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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 15/01/2026, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 387/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore FAILLA CARMELO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3596/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
SI - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8147/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 8 e pubblicata il 29/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932022 0069303187 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate (d'ora innanzi AdE) ha impugnato la sentenza n. 8147/8/2023 del 5.12.2023, depositata il 29.12.2023, con la quale la Corte di giustizia tributaria di I° grado di Catania, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla SI srl avverso la cartella di pagamento n. 293 2022 0069303187000, preso atto del provvedimento di sgravio parziale adottato da AdE in data 29.5.2023, confermava l'iscrizione a ruolo trasfusa nella cartella impugnata limitatamente all'importo di 79.009,00 €. Con la stessa sentenza, le spese venivano compensate tra le parti.
Va premesso, per una migliore comprensione dei fatti di causa, che la cartella di pagamento impugnata faceva seguito a comunicazione di irregolarità emessa all'esito del controllo automatizzato della dichiarazione IVA presentata per l'anno 2018 e con la quale era stato contestato anche - ma non solo - l'indebito utilizzo, in compensazione, in tale anno d'imposta, da parte della SI, del credito IVA di 180.758,70 € con riferimento al quale in precedenza era stato emesso atto di recupero n. TYSCRA500033/2020, essendo infatti emerso che tale credito era stato acquistato dalla Società_1 srl in forza di un contratto di cessione datato 16.4.2018 rivelatosi truffaldino.
Va premesso, ancora, che la cartella di pagamento impugnata era stata emessa nonostante la SI avesse aderito alla contestazione fiscale di cui al predetto atto di recupero - previa correzione, in autotutela parziale, degli importi richiesti dall'Ufficio, siccome relativi a pagamenti in compensazione di debiti I.N.P.S., già regolarizzati con tale Istituto - procedendo quindi alla rateizzazione, direttamente con l'agente della riscossione, dell'ammontare dovuto e che alcun esito aveva avuto l'istanza di annullamento in autotutela della comunicazione di irregolarità avanzata dalla SI sostenendo che la stessa altro non costituisse che la mera duplicazione di una contestazione già formalizzata e definita mediante l'adesione all'atto di recupero del credito, tanto che aveva poi fatto seguito l'iscrizione a ruolo trasfusa nella cartella per cui è processo.
Ebbene, ha ritenuto il primo giudice, partendo dal presupposto, pacifico, che il credito inesistente era stato portato in compensazione con i debiti contributivi della SI, che a nulla rilevava la circostanza che la predetta società avesse già versato l'importo di 79.009,00 € all'INPS in ottemperanza ad apposito invito a regolarizzare del 4.10.2019 e che il predetto istituto non avesse ancora riversato le somme all'Erario, che in ragione di tanto le pretendeva nuovamente, atteso che “la Corte non può convenire sulle affermazioni della difesa della SI S.r.l. secondo cui <<il mancato riversamento delle somme dall'i.n.p.s. all'erario resta una problematica meramente interna alle amministrazioni statali e le lentezze inerzia dell'ente nazionale di previdenza sociale non possono ricadere su resistente_1 s.r.l., avendo essa già corrisposto tutto il dovuto>> e secondo cui <<e' compito dell'agenzia delle entrate, se mai, recuperare le somme dall'inps, ma non certo richiederle < i> nuovamente alla Società istante>>, atteso che spetta alla stessa odierna società contribuente il compito di ripetere le somme nei confronti dell'I.N.P.S. secondo le regole della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. e non all'Agenzia delle Entrate alla quale è stato versato - e continua ad essere versato - quanto dovuto”.
Si è costituita in giudizio la SI , controdeducendo ed evidenziando che l'INPS, in ottemperanza a specifica istanza presentata dalla predetta società, aveva poi riversato all'Erario le somme che al predetto Istituto erano state corrisposte dalla SI.
