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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 251/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
GRECO RICCARDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2268/2023 depositato il 13/10/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Società_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 382/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 1 e pubblicata il 20/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010803622-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010803622-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010803622-2020 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010803622-2020 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010803622-2020 IRAP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 15.12.2020 Resistente_1, titolare dell'omonima impresa individuale in Palo del Colle, ove esercita l'attività di raccolta fisica di scommesse, riceveva la notifica di avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito di verifica durante la quale era stato accertato che il Resistente_1 esercitava la propria attività in favore del bookmaker estero e privo di concessione nazionale "Betunig", comunicava di aver proceduto al controllo della sua posizione fiscale per l'anno 2015 e recuperava l'omesso versamento dell'imposta unica delle scommesse, determinata induttivamente, ai sensi dell'art.1 comma 644 lett.g della legge 190/14, sulla base della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo di imposta antecedente a quello di riferimento, moltiplicata per tre, ed applicando l'aliquota dell'8%.
L'avviso di accertamento conteneva la determinazione della base imponibile di €.936.405,54 cui corrispondeva l'imposta unica (determinata con l'aliquota dell'8%) di €.74.912,44.
Resistente_1 proponeva ricorso e deduceva di aver regolarizzato la propria posizione, secondo quanto imposto dalla L. 190/14, collegandosi al totalizzatore nazionale tramite il bookmaker Società_2.
In data 12.01.2022, l'Agenzia delle Entrate, a seguito di segnalazione proveniente dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, notificava a Resistente_1 avviso di accertamento in materia di Irpef, IVA e Contributi Previdenziali, sul presunto reddito non dichiarato riveniente dall'esercizio di attività di impresa, accertato nella misura di €.68.919, pari all'8% delle giocate raccolte.
Con ricorso notificato il 9.11.2022 Resistente_1 proponeva opposizione all'accertamento richiamando, in via principale, le medesime considerazioni alla base del ricorso avverso l'accertamento operato dall'ADM ai fini della determinazione dell'imposta unica e, in subordine, contestando, comunque, la quantificazione effettuata dall'Ufficio che, peraltro, aveva omesso di riconoscere, sull'importo quantificato, la detrazione dei costi, pari ad €.19.116,29.
Radicatosi il contraddittorio, l'Agenzia delle Entrate evidenziava che la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Bari, con sentenza 1424/2022 del 18.03.2022, aveva rigettato il ricorso proposto dal Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, giacché risultava che quest'ultimo aveva regolarizzato la propria posizione per quanto riguardava il rapporto con Società_2, mentre aveva proseguito la raccolta delle scommesse anche per conto del bookmaker Betuniq, non regolarizzato, con la conseguenza che la raccolta irregolare effettuata per conto di quest'ultimo nel periodo di riferimento dell'avviso di accertamento non poteva rientrare nella procedura di regolarizzazione.
Con sentenza n. 382/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Bari accoglieva parzialmente il ricorso.
Affermavano i primi giudici: < sezione, che hanno comportato la conferma dell'accertamento della base imponibile ai fini della debenza e della quantificazione della imposta unica sulle scommesse>>;
< coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio, se è valido per la quantificazione dell'imposta unica, non può applicarsi anche alle imposte dirette, giacché la norma dettata dall'art. 1 comma 644 lett.g) della L.190/14 è norma speciale, del tutto estranea ad una ricostruzione dell'imponibile ai fini delle imposte dirette.
Non è corretta, conseguentemente, ad avviso della Corte, la triplicazione della media nazionale della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio, con la conseguenza che l'importo di
€.936.405,54 va ridotto (per l'applicazione delle imposte) ad €.312.135,18 su cui va calcolato 1'8% e, quindi, ad €.24.970,81.
De tale importo va detratto quello di €.13.970 già riconosciuto in sede di mediazione da parte dell'Agenzia delle Entrate a favore del ricorrente a titolo di costi deducibili, per cui la quantificazione del maggior reddito di impresa, sul quale ricalcolare ed applicare le imposte deve essere di €.11.000,81>>.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 2268/2023 l'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi, Ade) interponeva appello.
Il Resistente_1 resisteva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, l'Ade censura l'impugnata sentenza per “Violazione e falsa applicazione dell'articolo
1, comma 644 lett. g) della L. n. 190 del 2014 – Errata ed insufficiente motivazione”.
Deduce l'Ade:
< imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto...»:
- in base all'articolo 1, comma 644 lettera g) della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità del 2015), «l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo di imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998.
(...)>>;
< emettendo l'atto impositivo ai fini delle II. DD e dell'IRAP calcolando le maggiori imposte sulla base imponibile accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504>>.
Oppone l'appellato che, a norma dell'art. 1 comma 67, L. 220/2010, “La base imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo
23 dicembre 1998, n. 504, è posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive”.
Ebbene, soggiunge l'appellato, la L. 504/1998 dispone che la base imponibile per i concorsi pronostici è costituita solamente dall'intero ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori e non il triplo di tale somma.
L'appello è fondato.
La legge 504/1998 non dispone una “sanzione” (laddove prevede che l'imposta unica si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta), ma individua un criterio di determinazione dell'intero imponibile.
Afferma Cass. 7673/2025: In tema di imposta unica sulle scommesse, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014, in relazione agli artt. 3,24,53 e 97
Cost., è manifestamente infondata, in quanto, per i soggetti di cui al comma 643, che non aderiscono al regime di regolarizzazione ovvero che, pur avendo aderito, ne sono decaduti, la determinazione dell'imposta su di un imponibile forfetario, coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del d.lgs. n. 504 del 1998, corrisponde a un criterio ragionevole, attesa la posizione di ampio favore degli operatori non autorizzati rispetto agli operatori della rete legale e l'impossibilità di ricostruire la raccolta totale realizzata da questi soggetti, per mancato collegamento al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e realizza un accertamento induttivo su base presuntiva, che non esclude la prova contraria da parte del contribuente circa l'effettivo ammontare delle giocate effettuate, sicché sono garantite le esigenze di difesa, di corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva e di imparzialità dell'azione amministrativa.
Pertanto, l'imposta sui redditi è stata correttamente applicata dall'Ade sulla base imponibile così come accertata ai fini dell'imposta unica sulle scommesse (triplo della media della raccolta effettuata nella provincia), non avendo il contribuente offerto la prova contraria.
L'appello va, pertanto, accolto, con la precisazione che l'Ufficio dovrà ricalcolare l'imposta dovuta operando la detrazione della somma di €.13.970 a titolo di costi deducibili, come stabilito, con statuizione non censurata, dalla Corte di primo grado.
L'esito complessivo del giudizio e la particolarità della questione trattata (attestata dal diverso esito dei due gradi del giudizio) giustificano la compensazione delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia accoglie l'appello nei termini di cui in motivazione e compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Bari, 19 gennaio 2026
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
GRECO RICCARDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2268/2023 depositato il 13/10/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Società_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 382/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 1 e pubblicata il 20/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010803622-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010803622-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010803622-2020 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010803622-2020 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010803622-2020 IRAP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 15.12.2020 Resistente_1, titolare dell'omonima impresa individuale in Palo del Colle, ove esercita l'attività di raccolta fisica di scommesse, riceveva la notifica di avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito di verifica durante la quale era stato accertato che il Resistente_1 esercitava la propria attività in favore del bookmaker estero e privo di concessione nazionale "Betunig", comunicava di aver proceduto al controllo della sua posizione fiscale per l'anno 2015 e recuperava l'omesso versamento dell'imposta unica delle scommesse, determinata induttivamente, ai sensi dell'art.1 comma 644 lett.g della legge 190/14, sulla base della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo di imposta antecedente a quello di riferimento, moltiplicata per tre, ed applicando l'aliquota dell'8%.
L'avviso di accertamento conteneva la determinazione della base imponibile di €.936.405,54 cui corrispondeva l'imposta unica (determinata con l'aliquota dell'8%) di €.74.912,44.
Resistente_1 proponeva ricorso e deduceva di aver regolarizzato la propria posizione, secondo quanto imposto dalla L. 190/14, collegandosi al totalizzatore nazionale tramite il bookmaker Società_2.
In data 12.01.2022, l'Agenzia delle Entrate, a seguito di segnalazione proveniente dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, notificava a Resistente_1 avviso di accertamento in materia di Irpef, IVA e Contributi Previdenziali, sul presunto reddito non dichiarato riveniente dall'esercizio di attività di impresa, accertato nella misura di €.68.919, pari all'8% delle giocate raccolte.
Con ricorso notificato il 9.11.2022 Resistente_1 proponeva opposizione all'accertamento richiamando, in via principale, le medesime considerazioni alla base del ricorso avverso l'accertamento operato dall'ADM ai fini della determinazione dell'imposta unica e, in subordine, contestando, comunque, la quantificazione effettuata dall'Ufficio che, peraltro, aveva omesso di riconoscere, sull'importo quantificato, la detrazione dei costi, pari ad €.19.116,29.
Radicatosi il contraddittorio, l'Agenzia delle Entrate evidenziava che la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Bari, con sentenza 1424/2022 del 18.03.2022, aveva rigettato il ricorso proposto dal Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, giacché risultava che quest'ultimo aveva regolarizzato la propria posizione per quanto riguardava il rapporto con Società_2, mentre aveva proseguito la raccolta delle scommesse anche per conto del bookmaker Betuniq, non regolarizzato, con la conseguenza che la raccolta irregolare effettuata per conto di quest'ultimo nel periodo di riferimento dell'avviso di accertamento non poteva rientrare nella procedura di regolarizzazione.
Con sentenza n. 382/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Bari accoglieva parzialmente il ricorso.
Affermavano i primi giudici: < sezione, che hanno comportato la conferma dell'accertamento della base imponibile ai fini della debenza e della quantificazione della imposta unica sulle scommesse>>;
< coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio, se è valido per la quantificazione dell'imposta unica, non può applicarsi anche alle imposte dirette, giacché la norma dettata dall'art. 1 comma 644 lett.g) della L.190/14 è norma speciale, del tutto estranea ad una ricostruzione dell'imponibile ai fini delle imposte dirette.
Non è corretta, conseguentemente, ad avviso della Corte, la triplicazione della media nazionale della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio, con la conseguenza che l'importo di
€.936.405,54 va ridotto (per l'applicazione delle imposte) ad €.312.135,18 su cui va calcolato 1'8% e, quindi, ad €.24.970,81.
De tale importo va detratto quello di €.13.970 già riconosciuto in sede di mediazione da parte dell'Agenzia delle Entrate a favore del ricorrente a titolo di costi deducibili, per cui la quantificazione del maggior reddito di impresa, sul quale ricalcolare ed applicare le imposte deve essere di €.11.000,81>>.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 2268/2023 l'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi, Ade) interponeva appello.
Il Resistente_1 resisteva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, l'Ade censura l'impugnata sentenza per “Violazione e falsa applicazione dell'articolo
1, comma 644 lett. g) della L. n. 190 del 2014 – Errata ed insufficiente motivazione”.
Deduce l'Ade:
< imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto...»:
- in base all'articolo 1, comma 644 lettera g) della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità del 2015), «l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo di imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998.
(...)>>;
< emettendo l'atto impositivo ai fini delle II. DD e dell'IRAP calcolando le maggiori imposte sulla base imponibile accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504>>.
Oppone l'appellato che, a norma dell'art. 1 comma 67, L. 220/2010, “La base imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo
23 dicembre 1998, n. 504, è posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive”.
Ebbene, soggiunge l'appellato, la L. 504/1998 dispone che la base imponibile per i concorsi pronostici è costituita solamente dall'intero ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori e non il triplo di tale somma.
L'appello è fondato.
La legge 504/1998 non dispone una “sanzione” (laddove prevede che l'imposta unica si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta), ma individua un criterio di determinazione dell'intero imponibile.
Afferma Cass. 7673/2025: In tema di imposta unica sulle scommesse, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014, in relazione agli artt. 3,24,53 e 97
Cost., è manifestamente infondata, in quanto, per i soggetti di cui al comma 643, che non aderiscono al regime di regolarizzazione ovvero che, pur avendo aderito, ne sono decaduti, la determinazione dell'imposta su di un imponibile forfetario, coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del d.lgs. n. 504 del 1998, corrisponde a un criterio ragionevole, attesa la posizione di ampio favore degli operatori non autorizzati rispetto agli operatori della rete legale e l'impossibilità di ricostruire la raccolta totale realizzata da questi soggetti, per mancato collegamento al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e realizza un accertamento induttivo su base presuntiva, che non esclude la prova contraria da parte del contribuente circa l'effettivo ammontare delle giocate effettuate, sicché sono garantite le esigenze di difesa, di corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva e di imparzialità dell'azione amministrativa.
Pertanto, l'imposta sui redditi è stata correttamente applicata dall'Ade sulla base imponibile così come accertata ai fini dell'imposta unica sulle scommesse (triplo della media della raccolta effettuata nella provincia), non avendo il contribuente offerto la prova contraria.
L'appello va, pertanto, accolto, con la precisazione che l'Ufficio dovrà ricalcolare l'imposta dovuta operando la detrazione della somma di €.13.970 a titolo di costi deducibili, come stabilito, con statuizione non censurata, dalla Corte di primo grado.
L'esito complessivo del giudizio e la particolarità della questione trattata (attestata dal diverso esito dei due gradi del giudizio) giustificano la compensazione delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia accoglie l'appello nei termini di cui in motivazione e compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Bari, 19 gennaio 2026
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis