Art. 41. (Divieto della pubblicita' ingannevole: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/450/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
a) prevedere la competenza di una Autorita' garante sia per la sospensione che per il divieto della pubblicita' ingannevole che per l'adozione dei provvedimenti necessari per l'eliminazione degli effetti; b) prevedere la legittimazione ad adire l'Autorita' da parte dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonche' degli altri soggetti pubblici interessati anche su denuncia del pubblico; c) prevedere il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni defini- tive adottate dall'Autorita' avanti il giudice amministrativo nell'esercizio della sua giurisdizione esclusiva; d) garantire l'osservanza dei provvedimenti dell'Autorita' prevedendo l'arresto sino a tre mesi e l'ammenda sino a cinque milioni in caso di inotemperanza dell'operatore pubblicitario ed adeguante sanzioni amministrative a carico del proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario che non permette l'identificazione dell'operatore; e) valorizzazione gli organismi volontari ed autonomi di autodisciplina e la loro funzione preventiva prevedendo la sospensione della procedura avanti l'Autorita' per un periodo non superiore a trenta giorni, in caso di ricorso avanti l'organo di autodisciplina; f) regolare la pubblicita' comparativa fissandone i limiti di ammissibilita', con esclusione di ogni forma di pubblicita' ingannevole o sleale; g) riordinare le vigenti disposizioni relative alla pubblicita' di particolari categorie di prodotti; h) prevedere che in via regolamentare siano emanate disposizioni rel- ative alla pubblicita' di alcune categorie di prodotti o a particolari modalita' di vendita e promozione, che non siano gia' oggetto di disciplina normativa; i) fare salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell' articolo 2598 del codice civile .
Nota all' art. 41:
- La direttiva 84/450 CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. 1.250 del 19 settembre 1984.
a) prevedere la competenza di una Autorita' garante sia per la sospensione che per il divieto della pubblicita' ingannevole che per l'adozione dei provvedimenti necessari per l'eliminazione degli effetti; b) prevedere la legittimazione ad adire l'Autorita' da parte dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonche' degli altri soggetti pubblici interessati anche su denuncia del pubblico; c) prevedere il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni defini- tive adottate dall'Autorita' avanti il giudice amministrativo nell'esercizio della sua giurisdizione esclusiva; d) garantire l'osservanza dei provvedimenti dell'Autorita' prevedendo l'arresto sino a tre mesi e l'ammenda sino a cinque milioni in caso di inotemperanza dell'operatore pubblicitario ed adeguante sanzioni amministrative a carico del proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario che non permette l'identificazione dell'operatore; e) valorizzazione gli organismi volontari ed autonomi di autodisciplina e la loro funzione preventiva prevedendo la sospensione della procedura avanti l'Autorita' per un periodo non superiore a trenta giorni, in caso di ricorso avanti l'organo di autodisciplina; f) regolare la pubblicita' comparativa fissandone i limiti di ammissibilita', con esclusione di ogni forma di pubblicita' ingannevole o sleale; g) riordinare le vigenti disposizioni relative alla pubblicita' di particolari categorie di prodotti; h) prevedere che in via regolamentare siano emanate disposizioni rel- ative alla pubblicita' di alcune categorie di prodotti o a particolari modalita' di vendita e promozione, che non siano gia' oggetto di disciplina normativa; i) fare salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell' articolo 2598 del codice civile .
Nota all' art. 41:
- La direttiva 84/450 CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. 1.250 del 19 settembre 1984.