Art. 57
(Rifiuto di ricezione dell'atto notificato all'imputato detenuto) 1. Gli atti che l'imputato detenuto si e' rifiutato di ricevere e che devono essere consegnati al direttore dell'istituto a norma dell'articolo 156 comma 2 del codice sono inseriti nel fascicolo personale del detenuto. Se l'imputato richiede che gli atti depositati gli siano consegnati, della consegna e' fatta menzione in apposito registro.
(Rifiuto di ricezione dell'atto notificato all'imputato detenuto) 1. Gli atti che l'imputato detenuto si e' rifiutato di ricevere e che devono essere consegnati al direttore dell'istituto a norma dell'articolo 156 comma 2 del codice sono inseriti nel fascicolo personale del detenuto. Se l'imputato richiede che gli atti depositati gli siano consegnati, della consegna e' fatta menzione in apposito registro.