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 26.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume AdE, nell'atto di gravame, che il primo giudice ha errato nel ritenere che in conseguenza dello sgravio parziale fosse rimasta a ruolo soltanto la somma di 79.009,00 € - sulla quale, invero, la materia del contendere è ormai venuta meno, atteso che nelle more l'INPS ha provveduto a riversarla all'Erario - quando, invece, la cartella di pagamento riguardava anche due ulteriori poste non attinte dallo sgravio e, segnatamente:
il credito IVA di 14.064,00 €, recuperato perché in sede di liquidazione la dichiarazione della società Modello IVA/2019 era stata rettificata ed era stato appunto disconosciuto il credito IVA dell'importo anzidetto, atteso che, “annullando le somme utilizzate in compensazioni, pur tenendo conto di quelle effettivamente versate, il detto credito, per l'anno 2018, andava recuperato. Fermo restante, infatti, che le somme indebitamente compensate non potevano essere <> (da qui l'annullamento con lo sgravio parziale), nemmeno poteva essere riconosciuto il credito IVA, che, comunque, contrariamente a quanto opposto dalla Parte ricorrente, era strettamente collegato al recupero delle compensazioni indebite, atteso che il credito IVA nasceva dalla compensazione di parte delle somme versate in compensazione per l'IVA c.d. periodica. Tale riscontro si può effettuare, mettendo a confronto i versamenti collegati alla dichiarazione annuale IVA e la rettifica - VL. In sintesi, come già ribadito, non è ammissibile che da versamenti effettuati in compensazione possa considerarsi riconosciuto un credito IVA. Unicamente per completezza, tale somma, ovviamente, non era
<>, né lo è stata con l'avviso di recupero emesso dall'Ufficio Controlli – D.P. Catania” ;
la somma residua di 6.754,30 €, derivante dalla differenza tra l'importo emerso dal controllo automatizzato della dichiarazione come trasfuso nella comunicazione di irregolarità, prima, e nella cartella di pagamento, poi, pari a 187.513,00 € e quanto contestato nell'atto di recupero dei crediti impropriamente compensati, vale a dire l'importo di 180.758,70 €.
Effettivamente al primo giudice è sfuggito che, mentre l'atto di recupero dei crediti inesistenti portati in compensazione dalla SI è stato emesso per l'importo di 180.758,70 €, la comunicazione di irregolarità emessa all'esito del controllo automatizzato della dichiarazione Modello IVA/2019 presentata dalla predetta società per l'anno di imposta 2018, ed alla quale ha fatto poi seguito la cartella di pagamento per cui è processo, riguarda il complessivo e maggiore importo, al netto delle sanzioni e degli interessi, di 201.577,00 €, dei quali, 187.513,00 € quale “imposta a debito” e 14.064,00 € quale “minor credito”, con una differenza, pertanto, rispetto all'atto di recupero del credito di imposta poi rivelatosi inesistente, di 20.818,30 €, non a caso pari alla sommatoria dei valori di 14.064,00 € e di 6.754,30 € cui si è fatto sopra riferimento.
Con riferimento a tali importi, la SI si è difesa adducendo:
che la posta di 14.064,00 € rappresenta un credito IVA che ha avuto origine dalle liquidazioni periodiche operate dalla società nell'anno di imposta 2018 e che hanno determinato l'emersione, nella relativa dichiarazione, giustappunto, del credito di 14.064,00 €; al riguardo, però, va evidenziato che la società appellante non contesta quanto sostenuto da AdE in ordine al fatto che le liquidazioni periodiche erano state effettuate portando in compensazione il credito IVA acquistato dalla Società_1
srl poi risultato inesistente e, conseguentemente, che la posta a credito di 14.064,00 € non poteva effettivamente ritenersi tale;
che l'importo di 6.754,00 € origina dal così detto bonus Renzi che nel corso dell'anno di imposta 2018 la società aveva maturato a cadenza mensile e che aveva poi legittimamente portato in compensazione;
al riguardo, però, oltre al fatto che detta circostanza è stata soltanto dedotta ma non altrettanto dimostrata dalla SI e che comunque non si evince dalla documentazione prodotta in atti, deve rilevarsi che la cartella di pagamento per cui è causa è stata impugnata con l'unico motivo afferente alla così detta duplicazione del recupero di imposta àncorata al fatto che era stato già notificato l'atto di recupero al quale la SI aveva aderito ed è stato già evidenziato, in merito, come l'atto di recupero afferisse soltanto al credito di imposta indebitamente portato in compensazione, di importo pari a 180.758,70 €, come tale inferiore ai 187.513,00 € di cui alla comunicazione di irregolarità, prima, ed alla cartella per cui è processo, dopo, con la conseguenza che la posta di 6.754,00 € non può ritenersi affatto contestata da parte della SI;
L'appello, conseguentemente, va accolto sicché l'scrizione a ruolo va confermata anche per gli importi di 14.064,00 € e 6.754,00 €, con le correlate sanzioni e gli interessi.
