CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 404/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3866/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGRIGENTO
elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 29120249013117892-000 BOLLO AUTO 2016
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 29120249013117892-000 BOLLO AUTO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in narrativa. Resistente/Appellato: Come in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a Agenzia delle Entrate-Riscossione il 02 dicembre 2024 a mezzo posta Ricorrente_1 Luogo_data_1elettronica certificata, depositato il 09.12.2024, il Sig. , nato e residente a Grotte, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso avverso l'Intimazione di pagamento n. 291.2024.90131178.92/000, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione e notificata a mezzo PEC il 15.10.2024, con cui veniva richiesto il pagamento della somma di € 991,79, in conseguenza dell'omesso pagamento di due cartelle di pagamento, descritte nel dettaglio del debito allegato all'intimazione: Cartella n. 29120210049264936000, notificata il 02/02/2023, con cui si chiedeva il pagamento in favore della Regione Sicilia di tasse automobilistiche ed accessori dell'anno 2016; Cartella n. 29120210057810121000, notificata il 02/02/2023 con cui si chiedeva il pagamento in favore della Regione Sicilia di tasse automobilistiche ed accessori dell'anno 2018. Il ricorrente proponeva i seguenti motivi di impugnazione: 1) nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento sottese;
2) nullità della intimazione di pagamento impugnata – nullità degli atti presupposti per intervenuta decadenza;
3) nullità dell'intimazione di pagamento per omessa e/o irregolare notifica degli atti presupposti;
4) difetto di motivazione e assenza di supporto probatorio. Così concludeva: “VOGLIA Codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Agrigento, dichiarare nulla e annullare con qualsiasi formula o statuizione l'Intimazione di pagamento n. 291 2024 9013117892/000 per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto, dichiarare non dovute le imposte e le sanzioni ivi richieste. Il tutto con richiesta di condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio”. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate il 24 febbraio 2025, con cui preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.14 del D.Lgs.n.546/92, in quanto il ricorrente non aveva provveduto alla chiamata in causa dell'Ente impositore (Regione Sicilia Assessorato all'Economia), nonché il difetto di legittimazione passiva in ordine alla debenza delle somme reclamate per tasse automobilistiche. Contestava la fondatezza dei motivi di ricorso ed adottava le seguenti conclusioni: “PIACCIA All'On. CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO, contrariis reiectis: In via preliminare: Dichiarare inammissibile il ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art.14 del D.Lgs.n.546/92 (mancata chiamata in causa dell'Ente impositore). Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione per tutte le eccezioni che concernono la notifica degli atti presupposti. In via principale: Dichiarare legittima la procedura di riscossione e regolarmente notificata la intimazione di pagamento n. 29120249013117892/000. Condannare il contribuente alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione”. In data 04 gennaio 2026 la parte ricorrente depositava una Memoria Illustrativa. Il giorno 19 gennaio 2026 la controversia veniva trattata in camera di consiglio e posta in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Il ricorso proposto dal Sig. è infondato e va, pertanto, rigettato. Preliminarmente si rileva che non si versa nell'ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 14, comma 6- bis del D. Lgs. n. 546/1992, in quanto il ricorrente ha contestato la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento, costituiti da due cartelle di pagamento emesse pure dall'Agente della Riscossine e non da soggetti diversi, ragione per cui va respinta l'eccezione di inammissibilità (ovvero improcedibilità) del ricorso. Passando all'esame dei motivi di contestazione, per una questione di ordine sistematico va esaminata per prima la censura di nullità dell'intimazione di pagamento per omessa ovvero irregolare notifica delle due cartelle di pagamento presupposte. Il motivo di ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha dimostrato che le cartelle di pagamento n. 29120210049264936000 e n. 29120210057810121000, entrambe sottese all'intimazione di pagamento per cui è processo, sono state ritualmente notificate mediante posta elettronica certificata e consegnate all'indirizzo PEC del Sig. Ricorrente_1. Sono state, infatti prodotte: con riguardo alla "Notifica cartella di pagamento n. 29120210049264936000 Codice Fiscale CF_Ricorrente_1" la “Ricevuta di avvenuta consegna” dell'atto in data 