Art. 4.
Il Governo e' autorizzato a stabilire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di Corte d'appello e della Corte di assise di appello di Salerno.
Il Governo e' autorizzato a stabilire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di Corte d'appello e della Corte di assise di appello di Salerno.