CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 05/02/2026, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1871/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
PERLINGIERI ALESSANDRO, Relatore
CECCARELLI NATALIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15225/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
De Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240084928415501 REGISTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 592/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1, Nominativo_1, Nominativo_2, hanno impugnato nella qualità di eredi, con beneficio d'inventario, di Nominativo_3 le cartelle di pagamento n.07120240084928415/501, n.07120240084928415/502 e n.07120240084928415/503 notificate il
16.05.2025 e il 06.06.2025.
Le cartelle sottendono nella loro motivazione, in quanto emesse per l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro suppletiva n.2011-1T-21164000 con il quale l'Ufficio ha recuperato l'imposta di registro dovuta con aliquota ordinaria al 7% (art. 4 punto 1 lettera a) della tariffa parte 1 del dpr 131/86, in relazione all' atto del
Notaio Nominativo_4 stipulato in Napoli in data 03/08/2011 e registrato il 4/8/2011 al n.21164/1T (atto di conferimento di immobili siti in Italia nella soc. estera Società_1 Ltd), pervenuti in eredità da Nominativo_3, già destinatario del predetto avviso di liquidazione, ora in esecuzione nei confronti degli eredi con le predette cartelle che impugnano.
Le ricorrenti hanno esposto che l'avviso di liquidazione, originario della pretesa impositiva, notificato alle originarie parti contraenti, veniva da queste impugnato;
che le parti conseguivano il rigetto dei ricorsi sia di merito che di legittimità, ed eccepiscono ora, innanzi alle cartelle notificate intervenuta l'assenza del presupposto impositivo perchè sostengono che l'atto di conferimento degli immobili nella società è stato dichiarato nullo in forza della declaratoria di nullità dei testamenti dispositivi in capo al Nominativo_3, che li aveva prima conferiti a tassazione nella Società_1 Ltd. Tanto, come da decisione per sentenza della corte di appello di Napoli n.2882/25 del 06/06/2025, e lamentano la violazione dell'art. 8 del
D. Lgs. n. 546/92, per l'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi;
la violazione del principio della solidarietà del debito;
la violazione dell'art. 25 del DPR 602/73 concludendo per chiedere l'accoglimento, con vittoria di spese con attribuzione.
Il ricorso è stato proposto nei confronti dell'AD e dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli che ha dedotto iscritta la pretesa in cartella in quanto derivante da sentenza della CGT, passata definitivamente in giudicato, non rivedibile per l'esecuzione del dovuto;
che i ricorrenti non hanno mai eccepito la pendenza di un parallelo giudizio
(incardinato al cospetto del Tribunale di Napoli e poi presso la Corte di Appello); che il Nominativo_3, è stato dichiarato erede legittimo di Nominativo_5 e, per lui, i suoi anche i successori MA Ricorrente_1 , Nominativo_1 e Nominativo_2; che gli immobili si ritrovino ancora nella titolarità della società inglese;
sulla legittimità delle sanzioni osservano che le stesse scaturiscono dal mancato assolvimento all'avviso suppletivo rimasto inadempiuto;
che l'obbligo di motivazione è soddisfatto dal richiamo all'atto precedente;
e conclude con la richiesta di rigetto e la condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Non si è costituita l'ADER.
Con memorie i ricorrenti lamentano che non possa vantarsi la pretesa nei confronti di una sola parte contrattuale e per l'intero in favore anche degli altri eredi del sig. Nominativo_3; insistono che non si applicherebbe l'art.8 del dlgs.n.472/97 e insistono per una revisione della pretesa deducendo la nullità dell'atto di conferimento o per la riduzione ad 1/8 della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto parzialmente.
Il ricorrente ha contestato che la dichiarazione di nullità di entrambi i testamenti olografi della Sig.ra Nominativo_5
deceduta a Napoli il 16.11.2010, mediante i quali si è attribuito la proprietà dei beni oggetto del loro presupposto impositivo in capo al Nominativo_3 che a sua volta li ha conferiti alla Cnominativo nominativo Ltd, abbia annullato gli effetti della cessione, ai fini esecutivi, in capo agli eredi destinatari delle cartelle.