02.02.2023 all'indirizzo PEC Email_3; con riguardo alla "Notifica cartella di pagamento n. 29120210057810121000 Codice Fiscale CF_Ricorrente_1" la “Ricevuta di avvenuta consegna” dell'atto in data 02.02.2023 Email_3all'indirizzo PEC . Per quanto sopra argomentato, la notifica delle due cartelle di pagamento in questione è perfettamente rituale e valida. In proposito va anche rilevato che la parte ricorrente, che ha depositato una Memoria illustrativa, non ha espressamente contestato le affermazioni e la produzione documentale effettuata dalla parte resistente in ordine alla notifica delle cartelle di pagamento sopra indicate, con la conseguenza che possono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 C.p.c.. Ciò detto a proposito della ritualità della notificazione degli atti presupposti, va rigettata, perché priva di fondamento giuridico, la doglianza di nullità dell'impugnata intimazione di pagamento per prescrizione della pretesa tributaria. Dalla valida notificazione delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione di pagamento oggetto di contestazione, come sopra argomentato, e dalla loro mancata impugnazione, per cui si sono rese definitive, deriva che nessuna lagnanza riguardante il merito della debenza delle somme reclamate o ipotetici vizi anteriori alla notifica delle cartelle e degli altri atti sottesi può essere avanzata con il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento, atto conseguente e derivato rispetto agli stessi, nel rispetto del principio dettato dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, tranne che l'atto precedente a quello notificato non sia stato notificato. In altri termini, poiché è stata dimostrata la notifica delle presupposte cartelle di pagamento indicate nel dettaglio del debito, non è consentito proporre oggi quelle eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte con la tempestiva impugnazione delle stesse, resesi definitive per mancata impugnazione, compresa quella non debenza, di decadenza dal potere di accertamento ed intervenuta prescrizione che ipoteticamente potrebbe essersi maturata antecedentemente alla loro notifica. In proposito si rileva che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che un'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi che avrebbero potuto rendere nulla ovvero annullabile la cartella di pagamento presupposta (cfr. Cass. 14 febbraio 2020 n. 3743; Cass. 13 aprile 2018 n. 9219). Da quanto sopra deriva che l'intimazione di pagamento è legittima sotto il detto profilo, non essendo stata preceduta dalla contestazione delle cartelle di pagamento presupposte, di guisa che, in mancanza di impugnazione di queste ultime, la pretesa fiscale è divenuta inoppugnabile (Cass. Civile 08 giugno 2021 n. 15941). Infondata è sempre la censura di intervenuta estinzione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento presupposte all'impugnata intimazione di pagamento per maturata prescrizione. Innanzi tutto va rilevato che le cartelle di pagamento presupposte portano crediti vantati dalla Regione Siciliana per tasse automobilistiche, oltre accessori, riferite agli anni 2016 e 2018. Con riferimento al bollo auto va rilevato che l'Amministrazione Finanziaria può agire per ottenere il pagamento della tassa automobilistica non corrisposta entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento stesso, così come previsto dall'art. 3 del D.L. 06.01.1986 n. 2, convertito nella legge 07.03.1986 n.60, che ha modificato il D.L. 30.12.1982 n. 953, convertito nella Legge 28.02.1983 n.53; cioè l'azione dell'Amministrazione Finanziaria per riscuotere la tassa automobilistica si prescrive in tre anni. Va rilevato ancora che l'art. 2943 Codice Civile afferma che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio, sia di cognizione che conservativo o di esecuzione, ovvero da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (quarto comma articolo citato). Ciò chiarito in punto di diritto va esaminata la fattispecie concreta. Costituendo le (ritualmente) notificate cartelle di pagamento propedeutiche n. 29120210049264936000 e n. 29120210057810121000 valido atto interruttivo del decorrere del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 C.C., ed essendo state entrambe notificate il 02 febbraio 2023 il credito si sarebbe prescritto il 02 febbraio 2026, in quanto dalla notifica dell'atto interruttivo inizia a decorrere un nuovo termine triennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945 C.C., con la conseguenza che alla data di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento (15 ottobre 2024, come ammesso dalla parte ricorrente) alcuna prescrizione del credito tributario era maturata. Infondata è pure la censura di decadenza dal diritto di notifica delle cartelle di pagamento propedeutiche per violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. Come già dedotto, dalla rituale notifica delle cartelle di pagamento e dalla loro mancata impugnazione, per cui esse si sono rese definitive, deriva che nessuna lagnanza riguardante il merito della debenza delle somme reclamate o ipotetici vizi anteriori alla notifica delle cartelle ovvero dell'atto medesimo può essere avanzata con il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento, atto conseguente e derivato rispetto alla cartella di pagamento, nel rispetto del principio dettato dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, tranne che l'atto precedente a quello notificato non sia stato notificato. Infondato è, perciò, il motivo di impugnazione afferente all'invocata decadenza, così come all'intervenuta prescrizione che ipoteticamente potrebbe essersi maturata antecedentemente alla notifica delle cartelle in quanto, si ribadisce, le stesse, non avendo il ricorrente provveduto alla loro tempestiva impugnazione, sono divenute inoppugnabili (Cass. Civile 08 giugno 2021 n. 15941). Si richiama, in questo senso, l'Ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020 pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione, che ha ribadito il principio secondo il quale qualsivoglia eccezione, come quella di prescrizione del credito fiscale maturata precedentemente alla notifica della cartella di pagamento, è assolutamente preclusa con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, secondo il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Conforme: Cassazione, Ordinanza n. 8198/2022. Priva di fondamento, per cui va rigettata, è la censura di nullità dell'impugnata intimazione di pagamento per difetto di motivazione. L'art. 3 della L. 241/1990, nel dettare disposizioni di ordine generale sulla motivazione degli atti amministrativi, dispone che la motivazione degli stessi “deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”, precisando al terzo comma che “se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa si richiama”; tale principio ha trovato conferma, in materia tributaria, nel generale principio affermato dall'art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), il quale espressamente afferma che “... se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”. Ma se il detto principio trova una sua ragione nel caso in cui l'atto richiamato non sia stato notificato al destinatario, ovvero portato comunque alla sua conoscenza, per cui quest'ultimo non ne ha avuto formale conoscenza, lo stesso principio non può essere applicato quando dell'atto richiamato il contribuente abbia avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione. Ed invero con la sentenza n. 407 del 2015 la Corte di Cassazione ha chiarito che l'art.7, comma 1, della legge n. 212/2000, nel prevedere l'obbligo di allegazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria di ogni documento richiamato nella motivazione dell'atto impositivo, “non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione”. Il principio è stato confermato dal Supremo Collegio con la sentenza n. 20943 depositata il 06 agosto 2019. Orbene, nella fattispecie che ci occupa le cartelle di pagamento propedeutiche all'intimazione di pagamento sono state ritualmente notificate, come dimostrato dall'Agente della riscossione e sopra argomentato, per cui non andavano allegate. La doglianza è infondata, per cui va rigettata, anche sotto il profilo che l'intimazione di pagamento contiene i presupposti di fatto (omesso pagamento della cartella di pagamento sottesa) e le ragioni di diritto che hanno condotto alla sua emissione. La Corte di Cassazione, inoltre, con l'Ordinanza n. 10692 dell'11 aprile 2024, ha ribadito il principio secondo cui l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento presupposta, ciò in quanto ai fini della validità della motivazione è sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum, circostanza che si realizza attraverso il riferimento alla cartella esattoriale precedentemente notificata;
in tal modo il debitore ha la facoltà di esercitare il proprio diritto di difesa, sollevando le contestazioni che (eventualmente) ritiene opportune. Essendo il riferimento alla cartella esattoriale già notificata specifico e concreto, esso è in grado di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione, laddove, peraltro, in relazione a un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato, all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. L'Intimazione di pagamento n. 291.2024.90131178.92/000, quindi, è legittima con riguardo alle presupposte due cartelle di pagamento. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della parte ricorrente ed a favore della parte resistente;
le stese si liquidano in complessivi € 230,00, anche a titolo di compenso per l'attività di difesa svolta ed in misura già ridotta ai sensi dell'art. 15, comma 2 sexies, del D. Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte resistente, liquidate in complessivi € 230,00. Agrigento, 19 gennaio 2026. Il Giudice Monocratico Antonino Scaglione
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3866/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGRIGENTO
elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 29120249013117892-000 BOLLO AUTO 2016
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 29120249013117892-000 BOLLO AUTO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in narrativa. Resistente/Appellato: Come in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a Agenzia delle Entrate-Riscossione il 02 dicembre 2024 a mezzo posta Ricorrente_1 Luogo_data_1elettronica certificata, depositato il 09.12.2024, il Sig. , nato e residente a Grotte, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso avverso l'Intimazione di pagamento n. 291.2024.90131178.92/000, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione e notificata a mezzo PEC il 15.10.2024, con cui veniva richiesto il pagamento della somma di € 991,79, in conseguenza dell'omesso pagamento di due cartelle di pagamento, descritte nel dettaglio del debito allegato all'intimazione: Cartella n. 29120210049264936000, notificata il 02/02/2023, con cui si chiedeva il pagamento in favore della Regione Sicilia di tasse automobilistiche ed accessori dell'anno 2016; Cartella n. 29120210057810121000, notificata il 02/02/2023 con cui si chiedeva il pagamento in favore della Regione Sicilia di tasse automobilistiche ed accessori dell'anno 2018. Il ricorrente proponeva i seguenti motivi di impugnazione: 1) nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento sottese;
2) nullità della intimazione di pagamento impugnata – nullità degli atti presupposti per intervenuta decadenza;
3) nullità dell'intimazione di pagamento per omessa e/o irregolare notifica degli atti presupposti;
4) difetto di motivazione e assenza di supporto probatorio. Così concludeva: “VOGLIA Codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Agrigento, dichiarare nulla e annullare con qualsiasi formula o statuizione l'Intimazione di pagamento n. 291 2024 9013117892/000 per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto, dichiarare non dovute le imposte e le sanzioni ivi richieste. Il tutto con richiesta di condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio”. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate il 24 febbraio 2025, con cui preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.14 del D.Lgs.n.546/92, in quanto il ricorrente non aveva provveduto alla chiamata in causa dell'Ente impositore (Regione Sicilia Assessorato all'Economia), nonché il difetto di legittimazione passiva in ordine alla debenza delle somme reclamate per tasse automobilistiche. Contestava la fondatezza dei motivi di ricorso ed adottava le seguenti conclusioni: “PIACCIA All'On. CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO, contrariis reiectis: In via preliminare: Dichiarare inammissibile il ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art.14 del D.Lgs.n.546/92 (mancata chiamata in causa dell'Ente impositore). Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione per tutte le eccezioni che concernono la notifica degli atti presupposti. In via principale: Dichiarare legittima la procedura di riscossione e regolarmente notificata la intimazione di pagamento n. 29120249013117892/000. Condannare il contribuente alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione”. In data 04 gennaio 2026 la parte ricorrente depositava una Memoria Illustrativa. Il giorno 19 gennaio 2026 la controversia veniva trattata in camera di consiglio e posta in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Il ricorso proposto dal Sig. è infondato e va, pertanto, rigettato. Preliminarmente si rileva che non si versa nell'ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 14, comma 6- bis del D. Lgs. n. 546/1992, in quanto il ricorrente ha contestato la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento, costituiti da due cartelle di pagamento emesse pure dall'Agente della Riscossine e non da soggetti diversi, ragione per cui va respinta l'eccezione di inammissibilità (ovvero improcedibilità) del ricorso. Passando all'esame dei motivi di contestazione, per una questione di ordine sistematico va esaminata per prima la censura di nullità dell'intimazione di pagamento per omessa ovvero irregolare notifica delle due cartelle di pagamento presupposte. Il motivo di ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha dimostrato che le cartelle di pagamento n. 29120210049264936000 e n. 29120210057810121000, entrambe sottese all'intimazione di pagamento per cui è processo, sono state ritualmente notificate mediante posta elettronica certificata e consegnate all'indirizzo PEC del Sig. Ricorrente_1. Sono state, infatti prodotte: con riguardo alla "Notifica cartella di pagamento n. 29120210049264936000 Codice Fiscale CF_Ricorrente_1" la “Ricevuta di avvenuta consegna” dell'atto in data 02.02.2023 all'indirizzo PEC Email_3; con riguardo alla "Notifica cartella di pagamento n. 29120210057810121000 Codice Fiscale CF_Ricorrente_1" la “Ricevuta di avvenuta consegna” dell'atto in data 02.02.2023 Email_3all'indirizzo PEC . Per quanto sopra argomentato, la notifica delle due cartelle di pagamento in questione è perfettamente rituale e valida. In proposito va anche rilevato che la parte ricorrente, che ha depositato una Memoria illustrativa, non ha espressamente contestato le affermazioni e la produzione documentale effettuata dalla parte resistente in ordine alla notifica delle cartelle di pagamento sopra indicate, con la conseguenza che possono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 C.p.c.. Ciò detto a proposito della ritualità della notificazione degli atti presupposti, va rigettata, perché priva di fondamento giuridico, la doglianza di nullità dell'impugnata intimazione di pagamento per prescrizione della pretesa tributaria. Dalla valida notificazione delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione di pagamento oggetto di contestazione, come sopra argomentato, e dalla loro mancata impugnazione, per cui si sono rese definitive, deriva che nessuna lagnanza riguardante il merito della debenza delle somme reclamate o ipotetici vizi anteriori alla notifica delle cartelle e degli altri atti sottesi può essere avanzata con il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento, atto conseguente e derivato rispetto agli stessi, nel rispetto del principio dettato dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, tranne che l'atto precedente a quello notificato non sia stato notificato. In altri termini, poiché è stata dimostrata la notifica delle presupposte cartelle di pagamento indicate nel dettaglio del debito, non è consentito proporre oggi quelle eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte con la tempestiva impugnazione delle stesse, resesi definitive per mancata impugnazione, compresa quella non debenza, di decadenza dal potere di accertamento ed intervenuta prescrizione che ipoteticamente potrebbe essersi maturata antecedentemente alla loro notifica. In proposito si rileva che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che un'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi che avrebbero potuto rendere nulla ovvero annullabile la cartella di pagamento presupposta (cfr. Cass. 14 febbraio 2020 n. 3743; Cass. 13 aprile 2018 n. 9219). Da quanto sopra deriva che l'intimazione di pagamento è legittima sotto il detto profilo, non essendo stata preceduta dalla contestazione delle cartelle di pagamento presupposte, di guisa che, in mancanza di impugnazione di queste ultime, la pretesa fiscale è divenuta inoppugnabile (Cass. Civile 08 giugno 2021 n. 15941). Infondata è sempre la censura di intervenuta estinzione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento presupposte all'impugnata intimazione di pagamento per maturata prescrizione. Innanzi tutto va rilevato che le cartelle di pagamento presupposte portano crediti vantati dalla Regione Siciliana per tasse automobilistiche, oltre accessori, riferite agli anni 2016 e 2018. Con riferimento al bollo auto va rilevato che l'Amministrazione Finanziaria può agire per ottenere il pagamento della tassa automobilistica non corrisposta entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento stesso, così come previsto dall'art. 3 del D.L. 06.01.1986 n. 2, convertito nella legge 07.03.1986 n.60, che ha modificato il D.L. 30.12.1982 n. 953, convertito nella Legge 28.02.1983 n.53; cioè l'azione dell'Amministrazione Finanziaria per riscuotere la tassa automobilistica si prescrive in tre anni. Va rilevato ancora che l'art. 2943 Codice Civile afferma che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio, sia di cognizione che conservativo o di esecuzione, ovvero da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (quarto comma articolo citato). Ciò chiarito in punto di diritto va esaminata la fattispecie concreta. Costituendo le (ritualmente) notificate cartelle di pagamento propedeutiche n. 29120210049264936000 e n. 29120210057810121000 valido atto interruttivo del decorrere del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 C.C., ed essendo state entrambe notificate il 02 febbraio 2023 il credito si sarebbe prescritto il 02 febbraio 2026, in quanto dalla notifica dell'atto interruttivo inizia a decorrere un nuovo termine triennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945 C.C., con la conseguenza che alla data di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento (15 ottobre 2024, come ammesso dalla parte ricorrente) alcuna prescrizione del credito tributario era maturata. Infondata è pure la censura di decadenza dal diritto di notifica delle cartelle di pagamento propedeutiche per violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. Come già dedotto, dalla rituale notifica delle cartelle di pagamento e dalla loro mancata impugnazione, per cui esse si sono rese definitive, deriva che nessuna lagnanza riguardante il merito della debenza delle somme reclamate o ipotetici vizi anteriori alla notifica delle cartelle ovvero dell'atto medesimo può essere avanzata con il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento, atto conseguente e derivato rispetto alla cartella di pagamento, nel rispetto del principio dettato dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, tranne che l'atto precedente a quello notificato non sia stato notificato. Infondato è, perciò, il motivo di impugnazione afferente all'invocata decadenza, così come all'intervenuta prescrizione che ipoteticamente potrebbe essersi maturata antecedentemente alla notifica delle cartelle in quanto, si ribadisce, le stesse, non avendo il ricorrente provveduto alla loro tempestiva impugnazione, sono divenute inoppugnabili (Cass. Civile 08 giugno 2021 n. 15941). Si richiama, in questo senso, l'Ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020 pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione, che ha ribadito il principio secondo il quale qualsivoglia eccezione, come quella di prescrizione del credito fiscale maturata precedentemente alla notifica della cartella di pagamento, è assolutamente preclusa con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, secondo il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Conforme: Cassazione, Ordinanza n. 8198/2022. Priva di fondamento, per cui va rigettata, è la censura di nullità dell'impugnata intimazione di pagamento per difetto di motivazione. L'art. 3 della L. 241/1990, nel dettare disposizioni di ordine generale sulla motivazione degli atti amministrativi, dispone che la motivazione degli stessi “deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”, precisando al terzo comma che “se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa si richiama”; tale principio ha trovato conferma, in materia tributaria, nel generale principio affermato dall'art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), il quale espressamente afferma che “... se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”. Ma se il detto principio trova una sua ragione nel caso in cui l'atto richiamato non sia stato notificato al destinatario, ovvero portato comunque alla sua conoscenza, per cui quest'ultimo non ne ha avuto formale conoscenza, lo stesso principio non può essere applicato quando dell'atto richiamato il contribuente abbia avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione. Ed invero con la sentenza n. 407 del 2015 la Corte di Cassazione ha chiarito che l'art.7, comma 1, della legge n. 212/2000, nel prevedere l'obbligo di allegazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria di ogni documento richiamato nella motivazione dell'atto impositivo, “non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione”. Il principio è stato confermato dal Supremo Collegio con la sentenza n. 20943 depositata il 06 agosto 2019. Orbene, nella fattispecie che ci occupa le cartelle di pagamento propedeutiche all'intimazione di pagamento sono state ritualmente notificate, come dimostrato dall'Agente della riscossione e sopra argomentato, per cui non andavano allegate. La doglianza è infondata, per cui va rigettata, anche sotto il profilo che l'intimazione di pagamento contiene i presupposti di fatto (omesso pagamento della cartella di pagamento sottesa) e le ragioni di diritto che hanno condotto alla sua emissione. La Corte di Cassazione, inoltre, con l'Ordinanza n. 10692 dell'11 aprile 2024, ha ribadito il principio secondo cui l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento presupposta, ciò in quanto ai fini della validità della motivazione è sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum, circostanza che si realizza attraverso il riferimento alla cartella esattoriale precedentemente notificata;
in tal modo il debitore ha la facoltà di esercitare il proprio diritto di difesa, sollevando le contestazioni che (eventualmente) ritiene opportune. Essendo il riferimento alla cartella esattoriale già notificata specifico e concreto, esso è in grado di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione, laddove, peraltro, in relazione a un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato, all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. L'Intimazione di pagamento n. 291.2024.90131178.92/000, quindi, è legittima con riguardo alle presupposte due cartelle di pagamento. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della parte ricorrente ed a favore della parte resistente;
le stese si liquidano in complessivi € 230,00, anche a titolo di compenso per l'attività di difesa svolta ed in misura già ridotta ai sensi dell'art. 15, comma 2 sexies, del D. Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte resistente, liquidate in complessivi € 230,00. Agrigento, 19 gennaio 2026. Il Giudice Monocratico Antonino Scaglione