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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 03/02/2026, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1581/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUGINI TIZIANA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1291/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401448999 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401448999 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401448999 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401448999 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401448999 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401448999 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/01/2025 Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401448999, emesso da AMA S.p.A. in data 28/10/2024 e notificato alla ricorrente il 12/11/2024 per l'importo di € 820,00 relativamente all'immobile sito in Roma (RM), Indirizzo_1 per le annualità 2018-febbraio 2022 per omessa dichiarazione.
Il Comune di Roma Capitale, benchè regolarmente notiziato del ricorso, non si costituiva né faceva pervenire memorie e/o controdeduzioni.
All'udienza del 28 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401448999, emesso da AMA S.p.A. in data 28/10/2024 e notificato alla ricorrente il 12/11/2024 per l'importo di € 820,00 relativamente all'immobile sito in Roma (RM), Indirizzo_1 per le annualità 2018-febbraio 2022 per omessa dichiarazione.
Sostiene la contribuente la non debenza delle somme richieste avendo provveduto al pagamento delle stesse il marito Nominativo_1 dal 2017 fino al primo semestre dell'anno 2021 quando l'immobile è stato riconsegnato al proprietario (1/7/21).
Il Comune di Roma non si costituiva né faceva pervenire proprie argomentazioni al fine di contrastare specifiche contestazioni in ordine alla debenza delle somme richieste.
Per tale motivo il ricorso deve ritenersi fondato con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Roma, definendo il giudizio in epigrafe indicato (n. 1291/2025
R.G.R.):
1) Accoglie il ricorso;
2) Condanna il Comune di Roma al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio il cui importo si liquida in euro 270,00 (duecentosettanta), per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA, se dovut, da liquidarsi in favore dell'avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa Tiziana Cugini
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUGINI TIZIANA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1291/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401448999 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401448999 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401448999 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401448999 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401448999 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401448999 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/01/2025 Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401448999, emesso da AMA S.p.A. in data 28/10/2024 e notificato alla ricorrente il 12/11/2024 per l'importo di € 820,00 relativamente all'immobile sito in Roma (RM), Indirizzo_1 per le annualità 2018-febbraio 2022 per omessa dichiarazione.
Il Comune di Roma Capitale, benchè regolarmente notiziato del ricorso, non si costituiva né faceva pervenire memorie e/o controdeduzioni.
All'udienza del 28 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401448999, emesso da AMA S.p.A. in data 28/10/2024 e notificato alla ricorrente il 12/11/2024 per l'importo di € 820,00 relativamente all'immobile sito in Roma (RM), Indirizzo_1 per le annualità 2018-febbraio 2022 per omessa dichiarazione.
Sostiene la contribuente la non debenza delle somme richieste avendo provveduto al pagamento delle stesse il marito Nominativo_1 dal 2017 fino al primo semestre dell'anno 2021 quando l'immobile è stato riconsegnato al proprietario (1/7/21).
Il Comune di Roma non si costituiva né faceva pervenire proprie argomentazioni al fine di contrastare specifiche contestazioni in ordine alla debenza delle somme richieste.
Per tale motivo il ricorso deve ritenersi fondato con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Roma, definendo il giudizio in epigrafe indicato (n. 1291/2025
R.G.R.):
1) Accoglie il ricorso;
2) Condanna il Comune di Roma al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio il cui importo si liquida in euro 270,00 (duecentosettanta), per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA, se dovut, da liquidarsi in favore dell'avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa Tiziana Cugini