicabili, sulla base di un indirizzo giurisprudenziale consolidato sono i seguenti: in primo luogo, la responsabilità per danni cagionati dalla cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento di un comportamento colposo del custode ed ha carattere oggettivo necessitando, per la sua configurabilità, l'esistenza del nesso causale fra cosa ed evento.
L'evento fortuito che solo può liberare il custode può essere rappresentato da fattori esterni alla cosa, idonei a generare un pericolo imprevedibile e inevitabile, che il custode dunque non avrebbe potuto neutralizzare.
Pertanto spetta al danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale
(pericolosità intrinseca o ingenerata nella cosa), il custode, invece, per andare esente da responsabilità, è tenuto a fornire la prova del fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, fattore che può essere rappresentato dal comportamento imprudente o negligente del danneggiato, purché la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera occasione dell'infortunio (Cfr. ex multis, in tema di demanio, Cass. n. 12895/2016; Cass. n. 18317/2015).
Nel caso di specie i testimoni escussi, e , hanno Testimone_1 Tes_2 riferito che l'attrice poggiando il piede su un gradino posto all'ingresso del centro
- 3 -
commerciale, a causa di una porzione mancante di esso, cadeva rovinosamente a terra.
Quanto alla presenza di una porzione mancante dello scalino di ingresso al supermercato, indicata all'origine della caduta, la circostanza non è contestata dalla convenuta, la quale si è limitata ad eccepire che sussistessero ottime condizioni di visibilità che avrebbero consentito all'attrice di percepire lo stato dei luoghi e, dunque, l'eventuale situazione di pericolo, pertanto non qualificabile come imprevedibile o occulta.
La difesa non coglie nel segno, avendo la società convenuta mancato di fornire la dimostrazione, su di essa gravante, che l'evento sarebbe da ricondurre – in tutto,
o in parte ex art. 1227 c.c. – ad un'ipotesi di fortuito in senso lato quale la condotta imprudente dell'attrice stessa, che del resto non è desumibile in via presuntiva dalle caratteristiche dei luoghi e della caduta.
Dalle foto allegate emerge ictu oculi l'inavvertibilità di quel pericolo occulto a chi si trovasse ad utilizzare normalmente quel tratto antistante la Coop, e che costituiva peraltro un passaggio quasi obbligato e comunque aperto agli utilizzatori dell'area e del supermercato di ogni età e condizione, rispetto alla quale è esigibile, in capo al custode, un elevato standard di vigilanza.
Non è chi non veda la sussistenza di una pericolosità intrinseca della cosa nella sua normale interazione con l'utilizzatore, nella specie i clienti degli esercizi commerciali per i quali la ha assunto uno specifico obbligo Controparte_6 di garanzia delle condizioni di sicurezza e di manutenzione.
In difetto di prova di parte convenuta sull'uso anormale della cosa, anormale e imprevedibile o di altri fattori di colpa della danneggiata deve escludersi l'operatività del fortuito con la conseguenza che la domanda dell'attrice deve essere integralmente accolta.
Sulla legittimazione passiva si rileva che effettivamente la in Controparte_6 ragione del contrato di affitto stipulato con si è assunta Controparte_1
l'obbligo di osservare e fare osservare le norme di prevenzione e antinfortunistica igiene e tutela della sicurezza delle persone, obbligandosi a
- 4 -
tenere indenne la concedente da qualsiasi pregiudizio derivante dallo svolgimento della propria attivita' (cfr. art. 4).
Trattasi dunque di un contratto con cui la proprietaria dell'area CP_1 CP_1 aveva trasferito la custodia ad un altro soggetto.
D'altra parte non risulta che l' avesse perso del tutto, in base a Controparte_1 quel contratto, il potere di ingerenza sulla cosa, e non si può nemmeno affermare che la non avesse l'obbligo di sollecitare l'intervento della Controparte_1
per rimuovere la pericolosità di quel gradino che non poteva Controparte_6 certamente sfuggire a coloro che si recavano quotidianamente all CP_6
per prestare la loro attività lavorativa e che dunque avrebbero
[...] quantomeno dovuto segnalare quegli elementi per sollecitare l'intervento del garante/custode fino ad allora non intervenuto;
l'accertamento su chi avesse l'effettivo potere di ingerenza sulla res, e in particolare sul persistere di un tale potere di ingerenza anche in presenza di un contratto di affitto con trasferimento della custodia è un accertamento in fatto riservato al giudice di merito (cass.
1948/2003).
Dunque nei confronti della danneggiata rispondono solidalmente entrambi i convenuti.
Nel lato interno della solidarietà, tuttavia, l'onere economico derivante dalla presente sentenza sia in punto di capitale che di spese legali e di ctu grava esclusivamente sulla che aveva contrattualmente assunto Controparte_6
l'obbligo delle manutenzioni e della sicurezza dell'area in cui era accaduto il fatto,
e che tuttavia non ha risarcito il danno causando il processo.
Possono essere condivise le valutazioni mediche del CTU dott. Persona_1 le quali appaiono adeguatamente calibrate rispetto al tipo di trauma subito. Il
CTU, quindi, con una valutazione analitica, completa ed immune da vizi logici ha accertato: - un danno biologico permanente del 6% per la “Frattura composta del collo chirurgico e del trochite omerale dx;
l'età del danneggiato anni 65; un'inabilità temporanea Totale (I.T.T.) di gg. 30; ITP al 50% di gg. 60; spese mediche documentate per € 486,18.
- 5 -
La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore può, quindi, essere determinata facendo applicazione delle Tabelle formulate dal Tribunale di Milano relative all'anno 2024 e tenuto conto dei più recenti arresti giurisprudenziali della
S.C. in tema di unitarietà del danno alla persona. Non si procede, dunque, alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico, ma ad un'adeguata omnicomprensiva liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella specie, peraltro, non viene operato alcun aumento percentuale personalizzante, non essendovi in atti elementi sulla cui base ritenere la sussistenza di eventuali peggioramenti della qualità della vita del soggetto eccedenti quelli normalmente correlabili a ogni lesione dell'integrità psicofisica del tipo in esame.
Le somme dovute corrispondono al prospetto seguente: danno biologico 6%
(età 65 anni al tempo del sinistro) € 7.816,00; Inabilità Totale gg. 30 x 115,00 = €
3450,00; Inabilità parziale al 50% gg. 60 x 115,00= € 3450,00; Spese mediche documentate € 486,18; per un TOTALE di € 15.202,18.
Le somme liquidate a titolo di danno biologico, morale e di danno patrimoniale sono liquidate all'attualità e pertanto non sono suscettibili di rivalutazione monetaria;
su di esse sono dovuti, però, gli interessi legali calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità, ma sulla somma devalutata al momento del fatto e successivamente rivalutata anno per anno;
tale sistema di calcolo permette di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo, tenuto conto della somma concretamente liquidata.
P.Q.M.
- 6 -
Il Tribunale di Napoli – VI Sezione Civile – ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna e Controparte_7
in solido al risarcimento del danno in favore di Controparte_6 Pt_1
che liquida nella misura di complessivi € 15.202,18 oltre interessi
[...] calcolati come in motivazione;
2. condanna e in solido al pagamento Controparte_7 Controparte_6 delle spese processuali in favore dell'attrice, che si liquidano in complessivi €
5.077,00, oltre spese forfettarie 15% sul compenso professionale, IVA e
CPA, se dovute con distrazione ex art. 92 cpc in favore dell'avv. Marco
Giordano;
3. Spese di CTU, come già separatamente liquidate, poste definitivamente a carico di e in solido;
Controparte_7 Controparte_6
4. Dispone che tenga indenne dalle Controparte_6 Controparte_7 conseguenze pregiudizievoli della presente sentenza, sia in punto di capitale e interessi che in punto di spese del giudizio.
Napoli, 14 novembre 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa RI IS
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa RI IS, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 11658/2021 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi avente ad oggetto risarcimento danni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa come Parte_1 C.F._1 in atti
ATTRICE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa come in atti
CONVENUTA
NONCHE'
(c.f.: ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa come in atti
- CHIAMATA IN CAUSA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132
c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito in giudizio al Parte_1 fine di ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di una caduta avvenuta nei locali dei convenuti.
In particolare, l'attrice ha allegato che in data in data 25.03.2017, verso le ore
19.00 circa, mentre era intenta ad entrare nel centro commerciale in CP_1
Napoli alla Via Arenaccia n. 154, in prossimità della porta di ingresso poggiando il piede su un gradino che immette all'interno dei locali commerciali mancante di una parte di esso, cadeva rovinosamente al suolo.
A seguito di tale caduta la era stata trasportata in ambulanza al Pronto Pt_1
Soccorso dell'Ospedale Loreto Nuovo dove i sanitari diagnosticavano una frattura composta del trochide e collo omero sinistro.
Alla luce di tali circostanze fattuali l'attrice ha, dunque, citato in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e Controparte_3 non, calcolati complessivamente nella misura di € 22.088,99.
