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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai Sigg.: dott. Giovanni De Marco Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 837 /2024
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. CHIRAFISI ALFIO che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente,
E
(c.f. Controparte_1
, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura in Messina- Via Armeria, CP_1
resistente, avente per oggetto: attribuzione di quota di pensione
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'11 luglio 2024 chiedeva Parte_1
l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità a seguito del decesso,
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile avvenuto in data 23 febbraio 2022, dell'ex coniuge con il Persona_1
quale aveva contratto matrimonio in data 12.05.1968, aveva concepito due figli ed aveva divorziato con sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n.
113/1995 dell'8 aprile 1995.
A sostegno dell'istanza deduceva che ricorrevano tutte le condizioni previste dalla legge, in quanto con detta sentenza le era stato attribuito un assegno mensile divorzile e non si era più risposata.
Esponeva, altresì, che aveva contratto un nuovo matrimonio Persona_1
civile con in data 30.04.1996, deceduta il 06.07.2022. Controparte_2
Rilevava di non essere in grado di svolgere alcuna attività lavorativa a causa dell'avanzata età e di diverse patologie ed evidenziava di non avere ulteriori mezzi di sostentamento.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' il quale dopo CP_1
avere eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della
Corte dei Conti, rappresentava di non essere stato messo a conoscenza dell'esistenza dell'ex coniuge di e di avere erogato, fino al 6 Persona_1
luglio 2022, l'intera quota parte della pensione a e ciò sulla Controparte_2
scorta della domanda da quest'ultima presentata e non già per errore dell'istituto previdenziale.
Domandava, alla luce delle spiegate premesse, l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte: “Dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito ovvero rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto ed in subordine – ove accertato il diritto e la misura della prestazione dedotta in giudizio- rigettare il ricorso nella parte in cui si chiede la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e CP_1
legittimamente già erogati a favore del coniuge . Condannare parte Controparte_2
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile ricorrente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio ovvero compensarle integralmente”.
La domanda è fondata.
CP_ In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione sollevata dall' in ordine al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei
Conti.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – in un caso analogo a quello in esame - con la sentenza n. 25456 del 2013 hanno statuito che “la disposizione di cui all'art. 9, comma 2, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo modificato dall'art.
13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, stabilendo, in caso di morte dell'ex coniuge ed in assenza di un coniuge superstite di questi avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato a tale pensione, definisce la natura della prestazione dovuta a quest'ultimo soggetto, escludendo che possa assimilarsi a detto assegno e, di conseguenza, implicitamente, sottrae alla giurisdizione ordinaria, per devolverla a quella della Corte dei conti in materia di pensione, la controversia afferente all'erogazione della prestazione stessa, allorché il relativo trattamento sia a carico dello Stato (Cass. S.U. 13 maggio 1993 n.
5429, Cass. S.U. 7 dicembre 1994 n. 10474 e Cass. S.U. 23 dicembre 1997 n. 13019)
e tanto diversamente dall'ipotesi del concorso tra più coniugi succedutesi nel tempo, espressamente attribuita al giudice ordinario (ipotesi di cui al co. 3 della stessa norma) Cfr. sul punto espressamente Cass. S.U. 13 maggio 1993 n. 5429 cit.)”.
Ne discende che, in forza della disciplina normativa in materia, il coniuge divorziato è titolare di un diritto alla pensione di reversibilità che in mancanza di un coniuge superstite può essere fatto valere direttamente nei confronti dell'ente previdenziale mentre solo in caso di contestazione o di mancato riconoscimento del diritto, l'interessato dovrà instaurare apposito
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile procedimento davanti alla Corte dei Conti, per le pensioni a carico dello Stato, ovvero davanti al Giudice del lavoro per le altre pensioni (Cass. Civ. sez. un.
13 maggio 1993 n. 5429).
Viceversa, nel caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite deve intervenire l'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 9 comma 3 legge n.
898/70 così come modificato dalla legge n. 74/1987.
Tale norma, come è noto, prevede che “In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione
e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui allo articolo 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità
o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l'applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile mendaci”.
Secondo l'interpretazione espressa dalla giurisprudenza di legittimità, inoltre,
“In caso di decesso dell'ex coniuge, la ripartizione dell'indennità di fine rapporto tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite, che abbiano entrambi i requisiti per la pensione di reversibilità, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 9, comma 3, l. n. 898 del 1970, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica dell'istituto e individuati dalla giurisprudenza, quali l'entità dell'assegno riconosciuto al coniuge divorziato e le condizioni economiche di entrambi, tenendo inoltre conto della durata della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi, e provi, la stabilità e l'effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il "de cuius"”(cfr. Cass. n. 21247/2021).
È alla luce di quanto indicato nell'art. 9 legge n. 898/1970, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, che occorre accertare se sussistano in capo alla ricorrente i requisiti indicati dalla legge essendo del tutto priva di qualsiasi rilevanza nei confronti della la circostanza Parte_1
CP_ che l' abbia erogato, erroneamente, l'intero trattamento pensionistico alla fino al decesso di quest'ultima. CP_2
Ed infatti, “il diritto alla pensione di reversibilità decorre dal primo giorno successivo a quello in cui si è verificato il decesso dell'ex coniuge ed è subordinato alla titolarità in concreto di un assegno di mantenimento stabilito anche successivamente” (cfr. Cass. n.
336/2004).
Ciò posto, nel caso di specie la ha documentato: di avere Parte_1
contratto rapporto di coniugio con in data 12 maggio 1968; di Persona_1
essersi separata con decreto di omologa del 6 febbraio 1990; di avere divorziato giusta sentenza n. 113/1995 emessa dal Tribunale di Barcellona
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile ; di essere stata titolare del diritto all'assegno divorzile (cfr. all. Parte_2
sentenza Tribunale di Barcellona); di non avere contratto nuove nozze.
Fatta tale premessa, sulla base della durata dei rispettivi matrimoni, matrimonio durato 22 anni con la (le parti si sono separate nel Parte_1
1990) e 25 anni con la il Collegio reputa equo disporre la CP_2
corresponsione di 22/47 a parte attrice e 25/47 della pensione alla CP_2
ovvero il 47% alla ed il 53% alla il tutto a far data dal Parte_1 CP_2
decesso di avvenuto il 28 luglio 2021. Persona_1
La sentenza che determina la ripartizione delle quote di pensione di reversibilità spettanti al coniuge superstite ed al coniuge divorziato ha natura costitutiva con efficacia ex tunc, perché fa sorgere un diritto di natura previdenziale, al quale deve intendersi applicabile la relativa normativa previdenziale che espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità in favore dei superstiti abbia decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso dell'assicurato o del pensionato, con la conseguenza che il coniuge divorziato ha diritto alla corresponsione della quota di pensione di reversibilità, attribuitagli dalla sentenza pronunciata L. n. 898 del 1970, ex art. 9, con la decorrenza anzidetta
(v. Cass n. 2092/2007).
Tale decorrenza nasce nei confronti dell'ente previdenziale erogatore onde a carico soltanto di quest'ultimo debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato, salva restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso.
Sussistono giusti motivi, stante il tenore della decisione e la necessarietà del giudizio per stabilire la quota di spettanza del rateo pensionistico del coniuge
- 6 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile superstite, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentiti i procuratori delle parti, così provvede:
1) determina la quota del trattamento di reversibilità spettante a Parte_1
nella misura del 47% e la quota del trattamento di reversibilità
[...]
spettante a nella misura del 53%; Controparte_2
2) condanna l' al pagamento della quota della pensione di reversibilità CP_1
come sopra determinata a decorrere da agosto 2021;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Giovanni De Marco)
- 7 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai Sigg.: dott. Giovanni De Marco Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 837 /2024
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. CHIRAFISI ALFIO che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente,
E
(c.f. Controparte_1
, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura in Messina- Via Armeria, CP_1
resistente, avente per oggetto: attribuzione di quota di pensione
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'11 luglio 2024 chiedeva Parte_1
l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità a seguito del decesso,
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile avvenuto in data 23 febbraio 2022, dell'ex coniuge con il Persona_1
quale aveva contratto matrimonio in data 12.05.1968, aveva concepito due figli ed aveva divorziato con sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n.
113/1995 dell'8 aprile 1995.
A sostegno dell'istanza deduceva che ricorrevano tutte le condizioni previste dalla legge, in quanto con detta sentenza le era stato attribuito un assegno mensile divorzile e non si era più risposata.
Esponeva, altresì, che aveva contratto un nuovo matrimonio Persona_1
civile con in data 30.04.1996, deceduta il 06.07.2022. Controparte_2
Rilevava di non essere in grado di svolgere alcuna attività lavorativa a causa dell'avanzata età e di diverse patologie ed evidenziava di non avere ulteriori mezzi di sostentamento.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' il quale dopo CP_1
avere eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della
Corte dei Conti, rappresentava di non essere stato messo a conoscenza dell'esistenza dell'ex coniuge di e di avere erogato, fino al 6 Persona_1
luglio 2022, l'intera quota parte della pensione a e ciò sulla Controparte_2
scorta della domanda da quest'ultima presentata e non già per errore dell'istituto previdenziale.
Domandava, alla luce delle spiegate premesse, l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte: “Dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito ovvero rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto ed in subordine – ove accertato il diritto e la misura della prestazione dedotta in giudizio- rigettare il ricorso nella parte in cui si chiede la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e CP_1
legittimamente già erogati a favore del coniuge . Condannare parte Controparte_2
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile ricorrente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio ovvero compensarle integralmente”.
La domanda è fondata.
CP_ In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione sollevata dall' in ordine al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei
Conti.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – in un caso analogo a quello in esame - con la sentenza n. 25456 del 2013 hanno statuito che “la disposizione di cui all'art. 9, comma 2, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo modificato dall'art.
13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, stabilendo, in caso di morte dell'ex coniuge ed in assenza di un coniuge superstite di questi avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato a tale pensione, definisce la natura della prestazione dovuta a quest'ultimo soggetto, escludendo che possa assimilarsi a detto assegno e, di conseguenza, implicitamente, sottrae alla giurisdizione ordinaria, per devolverla a quella della Corte dei conti in materia di pensione, la controversia afferente all'erogazione della prestazione stessa, allorché il relativo trattamento sia a carico dello Stato (Cass. S.U. 13 maggio 1993 n.