Eppure non ha evidenziato che, aperta la successione al decesso della nominativo, la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 5096/2024 ha comunque statuito Nominativo_3 degno a succedere nella misura di 1/8 dell'asse ereditario.
Consegue che - anche se il medesimo ha trasferito ex-ante la totalità dei diritti di proprietà dei beni oggetto della pretesa in luogo di quelli che avrebbe potuto cedere a seguito degli effetti dell'annullamento dei testamenti e in diversa misura (giusta sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 5096/2024) - ai sensi dell'art 57 del TUR, l'avviso di liquidazione, per la richiesta dell'imposta prima determinata sull'intero, conserva piena efficacia esecutiva sull'intero a seguito delle sentenze di merito che ne hanno legittimato l'imposizione.
Tanto anche perché in giudizio non si sono evidenziate azioni di rivendica della proprietà di quota da parte degli altri eredi del Nominativo_3, aventi diritto sul conferimento della cessione degli immobili (art. 948 cc), nei confronti della Società_1 Ltd.
Consegue, pertanto, la salvezza degli effetti degli atti impositivi posti in esecuzione nei confronti di tutti gli eredi con l'emissione delle cartelle, ex art. 65 DPR 600/73 comma 1.
Infine, per le sanzioni queste non sono dovute dagli eredi perché le sanzioni hanno natura strettamente personale e si estinguono con la morte del contribuente, (ex art 8 d. lgs 472/97), per intrasmissibilità in assoluto dell'obbligo, sia in relazione all'atto principale non ottemperato dal de cuius, che in relazione e per gli effetti conseguenti alla impugnativa dell'atto in capo agli eredi.
In ultimo la motivazione della cartella rispecchia il contenuto “per relationem” voluto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000, nei suoi elementi essenziali, e i ricorrenti hanno dato prova di conoscerne ampiamente i contenuti della cartella ai fini dell'opposizione.
P.Q.M.
la Corte accoglie parzialmete il ricorso nei sensi di cui in motivazione e lo rigetta nel resto;
compensa le spese.
Napoli, 15 gennaio 2026
Il Giudice estensore Il Presidente
dr. Alessandro Perlingieri dr. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
PERLINGIERI ALESSANDRO, Relatore
CECCARELLI NATALIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15225/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
De Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240084928415501 REGISTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 592/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1, Nominativo_1, Nominativo_2, hanno impugnato nella qualità di eredi, con beneficio d'inventario, di Nominativo_3 le cartelle di pagamento n.07120240084928415/501, n.07120240084928415/502 e n.07120240084928415/503 notificate il
16.05.2025 e il 06.06.2025.
Le cartelle sottendono nella loro motivazione, in quanto emesse per l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro suppletiva n.2011-1T-21164000 con il quale l'Ufficio ha recuperato l'imposta di registro dovuta con aliquota ordinaria al 7% (art. 4 punto 1 lettera a) della tariffa parte 1 del dpr 131/86, in relazione all' atto del
Notaio Nominativo_4 stipulato in Napoli in data 03/08/2011 e registrato il 4/8/2011 al n.21164/1T (atto di conferimento di immobili siti in Italia nella soc. estera Società_1 Ltd), pervenuti in eredità da Nominativo_3, già destinatario del predetto avviso di liquidazione, ora in esecuzione nei confronti degli eredi con le predette cartelle che impugnano.
Le ricorrenti hanno esposto che l'avviso di liquidazione, originario della pretesa impositiva, notificato alle originarie parti contraenti, veniva da queste impugnato;
che le parti conseguivano il rigetto dei ricorsi sia di merito che di legittimità, ed eccepiscono ora, innanzi alle cartelle notificate intervenuta l'assenza del presupposto impositivo perchè sostengono che l'atto di conferimento degli immobili nella società è stato dichiarato nullo in forza della declaratoria di nullità dei testamenti dispositivi in capo al Nominativo_3, che li aveva prima conferiti a tassazione nella Società_1 Ltd. Tanto, come da decisione per sentenza della corte di appello di Napoli n.2882/25 del 06/06/2025, e lamentano la violazione dell'art. 8 del
D. Lgs. n. 546/92, per l'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi;
la violazione del principio della solidarietà del debito;
la violazione dell'art. 25 del DPR 602/73 concludendo per chiedere l'accoglimento, con vittoria di spese con attribuzione.
Il ricorso è stato proposto nei confronti dell'AD e dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli che ha dedotto iscritta la pretesa in cartella in quanto derivante da sentenza della CGT, passata definitivamente in giudicato, non rivedibile per l'esecuzione del dovuto;
che i ricorrenti non hanno mai eccepito la pendenza di un parallelo giudizio
(incardinato al cospetto del Tribunale di Napoli e poi presso la Corte di Appello); che il Nominativo_3, è stato dichiarato erede legittimo di Nominativo_5 e, per lui, i suoi anche i successori MA Ricorrente_1 , Nominativo_1 e Nominativo_2; che gli immobili si ritrovino ancora nella titolarità della società inglese;
sulla legittimità delle sanzioni osservano che le stesse scaturiscono dal mancato assolvimento all'avviso suppletivo rimasto inadempiuto;
che l'obbligo di motivazione è soddisfatto dal richiamo all'atto precedente;
e conclude con la richiesta di rigetto e la condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Non si è costituita l'ADER.
Con memorie i ricorrenti lamentano che non possa vantarsi la pretesa nei confronti di una sola parte contrattuale e per l'intero in favore anche degli altri eredi del sig. Nominativo_3; insistono che non si applicherebbe l'art.8 del dlgs.n.472/97 e insistono per una revisione della pretesa deducendo la nullità dell'atto di conferimento o per la riduzione ad 1/8 della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto parzialmente.
Il ricorrente ha contestato che la dichiarazione di nullità di entrambi i testamenti olografi della Sig.ra Nominativo_5
deceduta a Napoli il 16.11.2010, mediante i quali si è attribuito la proprietà dei beni oggetto del loro presupposto impositivo in capo al Nominativo_3 che a sua volta li ha conferiti alla Cnominativo nominativo Ltd, abbia annullato gli effetti della cessione, ai fini esecutivi, in capo agli eredi destinatari delle cartelle.
Eppure non ha evidenziato che, aperta la successione al decesso della nominativo, la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 5096/2024 ha comunque statuito Nominativo_3 degno a succedere nella misura di 1/8 dell'asse ereditario.
Consegue che - anche se il medesimo ha trasferito ex-ante la totalità dei diritti di proprietà dei beni oggetto della pretesa in luogo di quelli che avrebbe potuto cedere a seguito degli effetti dell'annullamento dei testamenti e in diversa misura (giusta sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 5096/2024) - ai sensi dell'art 57 del TUR, l'avviso di liquidazione, per la richiesta dell'imposta prima determinata sull'intero, conserva piena efficacia esecutiva sull'intero a seguito delle sentenze di merito che ne hanno legittimato l'imposizione.
Tanto anche perché in giudizio non si sono evidenziate azioni di rivendica della proprietà di quota da parte degli altri eredi del Nominativo_3, aventi diritto sul conferimento della cessione degli immobili (art. 948 cc), nei confronti della Società_1 Ltd.
Consegue, pertanto, la salvezza degli effetti degli atti impositivi posti in esecuzione nei confronti di tutti gli eredi con l'emissione delle cartelle, ex art. 65 DPR 600/73 comma 1.
Infine, per le sanzioni queste non sono dovute dagli eredi perché le sanzioni hanno natura strettamente personale e si estinguono con la morte del contribuente, (ex art 8 d. lgs 472/97), per intrasmissibilità in assoluto dell'obbligo, sia in relazione all'atto principale non ottemperato dal de cuius, che in relazione e per gli effetti conseguenti alla impugnativa dell'atto in capo agli eredi.
In ultimo la motivazione della cartella rispecchia il contenuto “per relationem” voluto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000, nei suoi elementi essenziali, e i ricorrenti hanno dato prova di conoscerne ampiamente i contenuti della cartella ai fini dell'opposizione.
P.Q.M.
la Corte accoglie parzialmete il ricorso nei sensi di cui in motivazione e lo rigetta nel resto;
compensa le spese.
Napoli, 15 gennaio 2026
Il Giudice estensore Il Presidente
dr. Alessandro Perlingieri dr. Michelangelo Petruzziello