Si è costituita contestando la domanda sia in punto di an sia in Controparte_3 punto di quantum debeatur, ma preliminarmente eccependo la carenza di legittimazione passiva non essendo ella custode della res incriminata per aver stipulato in data 29.11.2010 un contrato di affitto di azienda con la
[...]
in virtù del quale la convenuta affittava alla il CP_4 Controparte_4 locale commerciale e i locali aziendali di sua proprietà. Produceva il menzionato contrato di affitto con il quale si obbligava a fra l'altro, ad Controparte_4 osservare tutte le norme di prevenzione e antinfortunistica ed avrebbe, altresì, tenuto indenne la concedente da qualsiasi pregiudizio derivante dallo CP_1 svolgimento della propria attività (art. 4).
- 2 -
Per questi motivi
l' ha chiesto di chiamare in causa la Controparte_3 [...]
in guisa che in caso di condanna venisse rilevata indenne dalla CP_4 predetta società.
Si è costituita la (già Controparte_2 Controparte_5
), il quale ha contestato la domanda attrice sotto il profilo dell'an e del
[...] quantum debeatur, eccependo, in ipotesi, un concorso di responsabilità dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c..
La causa è stata istruita mediante prove documentali, testimoniali e CTU medico- legale ed è giunta in data odierna a sentenza.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
Orbene, i principi che governano la materia della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. ritenuti applicabili, sulla base di un indirizzo giurisprudenziale consolidato sono i seguenti: in primo luogo, la responsabilità per danni cagionati dalla cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento di un comportamento colposo del custode ed ha carattere oggettivo necessitando, per la sua configurabilità, l'esistenza del nesso causale fra cosa ed evento.
L'evento fortuito che solo può liberare il custode può essere rappresentato da fattori esterni alla cosa, idonei a generare un pericolo imprevedibile e inevitabile, che il custode dunque non avrebbe potuto neutralizzare.
Pertanto spetta al danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale
(pericolosità intrinseca o ingenerata nella cosa), il custode, invece, per andare esente da responsabilità, è tenuto a fornire la prova del fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, fattore che può essere rappresentato dal comportamento imprudente o negligente del danneggiato, purché la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera occasione dell'infortunio (Cfr. ex multis, in tema di demanio, Cass. n. 12895/2016; Cass. n. 18317/2015).
Nel caso di specie i testimoni escussi, e , hanno Testimone_1 Tes_2 riferito che l'attrice poggiando il piede su un gradino posto all'ingresso del centro
- 3 -
commerciale, a causa di una porzione mancante di esso, cadeva rovinosamente a terra.
Quanto alla presenza di una porzione mancante dello scalino di ingresso al supermercato, indicata all'origine della caduta, la circostanza non è contestata dalla convenuta, la quale si è limitata ad eccepire che sussistessero ottime condizioni di visibilità che avrebbero consentito all'attrice di percepire lo stato dei luoghi e, dunque, l'eventuale situazione di pericolo, pertanto non qualificabile come imprevedibile o occulta.
La difesa non coglie nel segno, avendo la società convenuta mancato di fornire la dimostrazione, su di essa gravante, che l'evento sarebbe da ricondurre – in tutto,
o in parte ex art. 1227 c.c. – ad un'ipotesi di fortuito in senso lato quale la condotta imprudente dell'attrice stessa, che del resto non è desumibile in via presuntiva dalle caratteristiche dei luoghi e della caduta.
Dalle foto allegate emerge ictu oculi l'inavvertibilità di quel pericolo occulto a chi si trovasse ad utilizzare normalmente quel tratto antistante la Coop, e che costituiva peraltro un passaggio quasi obbligato e comunque aperto agli utilizzatori dell'area e del supermercato di ogni età e condizione, rispetto alla quale è esigibile, in capo al custode, un elevato standard di vigilanza.
Non è chi non veda la sussistenza di una pericolosità intrinseca della cosa nella sua normale interazione con l'utilizzatore, nella specie i clienti degli esercizi commerciali per i quali la ha assunto uno specifico obbligo Controparte_6 di garanzia delle condizioni di sicurezza e di manutenzione.
In difetto di prova di parte convenuta sull'uso anormale della cosa, anormale e imprevedibile o di altri fattori di colpa della danneggiata deve escludersi l'operatività del fortuito con la conseguenza che la domanda dell'attrice deve essere integralmente accolta.
Sulla legittimazione passiva si rileva che effettivamente la in Controparte_6 ragione del contrato di affitto stipulato con si è assunta Controparte_1
l'obbligo di osservare e fare osservare le norme di prevenzione e antinfortunistica igiene e tutela della sicurezza delle persone, obbligandosi a
- 4 -
tenere indenne la concedente da qualsiasi pregiudizio derivante dallo svolgimento della propria attivita' (cfr. art. 4).
Trattasi dunque di un contratto con cui la proprietaria dell'area CP_1 CP_1 aveva trasferito la custodia ad un altro soggetto.
D'altra parte non risulta che l' avesse perso del tutto, in base a Controparte_1 quel contratto, il potere di ingerenza sulla cosa, e non si può nemmeno affermare che la non avesse l'obbligo di sollecitare l'intervento della Controparte_1
per rimuovere la pericolosità di quel gradino che non poteva Controparte_6 certamente sfuggire a coloro che si recavano quotidianamente all CP_6
per prestare la loro attività lavorativa e che dunque avrebbero
[...] quantomeno dovuto segnalare quegli elementi per sollecitare l'intervento del garante/custode fino ad allora non intervenuto;
l'accertamento su chi avesse l'effettivo potere di ingerenza sulla res, e in particolare sul persistere di un tale potere di ingerenza anche in presenza di un contratto di affitto con trasferimento della custodia è un accertamento in fatto riservato al giudice di merito (cass.
1948/2003).
Dunque nei confronti della danneggiata rispondono solidalmente entrambi i convenuti.
Nel lato interno della solidarietà, tuttavia, l'onere economico derivante dalla presente sentenza sia in punto di capitale che di spese legali e di ctu grava esclusivamente sulla che aveva contrattualmente assunto Controparte_6
l'obbligo delle manutenzioni e della sicurezza dell'area in cui era accaduto il fatto,
e che tuttavia non ha risarcito il danno causando il processo.
Possono essere condivise le valutazioni mediche del CTU dott. Persona_1 le quali appaiono adeguatamente calibrate rispetto al tipo di trauma subito. Il
CTU, quindi, con una valutazione analitica, completa ed immune da vizi logici ha accertato: - un danno biologico permanente del 6% per la “Frattura composta del collo chirurgico e del trochite omerale dx;
l'età del danneggiato anni 65; un'inabilità temporanea Totale (I.T.T.) di gg. 30; ITP al 50% di gg. 60; spese mediche documentate per € 486,18.
- 5 -
La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore può, quindi, essere determinata facendo applicazione delle Tabelle formulate dal Tribunale di Milano relative all'anno 2024 e tenuto conto dei più recenti arresti giurisprudenziali della
S.C. in tema di unitarietà del danno alla persona. Non si procede, dunque, alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico, ma ad un'adeguata omnicomprensiva liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella specie, peraltro, non viene operato alcun aumento percentuale personalizzante, non essendovi in atti elementi sulla cui base ritenere la sussistenza di eventuali peggioramenti della qualità della vita del soggetto eccedenti quelli normalmente correlabili a ogni lesione dell'integrità psicofisica del tipo in esame.
Le somme dovute corrispondono al prospetto seguente: danno biologico 6%
(età 65 anni al tempo del sinistro) € 7.816,00; Inabilità Totale gg. 30 x 115,00 = €
3450,00; Inabilità parziale al 50% gg. 60 x 115,00= € 3450,00; Spese mediche documentate € 486,18; per un TOTALE di € 15.202,18.
Le somme liquidate a titolo di danno biologico, morale e di danno patrimoniale sono liquidate all'attualità e pertanto non sono suscettibili di rivalutazione monetaria;
su di esse sono dovuti, però, gli interessi legali calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità, ma sulla somma devalutata al momento del fatto e successivamente rivalutata anno per anno;
tale sistema di calcolo permette di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo, tenuto conto della somma concretamente liquidata.
P.Q.M.
- 6 -
Il Tribunale di Napoli – VI Sezione Civile – ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna e Controparte_7
in solido al risarcimento del danno in favore di Controparte_6 Pt_1
che liquida nella misura di complessivi € 15.202,18 oltre interessi
[...] calcolati come in motivazione;
2. condanna e in solido al pagamento Controparte_7 Controparte_6 delle spese processuali in favore dell'attrice, che si liquidano in complessivi €
5.077,00, oltre spese forfettarie 15% sul compenso professionale, IVA e
CPA, se dovute con distrazione ex art. 92 cpc in favore dell'avv. Marco
Giordano;
3. Spese di CTU, come già separatamente liquidate, poste definitivamente a carico di e in solido;
Controparte_7 Controparte_6
4. Dispone che tenga indenne dalle Controparte_6 Controparte_7 conseguenze pregiudizievoli della presente sentenza, sia in punto di capitale e interessi che in punto di spese del giudizio.
Napoli, 14 novembre 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa RI IS
- 7 -