5429, Cass. S.U. 7 dicembre 1994 n. 10474 e Cass. S.U. 23 dicembre 1997 n. 13019)
e tanto diversamente dall'ipotesi del concorso tra più coniugi succedutesi nel tempo, espressamente attribuita al giudice ordinario (ipotesi di cui al co. 3 della stessa norma) Cfr. sul punto espressamente Cass. S.U. 13 maggio 1993 n. 5429 cit.)”.
Ne discende che, in forza della disciplina normativa in materia, il coniuge divorziato è titolare di un diritto alla pensione di reversibilità che in mancanza di un coniuge superstite può essere fatto valere direttamente nei confronti dell'ente previdenziale mentre solo in caso di contestazione o di mancato riconoscimento del diritto, l'interessato dovrà instaurare apposito
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile procedimento davanti alla Corte dei Conti, per le pensioni a carico dello Stato, ovvero davanti al Giudice del lavoro per le altre pensioni (Cass. Civ. sez. un.
13 maggio 1993 n. 5429).
Viceversa, nel caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite deve intervenire l'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 9 comma 3 legge n.
898/70 così come modificato dalla legge n. 74/1987.
Tale norma, come è noto, prevede che “In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione
e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui allo articolo 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità
o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l'applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile mendaci”.
Secondo l'interpretazione espressa dalla giurisprudenza di legittimità, inoltre,
“In caso di decesso dell'ex coniuge, la ripartizione dell'indennità di fine rapporto tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite, che abbiano entrambi i requisiti per la pensione di reversibilità, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 9, comma 3, l. n. 898 del 1970, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica dell'istituto e individuati dalla giurisprudenza, quali l'entità dell'assegno riconosciuto al coniuge divorziato e le condizioni economiche di entrambi, tenendo inoltre conto della durata della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi, e provi, la stabilità e l'effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il "de cuius"”(cfr. Cass. n. 21247/2021).
È alla luce di quanto indicato nell'art. 9 legge n. 898/1970, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, che occorre accertare se sussistano in capo alla ricorrente i requisiti indicati dalla legge essendo del tutto priva di qualsiasi rilevanza nei confronti della la circostanza Parte_1
CP_ che l' abbia erogato, erroneamente, l'intero trattamento pensionistico alla fino al decesso di quest'ultima. CP_2
Ed infatti, “il diritto alla pensione di reversibilità decorre dal primo giorno successivo a quello in cui si è verificato il decesso dell'ex coniuge ed è subordinato alla titolarità in concreto di un assegno di mantenimento stabilito anche successivamente” (cfr. Cass. n.
336/2004).
Ciò posto, nel caso di specie la ha documentato: di avere Parte_1
contratto rapporto di coniugio con in data 12 maggio 1968; di Persona_1
essersi separata con decreto di omologa del 6 febbraio 1990; di avere divorziato giusta sentenza n. 113/1995 emessa dal Tribunale di Barcellona
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile ; di essere stata titolare del diritto all'assegno divorzile (cfr. all. Parte_2
sentenza Tribunale di Barcellona); di non avere contratto nuove nozze.
Fatta tale premessa, sulla base della durata dei rispettivi matrimoni, matrimonio durato 22 anni con la (le parti si sono separate nel Parte_1
1990) e 25 anni con la il Collegio reputa equo disporre la CP_2
corresponsione di 22/47 a parte attrice e 25/47 della pensione alla CP_2
ovvero il 47% alla ed il 53% alla il tutto a far data dal Parte_1 CP_2
decesso di avvenuto il 28 luglio 2021. Persona_1
La sentenza che determina la ripartizione delle quote di pensione di reversibilità spettanti al coniuge superstite ed al coniuge divorziato ha natura costitutiva con efficacia ex tunc, perché fa sorgere un diritto di natura previdenziale, al quale deve intendersi applicabile la relativa normativa previdenziale che espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità in favore dei superstiti abbia decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso dell'assicurato o del pensionato, con la conseguenza che il coniuge divorziato ha diritto alla corresponsione della quota di pensione di reversibilità, attribuitagli dalla sentenza pronunciata L. n. 898 del 1970, ex art. 9, con la decorrenza anzidetta
(v. Cass n. 2092/2007).
Tale decorrenza nasce nei confronti dell'ente previdenziale erogatore onde a carico soltanto di quest'ultimo debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato, salva restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso.
Sussistono giusti motivi, stante il tenore della decisione e la necessarietà del giudizio per stabilire la quota di spettanza del rateo pensionistico del coniuge
- 6 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile superstite, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentiti i procuratori delle parti, così provvede:
1) determina la quota del trattamento di reversibilità spettante a Parte_1
nella misura del 47% e la quota del trattamento di reversibilità
[...]
spettante a nella misura del 53%; Controparte_2
2) condanna l' al pagamento della quota della pensione di reversibilità CP_1
come sopra determinata a decorrere da agosto 2021;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Giovanni De Marco)
- 7 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile