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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 7290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7290 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia di imprese
Il Tribunale di Napoli, sezione civile specializzata in materia di imprese, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott. Ilaria Grimaldi Giudice Relatore dott. Francesca Reale\ Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23814 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, il direttore generale e i liquidatori delle società e delle mutue assicurativi, pendente
T R A
Liquidazione Giudiziale “ semplificata in Parte_1 liquidazione” (C.F. ), in persona del curatore, dr.ssa , rappresentata e P.IVA_1 Parte_2 difesa, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, giusta autorizzazione del Giudice Delegato
Dr.ssa Loredana Ferrara in data 07.07.2023, dall'avv. Francesco Ferrante ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla Via Ugo Niutta n. 4;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), residente a[...], in Controparte_1 C.F._1
Napoli;
CONVENUTO – CONTUMACE
N O N C H E'
1 (C.F. ), residente a[...] C.F._2
n. 46, in Napoli;
CONVENUTO - CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
Rimessa in decisione all'udienza collegiale del 12.2.2025 di discussione ai sensi degli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c..
MOTIVI DELA DECISIONE
1. La Liquidazione Giudiziale della Officina Shoes S.r.l.s. in liquidazione, dichiarata con sentenza n. 30/2023 del 06.03.2023, costituita in data 20.12.2018 ed avente quale oggetto sociale
“produzione di tomaie e calzature, la commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio di calzature da donna, uomo e bambino”, con capitale sociale di euro 1.000,00 e socio unico, nella persona del sig. il quale, dalla data della costituzione della società (20.12.2018), è stato Controparte_1 nominato anche amministratore, ha promosso azione di responsabilità nei confronti dello stesso, nonché del successivo amministratore, sig. . A fondamento della domanda ha Controparte_2 dedotto che il primo amministratore ha cessato la predetta carica in data 08/11/2019, allorquando è stato sostituito dal sig. successivamente, in data 18.05.2022, Controparte_2
l'amministrazione della società veniva lasciata dal sig. in favore del primo Controparte_2 amministratore, sig. , che rimaneva tale fino alla messa in liquidazione della Controparte_1 società e poi svolgeva il ruolo di liquidatore, fino a quando la sentenza del Tribunale di Napoli (n.
30 del 06.03.2023) dichiarava aperta la liquidazione Giudiziale. Ha contestato che nessun bene è stato consegnato al curatore, al quale è risultato inoltre impedito qualsivoglia tentativo di recupero di attivo in ragione della mancata consegna delle scritture contabili e ha sostenuto che il sig.
[...]
è stato amministratore di fatto della società anche durante il periodo in cui formalmente CP_2 risultava essere amministratore il sig. (dal 20.12.2018 al 08.11.2019 e dal 18.05.2022 al CP_1
05.07.2022), come emerge dagli interrogatori effettuati dal curatore ad alcuni ex dipendenti della società ed, inoltre, da un verbale di rilascio immobile del 30.06.2022, firmato dal sig. CP_2 nella qualità di amministratore della allorquando (in data 19.05.2022) già
[...] Parte_1 gli era succeduto il sig. . Ha aggiunto che la mala gestio dei due amministratori si Controparte_1
è concretizzata, tra l'altro, con la vendita in data 05.09.2022 di numerosi macchinari che servivano a produrre calzature, effettuata a mezzo di un'unica fattura (n. 2 del 05.09.2022) alla ANGELA s.r.l. ed il cui prezzo, di euro 40.382,00, non veniva bonificato sul conto della società, bensì sul conto personale del sig. (amministratore della società fallita dal 09.11.2019 al Controparte_2
2 18.05.2022). Dall'esame degli estratti conto della società sono emerse altre operazioni anomale, quale il bonifico di euro 1.000,00 del 09.06.2022 in favore della signora Parte_3 con causale "acconto TFR", oltre prelievi bancomat che non trovano alcuna giustificazione contabile (tra questi due euro 250,00 cadauno effettuati nel mese di giugno 2022, allorquando già le buste paga degli operai non venivano pagate). Quanto all'entità del danno, parte attrice ha dedotto che potrà essere quantificato in via preliminare nel c.d. sbilancio fallimentare – coincidente, nel caso di specie, con il passivo accertato di euro 128.468,71 – essendo chiara la responsabilità degli amministratori per aver violato le norme del codice civile e della Legge Fallimentare, non depositando l'elenco dei creditori e debitori sociali, non consentendo l'esatta ricostruzione della dinamica economica e finanziaria della società, per aver impedito la ricostruzione dell'esatta destinazione delle poste dell'attivo patrimoniale societario nonchè per aver distratto fondi appartenenti alla società per finalità personali, anzichè per fini sociali e per aver depauperato la cassa della società.
