Rigetto
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/05/2026, n. 3594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3594 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03594/2026REG.PROV.COLL.
N. 08799/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8799 del 2023, proposto da
AN AL, rappresentato e difeso dagli avvocati Serenella Eleonora Nicola ed Enrico Rabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Vinovo, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), 13 marzo 2023, n. 228, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. RG MA; nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
1. – Con l’appello in trattazione, il sig. AN AL chiede la riforma della sentenza 13 marzo 2023, n. 228, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento dell’ordinanza adottata dal Comune di Vinovo per la demolizione di opere realizzate senza titolo abilitativo.
2. - In particolare, il Tribunale amministrativo, nel respingere le censure dedotte dal ricorrente in primo grado, ha ritenuto che la mancata individuazione dell’area da acquisire non costituisce motivo di illegittimità dell’ordinanza di demolizione, considerato che essa può essere identificata nella fase successiva di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione dell’area al patrimonio del Comune. Ha rilevato, inoltre, come l’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è applicabile anche nel caso di specie, atteso che la realizzazione dell’opera [box prefabbricato in lamiera con destinazione deposito in zona agricola [dimensioni mt. 5,20x2,60x2,00 (altezza media)] richiedeva il permesso di costruire; né occorreva la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di provvedimento che esprime un’attività amministrativa vincolata.
3. – Il ricorrente in primo grado, rimasto soccombente, ha proposto appello reiterando i motivi del ricorso introduttivo, in chiave critica della sentenza di cui chiede la riforma.
4. – Il Comune di Vinovo non si è costituito in giudizio.
5. – All’udienza straordinaria dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. - Con un unico, articolato, motivo (rubricato «Violazione di legge in relazione agli artt. 10, 22 e 31 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 ed all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; carenza e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà, illogicità, sviamento» ), l’appellante censura diversi capi della sentenza.
7. - Anzitutto, impugna la sentenza per aver erroneamente ritenuto che la mancata individuazione dell’area da acquisire non costituisce motivo di illegittimità dell’ordinanza di demolizione, deducendo la violazione dell’art. 31, secondo comma, del D.P.R. n. 380 del 2001, il quale prevede espressamente che le aree anzidette siano individuate già nell’ordinanza di demolizione. Indicazione, invece, assente nell’ordinanza impugnata.
7.1. - La censura è infondata, sulla scorta del costante orientamento di questo Consiglio di Stato (dal quale, nel caso di specie, non emergono ragioni per discostarsi) secondo cui l’omessa o imprecisa indicazione di un’area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione delle opere abusive, non costituisce motivo di illegittimità dell’ordinanza; invero, l’indicazione dell’area è requisito necessario ai fini dell’acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria, pertanto tale mancanza può comunque essere colmata con l’indicazione della stessa nel successivo procedimento di acquisizione (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, sez. VI, 14 ottobre 2022, n. 8782 ed ivi ulteriori precedenti conformi).
8. - In secondo luogo, l’appellante ritiene errata l’affermazione del primo giudice secondo cui l’installazione del box fosse assentibile solo mediante permesso di costruire, con la conseguente applicazione del citato art. 31 del testo unico in materia edilizia. Secondo l’appellante, tuttavia, per la realizzazione di manufatti del tipo di quelli oggetto dell’ordinanza impugnata sarebbe sufficiente la presentazione della SCIA o della CILA, trattandosi di manufatti di modeste dimensioni (un box prefabbricato destinato a deposito) che rientrerebbero fra gli interventi di manutenzione straordinaria o, al più, di restauro e di risanamento conservativo, non nel novero delle opere (nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia) che, ai sensi dell’art. 10 del testo unico edilizia, sono assoggettate a permesso di costruire.
8.1. - La doglianza è infondata.
Come esattamente rilevato anche dal primo giudice, sia per le rilevanti dimensioni (mt. 5,20x2,60 per mt. 2,00 di altezza media), sia per la destinazione funzionale che implica un uso permanente, il manufatto in questione rientra fra «gli interventi di nuova costruzione» (art. 10, primo comma, lett. a), del testo unico edilizia), per realizzare i quali è necessario ottenere il permesso di costruire. Ne deriva come conseguenza che, in assenza del predetto titolo, va applicata la norma di cui all’art. 31 del medesimo testo unico, in punto di rimozione o demolizione delle opere abusive.
9. - Infine, l’appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittima la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento per l’adozione dell’ordinanza di demolizione, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
9.1. - Anche tale censura va disattesa, in continuità con l’orientamento pienamente condiviso dal Collegio in ordine alla inidoneità della mancata comunicazione di avviso del procedimento a inficiare ( ex art. 21- octies , secondo comma, primo periodo, della legge n. 241 del 1990) la legittimità dell’ordinanza di demolizione, neppure se il titolare della proprietà risultasse estraneo all’abuso, attesa la natura vincolata del provvedimento (Consiglio di Stato, sez. VI, 28 maggio 2025, n. 4640 ed ivi ulteriore giurisprudenza conforme).
10. - In conclusione, l’appello va integralmente rigettato.
11. - Nulla occorre disporre quanto alle spese di lite per il grado di appello, atteso che il Comune di Vinovo non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese giudiziali per il grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO NT, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
RG MA, Consigliere, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| RG MA | IO NT |
IL SEGRETARIO