La particolarità delle questioni affrontate legittima la compensazione, tra le parti, delle spese della presente fase di gravame.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di II^ grado della Sicilia, Sezione 17 staccata di Catania, in accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
conferma l'iscrizione a ruolo anche per gli importi di 14.064,00 € e 6.754,00 €, con le correlate sanzioni e gli interessi;
compensa, tra le parti, le spese della presente fase di gravame.
Catania, 26 settembre 2025 Il giudice relatore ed estensore David SALVUCCI
Il Presidente
Giambattista SCHININA'
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore FAILLA CARMELO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3596/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
SI - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8147/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 8 e pubblicata il 29/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932022 0069303187 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate (d'ora innanzi AdE) ha impugnato la sentenza n. 8147/8/2023 del 5.12.2023, depositata il 29.12.2023, con la quale la Corte di giustizia tributaria di I° grado di Catania, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla SI srl avverso la cartella di pagamento n. 293 2022 0069303187000, preso atto del provvedimento di sgravio parziale adottato da AdE in data 29.5.2023, confermava l'iscrizione a ruolo trasfusa nella cartella impugnata limitatamente all'importo di 79.009,00 €. Con la stessa sentenza, le spese venivano compensate tra le parti.
Va premesso, per una migliore comprensione dei fatti di causa, che la cartella di pagamento impugnata faceva seguito a comunicazione di irregolarità emessa all'esito del controllo automatizzato della dichiarazione IVA presentata per l'anno 2018 e con la quale era stato contestato anche - ma non solo - l'indebito utilizzo, in compensazione, in tale anno d'imposta, da parte della SI, del credito IVA di 180.758,70 € con riferimento al quale in precedenza era stato emesso atto di recupero n. TYSCRA500033/2020, essendo infatti emerso che tale credito era stato acquistato dalla Società_1 srl in forza di un contratto di cessione datato 16.4.2018 rivelatosi truffaldino.
Va premesso, ancora, che la cartella di pagamento impugnata era stata emessa nonostante la SI avesse aderito alla contestazione fiscale di cui al predetto atto di recupero - previa correzione, in autotutela parziale, degli importi richiesti dall'Ufficio, siccome relativi a pagamenti in compensazione di debiti I.N.P.S., già regolarizzati con tale Istituto - procedendo quindi alla rateizzazione, direttamente con l'agente della riscossione, dell'ammontare dovuto e che alcun esito aveva avuto l'istanza di annullamento in autotutela della comunicazione di irregolarità avanzata dalla SI sostenendo che la stessa altro non costituisse che la mera duplicazione di una contestazione già formalizzata e definita mediante l'adesione all'atto di recupero del credito, tanto che aveva poi fatto seguito l'iscrizione a ruolo trasfusa nella cartella per cui è processo.
Ebbene, ha ritenuto il primo giudice, partendo dal presupposto, pacifico, che il credito inesistente era stato portato in compensazione con i debiti contributivi della SI, che a nulla rilevava la circostanza che la predetta società avesse già versato l'importo di 79.009,00 € all'INPS in ottemperanza ad apposito invito a regolarizzare del 4.10.2019 e che il predetto istituto non avesse ancora riversato le somme all'Erario, che in ragione di tanto le pretendeva nuovamente, atteso che “la Corte non può convenire sulle affermazioni della difesa della SI S.r.l. secondo cui <<il mancato riversamento delle somme dall'i.n.p.s. all'erario resta una problematica meramente interna alle amministrazioni statali e le lentezze inerzia dell'ente nazionale di previdenza sociale non possono ricadere su resistente_1 s.r.l., avendo essa già corrisposto tutto il dovuto>> e secondo cui <<e' compito dell'agenzia delle entrate, se mai, recuperare le somme dall'inps, ma non certo richiederle < i> nuovamente alla Società istante>>, atteso che spetta alla stessa odierna società contribuente il compito di ripetere le somme nei confronti dell'I.N.P.S. secondo le regole della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. e non all'Agenzia delle Entrate alla quale è stato versato - e continua ad essere versato - quanto dovuto”.
Si è costituita in giudizio la SI , controdeducendo ed evidenziando che l'INPS, in ottemperanza a specifica istanza presentata dalla predetta società, aveva poi riversato all'Erario le somme che al predetto Istituto erano state corrisposte dalla SI.