I convenuti - disposta la rinnovazione della notifica, nulla per mancato rispetto del termine a comparire, e regolarmente effettuata la stessa - non si sono costituiti, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
2. L'azione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
La curatela attrice ha proposto domanda nei confronti del sig. il quale è stato CP_1 amministratore di diritto della società, dalla data della costituzione (20.12.2018) fino all'08/11/2019, allorquando è stato sostituito dal sig. , e, successivamente, dal Controparte_2
18.05.2022 fino alla messa in liquidazione della società e poi quale liquidatore, fino alla sentenza del Tribunale di Napoli (n. 30 del 06.03.2023) che ha dichiarato aperta la liquidazione Giudiziale.
Inoltre, ha proposto le medesime domande nei confronti del sig. amministratore CP_2 di diritto dall'8.11.2019 al 18.5.2022, contestandogli, altresì, di aver ricoperto il ruolo di amministratore di fatto della società anche durante il periodo in cui è stato amministratore di diritto il sig. (ossia dal 20.12.2018 al 08.11.2019 e dal 18.05.2022 al 05.07.2022), dunque prima CP_1 dell'assunzione della carica da parte sua nonchè dopo l'essere formalmente cessato dalla carica di amministratore.
Partendo dall'esame della posizione del sig. citato quale amministratore di diritto e CP_1 poi quale liquidatore della società, fino alla sentenza di liquidazione giudiziale, è noto che gli amministratori prima e i liquidatori poi (art. 2489, co. 2, c.c.) rispondono dei danni derivanti dalla violazione dei principi di corretta, diligente e prudente gestione (artt. 2476 e 2392 c.c.) ed, in particolare, nei confronti dei creditori sociali per la violazione dell'obbligo di preservare l'integrità del capitale sociale, che concreta la garanzia patrimoniale generica degli stessi.
3 E' noto che l'azione di responsabilità contro gli amministratori esercitata dal curatore fallimentare, come previsto art. 146 L.F. e oggi dall'art. 255 CCII, compendia in sé le azioni ex artt.
2393 e 2394 c.c. – con conseguente possibilità per il curatore medesimo di cumulare i vantaggi di entrambe le azioni sul piano del riparto dell'onere della prova, del regime della prescrizione (art. 2393 comma 4, 2941 n. 7, 2949 e 2394 comma 2 c.c.) e dei limiti al risarcimento (art. 1225 c.c.) ed
è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, visto unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali (cfr. Cass., 25 maggio 2005, n. 11018 e Cass., 29 settembre
2016, n. 19340).
Va, in proposito, ricordato che gli amministratori rispondono dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della loro condotta inadempiente alla stregua delle regole generali in materia di responsabilità contrattuale (artt. 1218, 1223, 1225, 1226 c.c.) e, dunque, proprio in virtù della natura anche contrattuale dell'azione di responsabilità ex art. 146 L.F. ed art. 255 CCII, sul convenuto incombe l'onere di allegare e provare i fatti che siano idonei ad escludere o attenuare la sua responsabilità (cfr. Cass.civ., 9 novembre 2020, n. 25056).
La liquidazione giudiziale ha mosso molteplici contestazioni ai convenuti, quali, in primo luogo, che nessun bene è stato consegnato agli organi della procedura, ai quali è stato, inoltre, impedito qualsivoglia tentativo di recupero di attivo, in ragione della mancata consegna delle scritture contabili;
inoltre, ha contestato la distrazione dalle casse sociali del corrispettivo della vendita dei beni aziendali alla ANGELA s.r.l., di cui alla fattura elettronica prodotta in atti e, dunque, acquisita d'ufficio dal liquidatore giudiziale (n. 2 del 05.09.2022), pari a complessivi euro
40.382,00, non bonificato sul conto della società, bensì sul conto personale del sig. CP_2
(che era stato amministratore di diritto fino al 18.05.2022), nonché l'effettuazione di
[...] bonifici e prelievi contati senza giustificazione.
Ebbene, è noto che obbligo fondamentale dell'amministratore di società, come anche del liquidatore, è quello di corretta tenuta delle scritture contabili, la cui violazione assume particolare pregnanza per l'impossibilità, che ne deriva, per i terzi di ricostruire le vicende della gestione sociale ed, in particolare, la consistenza, le variazioni e la destinazione del patrimonio sociale.
Tale obbligo non è stato soddisfatto dall'ultimo amministratore, nonché liquidatore fino alla data di apertura della liquidazione giudiziale, per cui sussiste senza dubbio la violazione contestata.
Parimenti risulta provato l'incasso, in data 2.11.2022, del prezzo della vendita dei beni aziendali da parte del sig. sul proprio conto personale, come risulta dalla produzione dei CP_2 relativi estratti bancari;
risulta, dunque, la violazione da parte dell'amministratore di diritto sig.
[...]
all'epoca in carica, dell'obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, per CP_1 non aver impedito tale distrazione.
4 Infondato, invece, è l'addebito relativo ai bonifici, avendo - quello contestato - come causale
“acconto TFR”, come dedotto dalla stessa attrice e, dunque, presentando almeno in apparenza una giustificazione adeguata;
medesima conclusione vale per i prelievi di contanti di importi esigui (€
250,00 ciascuno), che ben possono giustificarsi con le necessità della gestione corrente.
3. Quanto alla posizione del sig. citato quale amministratore di diritto CP_2 dall'8.11.2019 al 18.5.2022 e, altresì, quale amministratore di fatto anche durante il periodo in cui è stato amministratore di diritto il sig. (ossia dal 20.12.2018 al 08.11.2019 e dal 18.05.2022 CP_1 al 05.07.2022), dunque prima dell'assunzione della carica da parte sua nonchè dopo l'essere formalmente cessato dalla carica di amministratore, va premesso che è noto che può individuarsi quale amministratore di fatto il soggetto che, benché privo di una corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserito nella gestione dell'impresa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, rilevi avere caratteri di sistematicità e completezza (cfr. Cass. civ., sez. I,
01\03\2016, n. 4045; Tr. Napoli, sez. Impresa, 18\01\2019, n. 795); dunque, l'amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale, nell'ambito sociale, un'influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, sicché può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione (cfr. Cass. civ., sez I, 18\09\2017, n. 21567).
Tale influenza dominante deve essere affermata esistente nel caso di specie.
Dagli atti dell'istruttoria è emerso, infatti, che il convenuto, in particolare dopo essere cessato dalla carica di amministratore, ha continuato ad ingerirsi nella gestione dell'impresa sociale, ponendo in essere atti fondamentali della stessa, come la sottoscrizione del verbale di rilascio dell'immobile sociale al proprietario, in data 30.6.2022, effettuata proprio continuando a spendere la carica di amministratore, in verità non rivestita più dal 18.5.2022, che concreta, dunque, una dichiarazione di natura confessoria.
Nella stessa direzione depone l'incasso sul proprio c/c del corrispettivo della vendita dei macchinari della società, come da fattura del giugno 2022, accreditato sul suo conto personale in data 2.11.2022 (cfr. estratto conto in atti).
Infine, ad ulteriore supporto della tesi della curatela si pongono le dichiarazioni rese al curatore da un lavoratore della società che ha riferito che mentre il era un semplice dipendente CP_1 della stessa, che non aveva mai avuto compiti gestori, il vero amministratore era sempre stato il
[...]
il quale provvedeva anche ai pagamenti delle retribuzioni. CP_2
5 Ebbene, proprio le deposizioni dei lavoratori ed il compimento di atti formali sono considerati dalla giurisprudenza della Suprema Corte quali elementi da cui può certamente desumersi la qualifica di amministratore di fatto (cfr. Cass. civ. 22413\2013).
Pertanto, dal compimento sistematico di tipici atti gestori anche prima dell'assunzione e successivamente alla cessazione dalla carica di amministratore, pur senza ricoprire alcun regolare rapporto gestorio o di altro tipo che li giustificasse, deriva la prova del ruolo di amministratore di fatto ricoperto dal sig. soggetto funzionalmente inserito nella gestione delle attività CP_2 sociali, dettandone direttive ed indirizzando le scelte operative.
4. Accertato il ruolo di amministratore di fatto, va valutata la sua responsabilità per le violazioni contestate dalla curatela, per l'intero periodo di attività della società e non solo per il tempo in cui ha ricoperto formalmente la carica di amministratore.
Va ribadito, in diritto, che l'amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale, nell'ambito sociale, un'influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, sicché può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione (cfr. Cass. civ. n. 21567\2017 cit.).
Dunque, le norme che regolano l'attività e la responsabilità degli amministratori di capitali sono applicabili anche all'amministratore di fatto.
Pertanto, il sig. risponde per l'omessa consegna alla curatela dei beni aziendali CP_2 risultanti dell'ultimo bilancio, chiuso al 31.12.2021, in assenza di ogni documentazione contabile successiva, che ne giustifichi la destinazione e che, dunque, ha impedito agli organi della procedura qualsivoglia tentativo di recupero di attivo.
Egli, inoltre, è senza dubbio responsabile della distrazione dalle casse sociali del corrispettivo della vendita dei beni aziendali alla ANGELA s.r.l., di cui alla fattura elettronica prodotta in atti, (n. 2 del 05.09.2022), il cui corrispettivo, pari a complessivi euro 40.382,00, non è stato bonificato sul conto della società, ma proprio sul conto personale del sig. CP_2
5. Quanto alla quantificazione del danno, la curatela ha fatto riferimento al criterio equitativo dello sbilancio fallimentare, ormai codificato dal legislatore con il nuovo testo dell'art. 2486, co. 3 c.c., pari al passivo accertato, in mancanza di qualsiasi attivo.
Il tribunale ritiene di poter accogliere la domanda così come proposta, attese le contestazioni mosse ed, in particolare, l'assenza di scritture contabili, nonché considerando che l'importo del passivo accertato, pari ad € 128.468,71 è, comunque, inferiore alle attività che risultano dall'ultimo
6 bilancio chiuso al 31.12.2011, pari ad € 558.442, di cui non è stato possibile accertare la sorte, per la violazione degli obblighi contestati ai convenuti.
Trattandosi di debito di valore, detto importo va rivalutato dalla data dell'atto illecito - che può farsi risalire complessivamente alla data di apertura della procedura concorsuale, alla quale gli amministratori avrebbero dovuto giustificare le sorti dell'attivo distratto – alla presente decisione, oltre interessi legali con la medesima decorrenza, sugli importi via via rivalutati ed interessi nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della domanda al soddisfo.
6. Atteso che la curatela è stata ammessa al gratuito patrocinio con decreto del g.d. della procedura di liquidazione giudiziale presso il tribunale di Napoli in data 7.7.2023, dr.ssa Loredana
Ferrara, la condanna al pagamento delle spese di lite, che segue la soccombenza, viene effettuata a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002.
Ai sensi dell'art. 82 T.U. cit., attesa l'attuale assenza di istanza di liquidazione da parte del legale, si procederà successivamente alla liquidazione con l'emissione del decreto di pagamento in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio.
P. Q. M.
Il tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra proposta dalle parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda nei confronti di e di e, per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto, li condanna in solido al risarcimento del danno in favore di parte attrice, nella misura di complessivi € 128.468,71, oltre rivalutazione dalla data della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale alla presente decisione ed interessi legali con la medesima decorrenza sugli importi via via rivalutati, anno per anno, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., dalla domanda al soddisfo;
- Condanna i convenuti e in solido, ai sensi Controparte_1 Controparte_2 dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002, al pagamento in favore dell'Erario delle spese del giudizio, da liquidare con separato decreto.
Napoli, 12.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Ilaria Grimaldi dott. Salvatore Di Lonardo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia di imprese
Il Tribunale di Napoli, sezione civile specializzata in materia di imprese, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott. Ilaria Grimaldi Giudice Relatore dott. Francesca Reale\ Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23814 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, il direttore generale e i liquidatori delle società e delle mutue assicurativi, pendente
T R A
Liquidazione Giudiziale “ semplificata in Parte_1 liquidazione” (C.F. ), in persona del curatore, dr.ssa , rappresentata e P.IVA_1 Parte_2 difesa, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, giusta autorizzazione del Giudice Delegato
Dr.ssa Loredana Ferrara in data 07.07.2023, dall'avv. Francesco Ferrante ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla Via Ugo Niutta n. 4;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), residente a[...], in Controparte_1 C.F._1
Napoli;
CONVENUTO – CONTUMACE
N O N C H E'
1 (C.F. ), residente a[...] C.F._2
n. 46, in Napoli;
CONVENUTO - CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
Rimessa in decisione all'udienza collegiale del 12.2.2025 di discussione ai sensi degli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c..
MOTIVI DELA DECISIONE
1. La Liquidazione Giudiziale della Officina Shoes S.r.l.s. in liquidazione, dichiarata con sentenza n. 30/2023 del 06.03.2023, costituita in data 20.12.2018 ed avente quale oggetto sociale
“produzione di tomaie e calzature, la commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio di calzature da donna, uomo e bambino”, con capitale sociale di euro 1.000,00 e socio unico, nella persona del sig. il quale, dalla data della costituzione della società (20.12.2018), è stato Controparte_1 nominato anche amministratore, ha promosso azione di responsabilità nei confronti dello stesso, nonché del successivo amministratore, sig. . A fondamento della domanda ha Controparte_2 dedotto che il primo amministratore ha cessato la predetta carica in data 08/11/2019, allorquando è stato sostituito dal sig. successivamente, in data 18.05.2022, Controparte_2
l'amministrazione della società veniva lasciata dal sig. in favore del primo Controparte_2 amministratore, sig. , che rimaneva tale fino alla messa in liquidazione della Controparte_1 società e poi svolgeva il ruolo di liquidatore, fino a quando la sentenza del Tribunale di Napoli (n.
30 del 06.03.2023) dichiarava aperta la liquidazione Giudiziale. Ha contestato che nessun bene è stato consegnato al curatore, al quale è risultato inoltre impedito qualsivoglia tentativo di recupero di attivo in ragione della mancata consegna delle scritture contabili e ha sostenuto che il sig.
[...]
è stato amministratore di fatto della società anche durante il periodo in cui formalmente CP_2 risultava essere amministratore il sig. (dal 20.12.2018 al 08.11.2019 e dal 18.05.2022 al CP_1
05.07.2022), come emerge dagli interrogatori effettuati dal curatore ad alcuni ex dipendenti della società ed, inoltre, da un verbale di rilascio immobile del 30.06.2022, firmato dal sig. CP_2 nella qualità di amministratore della allorquando (in data 19.05.2022) già
[...] Parte_1 gli era succeduto il sig. . Ha aggiunto che la mala gestio dei due amministratori si Controparte_1
è concretizzata, tra l'altro, con la vendita in data 05.09.2022 di numerosi macchinari che servivano a produrre calzature, effettuata a mezzo di un'unica fattura (n. 2 del 05.09.2022) alla ANGELA s.r.l. ed il cui prezzo, di euro 40.382,00, non veniva bonificato sul conto della società, bensì sul conto personale del sig. (amministratore della società fallita dal 09.11.2019 al Controparte_2
2 18.05.2022). Dall'esame degli estratti conto della società sono emerse altre operazioni anomale, quale il bonifico di euro 1.000,00 del 09.06.2022 in favore della signora Parte_3 con causale "acconto TFR", oltre prelievi bancomat che non trovano alcuna giustificazione contabile (tra questi due euro 250,00 cadauno effettuati nel mese di giugno 2022, allorquando già le buste paga degli operai non venivano pagate). Quanto all'entità del danno, parte attrice ha dedotto che potrà essere quantificato in via preliminare nel c.d. sbilancio fallimentare – coincidente, nel caso di specie, con il passivo accertato di euro 128.468,71 – essendo chiara la responsabilità degli amministratori per aver violato le norme del codice civile e della Legge Fallimentare, non depositando l'elenco dei creditori e debitori sociali, non consentendo l'esatta ricostruzione della dinamica economica e finanziaria della società, per aver impedito la ricostruzione dell'esatta destinazione delle poste dell'attivo patrimoniale societario nonchè per aver distratto fondi appartenenti alla società per finalità personali, anzichè per fini sociali e per aver depauperato la cassa della società.
I convenuti - disposta la rinnovazione della notifica, nulla per mancato rispetto del termine a comparire, e regolarmente effettuata la stessa - non si sono costituiti, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
2. L'azione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
La curatela attrice ha proposto domanda nei confronti del sig. il quale è stato CP_1 amministratore di diritto della società, dalla data della costituzione (20.12.2018) fino all'08/11/2019, allorquando è stato sostituito dal sig. , e, successivamente, dal Controparte_2
18.05.2022 fino alla messa in liquidazione della società e poi quale liquidatore, fino alla sentenza del Tribunale di Napoli (n. 30 del 06.03.2023) che ha dichiarato aperta la liquidazione Giudiziale.
Inoltre, ha proposto le medesime domande nei confronti del sig. amministratore CP_2 di diritto dall'8.11.2019 al 18.5.2022, contestandogli, altresì, di aver ricoperto il ruolo di amministratore di fatto della società anche durante il periodo in cui è stato amministratore di diritto il sig. (ossia dal 20.12.2018 al 08.11.2019 e dal 18.05.2022 al 05.07.2022), dunque prima CP_1 dell'assunzione della carica da parte sua nonchè dopo l'essere formalmente cessato dalla carica di amministratore.
Partendo dall'esame della posizione del sig. citato quale amministratore di diritto e CP_1 poi quale liquidatore della società, fino alla sentenza di liquidazione giudiziale, è noto che gli amministratori prima e i liquidatori poi (art. 2489, co. 2, c.c.) rispondono dei danni derivanti dalla violazione dei principi di corretta, diligente e prudente gestione (artt. 2476 e 2392 c.c.) ed, in particolare, nei confronti dei creditori sociali per la violazione dell'obbligo di preservare l'integrità del capitale sociale, che concreta la garanzia patrimoniale generica degli stessi.
3 E' noto che l'azione di responsabilità contro gli amministratori esercitata dal curatore fallimentare, come previsto art. 146 L.F. e oggi dall'art. 255 CCII, compendia in sé le azioni ex artt.
2393 e 2394 c.c. – con conseguente possibilità per il curatore medesimo di cumulare i vantaggi di entrambe le azioni sul piano del riparto dell'onere della prova, del regime della prescrizione (art. 2393 comma 4, 2941 n. 7, 2949 e 2394 comma 2 c.c.) e dei limiti al risarcimento (art. 1225 c.c.) ed
è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, visto unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali (cfr. Cass., 25 maggio 2005, n. 11018 e Cass., 29 settembre
2016, n. 19340).
Va, in proposito, ricordato che gli amministratori rispondono dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della loro condotta inadempiente alla stregua delle regole generali in materia di responsabilità contrattuale (artt. 1218, 1223, 1225, 1226 c.c.) e, dunque, proprio in virtù della natura anche contrattuale dell'azione di responsabilità ex art. 146 L.F. ed art. 255 CCII, sul convenuto incombe l'onere di allegare e provare i fatti che siano idonei ad escludere o attenuare la sua responsabilità (cfr. Cass.civ., 9 novembre 2020, n. 25056).
La liquidazione giudiziale ha mosso molteplici contestazioni ai convenuti, quali, in primo luogo, che nessun bene è stato consegnato agli organi della procedura, ai quali è stato, inoltre, impedito qualsivoglia tentativo di recupero di attivo, in ragione della mancata consegna delle scritture contabili;
inoltre, ha contestato la distrazione dalle casse sociali del corrispettivo della vendita dei beni aziendali alla ANGELA s.r.l., di cui alla fattura elettronica prodotta in atti e, dunque, acquisita d'ufficio dal liquidatore giudiziale (n. 2 del 05.09.2022), pari a complessivi euro
40.382,00, non bonificato sul conto della società, bensì sul conto personale del sig. CP_2
(che era stato amministratore di diritto fino al 18.05.2022), nonché l'effettuazione di
[...] bonifici e prelievi contati senza giustificazione.
