Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 251
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Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Accolto
    Contestazione quantificazione e omessa detrazione costi

    La Corte di primo grado ha ridotto la base imponibile e ha riconosciuto la detrazione dei costi, accogliendo parzialmente il ricorso.

  • Rigettato
    Regolarizzazione posizione con bookmaker

    Il primo giudice ha rigettato il ricorso, ritenendo che il contribuente avesse proseguito la raccolta per conto di un bookmaker non regolarizzato.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 644 lett. g) L. 190/2014

    La Corte d'appello ha accolto l'appello, ritenendo che l'imposta sui redditi sia stata correttamente applicata dall'Agenzia delle Entrate sulla base imponibile accertata ai fini dell'imposta unica sulle scommesse, non avendo il contribuente offerto prova contraria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 251
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 251
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo