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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/02/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 122/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Carlo Sabatini Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssas Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Rieti, Via Cavour n°9, presso lo studio dell'Avv. Tamara Grimaldi che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato ex art. 83 comma 3 c.p.c. in atti ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio concordatario in data Parte_1 Parte_2
23.08.1970, in Fiamignano (RI), trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune (atto n. 7, P.II,
S. A, Reg/Uff. 1, anno 1970), optando per il regime della comunione dei beni.
Dalla unione coniugale sono nati i figli in data 22.06.1971 e il Persona_1 Persona_2
10.04.1977, ad oggi maggiorenni ed autosufficienti.
L'abitazione coniugale, di proprietà esclusiva della SI.ra è sita in Fiamignano Parte_2
(RI), Fraz. Gamagna, Via Valle Cerasa n.18/a.
Il SI. ercepisce reddito da pensione pari a circa €2.000,00 mensili mentre la SI.ra Parte_1 Parte_2
è casalinga.
1 Seppure nei primi anni il rapporto matrimoniale è risultato felice, da qualche tempo si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Pertanto, allo stato è impossibile per i ricorrenti ricostituire, per incompatibilità caratteriali e profonde incomprensioni, createsi all'interno del loro rapporto di coppia, la comunione spirituale e materiale necessaria per la prosecuzione della relazione coniugale.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 23.1.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, di proprietà della SI.ra , verrà assegnata alla medesima, con i beni mobili ivi Parte_2 contenuti;
3) Il SI. si impegna a trasferire altrove la propria residenza;
Parte_1
4) Il sig. che produce maggiore reddito, si obbliga a corrispondere alla SI.ra , entro il giorno 5 di Parte_1 Parte_2 ogni mese successivo all'omologazione della separazione, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 500,00 (euro cinquecento/00) per dodici mensilità, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento;
5) Le autovetture sopra indicate, già di proprietà del SI. rimarranno nella sua esclusiva disponibilità; Parte_1
6) I coniugi dichiarano di avere, con il presente atto, regolato tra loro ogni altro rapporto e null'altro possono o potranno reciprocamente pretendere l'uno dall'altra;
Con note scritte depositate per l'udienza del 30.1.2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese vista la domanda congiunta delle parti difese da uno stesso difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario in data 23.08.1970, nel Comune di Fiamignano (RI), trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 7, P. II, S. A Reg/Uff. 1, anno 1970;
2 - omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fiamignano (RI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 6.2.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Carlo Sabatini Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssas Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Rieti, Via Cavour n°9, presso lo studio dell'Avv. Tamara Grimaldi che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato ex art. 83 comma 3 c.p.c. in atti ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio concordatario in data Parte_1 Parte_2
23.08.1970, in Fiamignano (RI), trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune (atto n. 7, P.II,
S. A, Reg/Uff. 1, anno 1970), optando per il regime della comunione dei beni.
Dalla unione coniugale sono nati i figli in data 22.06.1971 e il Persona_1 Persona_2
10.04.1977, ad oggi maggiorenni ed autosufficienti.
L'abitazione coniugale, di proprietà esclusiva della SI.ra è sita in Fiamignano Parte_2
(RI), Fraz. Gamagna, Via Valle Cerasa n.18/a.
Il SI. ercepisce reddito da pensione pari a circa €2.000,00 mensili mentre la SI.ra Parte_1 Parte_2
è casalinga.
1 Seppure nei primi anni il rapporto matrimoniale è risultato felice, da qualche tempo si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Pertanto, allo stato è impossibile per i ricorrenti ricostituire, per incompatibilità caratteriali e profonde incomprensioni, createsi all'interno del loro rapporto di coppia, la comunione spirituale e materiale necessaria per la prosecuzione della relazione coniugale.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 23.1.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, di proprietà della SI.ra , verrà assegnata alla medesima, con i beni mobili ivi Parte_2 contenuti;
3) Il SI. si impegna a trasferire altrove la propria residenza;
Parte_1
4) Il sig. che produce maggiore reddito, si obbliga a corrispondere alla SI.ra , entro il giorno 5 di Parte_1 Parte_2 ogni mese successivo all'omologazione della separazione, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 500,00 (euro cinquecento/00) per dodici mensilità, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento;
5) Le autovetture sopra indicate, già di proprietà del SI. rimarranno nella sua esclusiva disponibilità; Parte_1
6) I coniugi dichiarano di avere, con il presente atto, regolato tra loro ogni altro rapporto e null'altro possono o potranno reciprocamente pretendere l'uno dall'altra;
Con note scritte depositate per l'udienza del 30.1.2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese vista la domanda congiunta delle parti difese da uno stesso difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario in data 23.08.1970, nel Comune di Fiamignano (RI), trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 7, P. II, S. A Reg/Uff. 1, anno 1970;
2 - omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fiamignano (RI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 6.2.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
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