Ebbene, è noto che obbligo fondamentale dell'amministratore di società, come anche del liquidatore, è quello di corretta tenuta delle scritture contabili, la cui violazione assume particolare pregnanza per l'impossibilità, che ne deriva, per i terzi di ricostruire le vicende della gestione sociale ed, in particolare, la consistenza, le variazioni e la destinazione del patrimonio sociale.
Tale obbligo non è stato soddisfatto dall'ultimo amministratore, nonché liquidatore fino alla data di apertura della liquidazione giudiziale, per cui sussiste senza dubbio la violazione contestata.
Parimenti risulta provato l'incasso, in data 2.11.2022, del prezzo della vendita dei beni aziendali da parte del sig. sul proprio conto personale, come risulta dalla produzione dei CP_2 relativi estratti bancari;
risulta, dunque, la violazione da parte dell'amministratore di diritto sig.
[...]
all'epoca in carica, dell'obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, per CP_1 non aver impedito tale distrazione.
4 Infondato, invece, è l'addebito relativo ai bonifici, avendo - quello contestato - come causale
“acconto TFR”, come dedotto dalla stessa attrice e, dunque, presentando almeno in apparenza una giustificazione adeguata;
medesima conclusione vale per i prelievi di contanti di importi esigui (€
250,00 ciascuno), che ben possono giustificarsi con le necessità della gestione corrente.
3. Quanto alla posizione del sig. citato quale amministratore di diritto CP_2 dall'8.11.2019 al 18.5.2022 e, altresì, quale amministratore di fatto anche durante il periodo in cui è stato amministratore di diritto il sig. (ossia dal 20.12.2018 al 08.11.2019 e dal 18.05.2022 CP_1 al 05.07.2022), dunque prima dell'assunzione della carica da parte sua nonchè dopo l'essere formalmente cessato dalla carica di amministratore, va premesso che è noto che può individuarsi quale amministratore di fatto il soggetto che, benché privo di una corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserito nella gestione dell'impresa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, rilevi avere caratteri di sistematicità e completezza (cfr. Cass. civ., sez. I,
01\03\2016, n. 4045; Tr. Napoli, sez. Impresa, 18\01\2019, n. 795); dunque, l'amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale, nell'ambito sociale, un'influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, sicché può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione (cfr. Cass. civ., sez I, 18\09\2017, n. 21567).
Tale influenza dominante deve essere affermata esistente nel caso di specie.
Dagli atti dell'istruttoria è emerso, infatti, che il convenuto, in particolare dopo essere cessato dalla carica di amministratore, ha continuato ad ingerirsi nella gestione dell'impresa sociale, ponendo in essere atti fondamentali della stessa, come la sottoscrizione del verbale di rilascio dell'immobile sociale al proprietario, in data 30.6.2022, effettuata proprio continuando a spendere la carica di amministratore, in verità non rivestita più dal 18.5.2022, che concreta, dunque, una dichiarazione di natura confessoria.
Nella stessa direzione depone l'incasso sul proprio c/c del corrispettivo della vendita dei macchinari della società, come da fattura del giugno 2022, accreditato sul suo conto personale in data 2.11.2022 (cfr. estratto conto in atti).
Infine, ad ulteriore supporto della tesi della curatela si pongono le dichiarazioni rese al curatore da un lavoratore della società che ha riferito che mentre il era un semplice dipendente CP_1 della stessa, che non aveva mai avuto compiti gestori, il vero amministratore era sempre stato il
[...]
il quale provvedeva anche ai pagamenti delle retribuzioni. CP_2
5 Ebbene, proprio le deposizioni dei lavoratori ed il compimento di atti formali sono considerati dalla giurisprudenza della Suprema Corte quali elementi da cui può certamente desumersi la qualifica di amministratore di fatto (cfr. Cass. civ. 22413\2013).
Pertanto, dal compimento sistematico di tipici atti gestori anche prima dell'assunzione e successivamente alla cessazione dalla carica di amministratore, pur senza ricoprire alcun regolare rapporto gestorio o di altro tipo che li giustificasse, deriva la prova del ruolo di amministratore di fatto ricoperto dal sig. soggetto funzionalmente inserito nella gestione delle attività CP_2 sociali, dettandone direttive ed indirizzando le scelte operative.
4. Accertato il ruolo di amministratore di fatto, va valutata la sua responsabilità per le violazioni contestate dalla curatela, per l'intero periodo di attività della società e non solo per il tempo in cui ha ricoperto formalmente la carica di amministratore.
Va ribadito, in diritto, che l'amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale, nell'ambito sociale, un'influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, sicché può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione (cfr. Cass. civ. n. 21567\2017 cit.).
Dunque, le norme che regolano l'attività e la responsabilità degli amministratori di capitali sono applicabili anche all'amministratore di fatto.
Pertanto, il sig. risponde per l'omessa consegna alla curatela dei beni aziendali CP_2 risultanti dell'ultimo bilancio, chiuso al 31.12.2021, in assenza di ogni documentazione contabile successiva, che ne giustifichi la destinazione e che, dunque, ha impedito agli organi della procedura qualsivoglia tentativo di recupero di attivo.
Egli, inoltre, è senza dubbio responsabile della distrazione dalle casse sociali del corrispettivo della vendita dei beni aziendali alla ANGELA s.r.l., di cui alla fattura elettronica prodotta in atti, (n. 2 del 05.09.2022), il cui corrispettivo, pari a complessivi euro 40.382,00, non è stato bonificato sul conto della società, ma proprio sul conto personale del sig. CP_2
5. Quanto alla quantificazione del danno, la curatela ha fatto riferimento al criterio equitativo dello sbilancio fallimentare, ormai codificato dal legislatore con il nuovo testo dell'art. 2486, co. 3 c.c., pari al passivo accertato, in mancanza di qualsiasi attivo.
Il tribunale ritiene di poter accogliere la domanda così come proposta, attese le contestazioni mosse ed, in particolare, l'assenza di scritture contabili, nonché considerando che l'importo del passivo accertato, pari ad € 128.468,71 è, comunque, inferiore alle attività che risultano dall'ultimo
6 bilancio chiuso al 31.12.2011, pari ad € 558.442, di cui non è stato possibile accertare la sorte, per la violazione degli obblighi contestati ai convenuti.
Trattandosi di debito di valore, detto importo va rivalutato dalla data dell'atto illecito - che può farsi risalire complessivamente alla data di apertura della procedura concorsuale, alla quale gli amministratori avrebbero dovuto giustificare le sorti dell'attivo distratto – alla presente decisione, oltre interessi legali con la medesima decorrenza, sugli importi via via rivalutati ed interessi nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della domanda al soddisfo.
6. Atteso che la curatela è stata ammessa al gratuito patrocinio con decreto del g.d. della procedura di liquidazione giudiziale presso il tribunale di Napoli in data 7.7.2023, dr.ssa Loredana
Ferrara, la condanna al pagamento delle spese di lite, che segue la soccombenza, viene effettuata a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002.
Ai sensi dell'art. 82 T.U. cit., attesa l'attuale assenza di istanza di liquidazione da parte del legale, si procederà successivamente alla liquidazione con l'emissione del decreto di pagamento in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio.
P. Q. M.
Il tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra proposta dalle parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda nei confronti di e di e, per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto, li condanna in solido al risarcimento del danno in favore di parte attrice, nella misura di complessivi € 128.468,71, oltre rivalutazione dalla data della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale alla presente decisione ed interessi legali con la medesima decorrenza sugli importi via via rivalutati, anno per anno, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., dalla domanda al soddisfo;
- Condanna i convenuti e in solido, ai sensi Controparte_1 Controparte_2 dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002, al pagamento in favore dell'Erario delle spese del giudizio, da liquidare con separato decreto.
Napoli, 12.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Ilaria Grimaldi dott. Salvatore Di Lonardo
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