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 26.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume AdE, nell'atto di gravame, che il primo giudice ha errato nel ritenere che in conseguenza dello sgravio parziale fosse rimasta a ruolo soltanto la somma di 79.009,00 € - sulla quale, invero, la materia del contendere è ormai venuta meno, atteso che nelle more l'INPS ha provveduto a riversarla all'Erario - quando, invece, la cartella di pagamento riguardava anche due ulteriori poste non attinte dallo sgravio e, segnatamente:
il credito IVA di 14.064,00 €, recuperato perché in sede di liquidazione la dichiarazione della società Modello IVA/2019 era stata rettificata ed era stato appunto disconosciuto il credito IVA dell'importo anzidetto, atteso che, “annullando le somme utilizzate in compensazioni, pur tenendo conto di quelle effettivamente versate, il detto credito, per l'anno 2018, andava recuperato. Fermo restante, infatti, che le somme indebitamente compensate non potevano essere <
<
la somma residua di 6.754,30 €, derivante dalla differenza tra l'importo emerso dal controllo automatizzato della dichiarazione come trasfuso nella comunicazione di irregolarità, prima, e nella cartella di pagamento, poi, pari a 187.513,00 € e quanto contestato nell'atto di recupero dei crediti impropriamente compensati, vale a dire l'importo di 180.758,70 €.
Effettivamente al primo giudice è sfuggito che, mentre l'atto di recupero dei crediti inesistenti portati in compensazione dalla SI è stato emesso per l'importo di 180.758,70 €, la comunicazione di irregolarità emessa all'esito del controllo automatizzato della dichiarazione Modello IVA/2019 presentata dalla predetta società per l'anno di imposta 2018, ed alla quale ha fatto poi seguito la cartella di pagamento per cui è processo, riguarda il complessivo e maggiore importo, al netto delle sanzioni e degli interessi, di 201.577,00 €, dei quali, 187.513,00 € quale “imposta a debito” e 14.064,00 € quale “minor credito”, con una differenza, pertanto, rispetto all'atto di recupero del credito di imposta poi rivelatosi inesistente, di 20.818,30 €, non a caso pari alla sommatoria dei valori di 14.064,00 € e di 6.754,30 € cui si è fatto sopra riferimento.
Con riferimento a tali importi, la SI si è difesa adducendo:
che la posta di 14.064,00 € rappresenta un credito IVA che ha avuto origine dalle liquidazioni periodiche operate dalla società nell'anno di imposta 2018 e che hanno determinato l'emersione, nella relativa dichiarazione, giustappunto, del credito di 14.064,00 €; al riguardo, però, va evidenziato che la società appellante non contesta quanto sostenuto da AdE in ordine al fatto che le liquidazioni periodiche erano state effettuate portando in compensazione il credito IVA acquistato dalla Società_1
srl poi risultato inesistente e, conseguentemente, che la posta a credito di 14.064,00 € non poteva effettivamente ritenersi tale;
che l'importo di 6.754,00 € origina dal così detto bonus Renzi che nel corso dell'anno di imposta 2018 la società aveva maturato a cadenza mensile e che aveva poi legittimamente portato in compensazione;
al riguardo, però, oltre al fatto che detta circostanza è stata soltanto dedotta ma non altrettanto dimostrata dalla SI e che comunque non si evince dalla documentazione prodotta in atti, deve rilevarsi che la cartella di pagamento per cui è causa è stata impugnata con l'unico motivo afferente alla così detta duplicazione del recupero di imposta àncorata al fatto che era stato già notificato l'atto di recupero al quale la SI aveva aderito ed è stato già evidenziato, in merito, come l'atto di recupero afferisse soltanto al credito di imposta indebitamente portato in compensazione, di importo pari a 180.758,70 €, come tale inferiore ai 187.513,00 € di cui alla comunicazione di irregolarità, prima, ed alla cartella per cui è processo, dopo, con la conseguenza che la posta di 6.754,00 € non può ritenersi affatto contestata da parte della SI;
L'appello, conseguentemente, va accolto sicché l'scrizione a ruolo va confermata anche per gli importi di 14.064,00 € e 6.754,00 €, con le correlate sanzioni e gli interessi.
La particolarità delle questioni affrontate legittima la compensazione, tra le parti, delle spese della presente fase di gravame.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di II^ grado della Sicilia, Sezione 17 staccata di Catania, in accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
conferma l'iscrizione a ruolo anche per gli importi di 14.064,00 € e 6.754,00 €, con le correlate sanzioni e gli interessi;
compensa, tra le parti, le spese della presente fase di gravame.
Catania, 26 settembre 2025 Il giudice relatore ed estensore David SALVUCCI
Il Presidente
Giambattista SCHININA'