CASS
Sentenza 15 settembre 2022
Sentenza 15 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/09/2022, n. 33989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33989 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SS HO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/12/2021 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette/sentite le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato BUSSINELLO ROBERTO del foro di VERONA in difesa di SS HO. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 33989 Anno 2022 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 07/04/2022 RITENUTO IN FATTO 1. RO MA, a mezzo del difensore, ricorre avverso l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Venezia ha rigettato il suo ricorso confermando l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Verona applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 73 commi 1-bis e 4, e 80 comma 2, d.P.R. 309/90, in concorso con altro soggetto. 2. Il RO era stato osservato accompagnare, con il proprio furgone, il coindagato NZ EN (da tempo sotto indagine perché ritenuto coinvolto in un traffico di consistenti partite di marijuana che gli venivano recapitate, per il tramite di corrieri, dalla Sardegna) a prelevare il carico di stupefacente poi sottoposto a sequestro e ad aiutare l'amico a caricare, sul furgone, l'ingente quantitativo di sostanza, contenuto in varie scatole, a loro volta imballate in un unico, voluminoso involucro. In occasione delle spontanee dichiarazioni rese agli investigatori che avevano proceduto al suo arresto - dichiarazioni poi confermate in sede di interrogatorio effettuato in udienza di convalida -, il NZ ha dettagliatamente ricostruito le operazioni di approvvigionamento dello stupefacente, fornendo precise informazioni sul gestore dei traffici con il quale si era prestato, in cambio di denaro, a cooperare nella ricezione della droga e, quanto al carico di stupefacente che da ultimo si accingeva a trasportare al momento del proprio arresto, ha precisato trattarsi di una fornitura che si era recato a prelevare con il coindagato, il quale si era prestato a fornirgli ausilio in cambio della somma di circa mille euro. 3. Due i motivi di doglianza. 3.1 Con il primo, si deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza e/o violazione di legge in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Non si è tenuto conto delle circostanze di fatto, come confermate altresì dal coimputato, né vi è stata una corretta valutazione degli elementi indicati durante tutto l'iter procedurale. Non risulta in alcun modo confermata la consapevole partecipazione al fatto del RO che si è semplicemente trovato a svolgere un incarico in sostituzione di altro soggetto. Le dichiarazioni rese dal coimputato, così come valutate dal Tribunale del riesame, non coincidono con le indagini svolte dalla p.g. operante che di fatto non le ha avvallate. 3.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta violazione di legge in ordine alle esigenze cautelari, con riguardo al pericolo di reiterazione, ove si consideri che la stessa relazione di p.g. definisce l'indagato soggetto sconosciuto, così smentendo la sua appartenenza al circuito dell'illecito traffico. 2 3. Il Procuratore Generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Giova rammentare, in punto di diritto, che «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; in senso conforme, tra le numerose, v. già in precedenza Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» e, più recentemente, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito»). 3 3. Deve altresì ricordarsi, quanto alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura in corso, che, secondo l'orientamento di legittimità, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive della persona sottoposta a misura cautelare, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli Franco, Rv. 276976; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). L'insussistenza delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) - al pari dell'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.)- è, quindi, rilevabile in Cassazione soltanto qualora si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica e i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato;
il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti. 4. Circoscritto nei suddetti termini l'ambito dello scrutinio di legittimità, il Collegio rileva che il ricorso si sviluppa sull'inammissibile piano del fatto, proponendo una ricostruzione alternativa della vicenda, a fronte di una motivazione del tutto immune dai dedotti vizi. Con riguardo alla gravità indiziaria, l'ordinanza impugnata ha osservato come le dichiarazioni auto ed etero accusatorie del NZ fossero puntuali e coerenti con quanto già riscontrato dagli investigatori con riferimento a precedenti spedizioni e con il sequestro, presso l'abitazione del NZ, di ulteriori, consistenti, quantitativi delle medesime tipologie di sostanze stupefacenti e, infine, con specifico riferimento alla posizione del coindagato RO, del tutto attendibili, in quanto non ispirate da finalità ritorsive di sorta, oltre che pienamente riscontrate dal rinvenimento, sulla persona del predetto RO, dell'importo di euro 985 in contanti, del tutto coerente con la somma indicata dal NZ come il corrispettivo versato per la collaborazione. Il Tribunale offre anche congrua spiegazione (p. 3) - cui si fa rinvio -sulla ragione per la quale le contrarie considerazioni difensive - secondo cui le dichiarazioni rese dal medesimo NZ in ordine alla consapevolezza della presenza della droga negli involucri non si riferirebbero al coindagato RO, bensì a AR LO (ovverosia il soggetto al quale lo stesso NZ, secondo 4 Il Consigliere estensore Il Presidente quanto dal medesimo riferito, si sarebbe in prima battuta rivolto per chiedere aiuto per il trasporto, ricevendo l'assenso alla richiesta di cooperazione, poi seguito dalla comunicazione di un impedimento e dalla contestuale indicazione, quale sostituto, del RO) - non trovano conforto né nella piena interpretazione della narrazione del propalante, né nella logica delle cose. La motivazione è adeguata, nel senso più sopra ricordato, anche in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari che il Tribunale fa discendere dal dall'essersi il ricorrente prestato a cooperare nel recupero e nel successivo trasporto di una tanto consistente partita di sostanza stupefacente, in cambio di denaro (essendo stato il RO evidentemente considerato come soggetto affidabile per lo svolgimento di un incarico così delicato): detta disponibilità, secondo l'ordinanza impugnata, costituisce circostanza univocamente sintomatica del ricorrere di un concreto pericolo di reiterazione criminosa specifica. 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 7 aprile 2022
lette/sentite le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato BUSSINELLO ROBERTO del foro di VERONA in difesa di SS HO. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 33989 Anno 2022 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 07/04/2022 RITENUTO IN FATTO 1. RO MA, a mezzo del difensore, ricorre avverso l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Venezia ha rigettato il suo ricorso confermando l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Verona applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 73 commi 1-bis e 4, e 80 comma 2, d.P.R. 309/90, in concorso con altro soggetto. 2. Il RO era stato osservato accompagnare, con il proprio furgone, il coindagato NZ EN (da tempo sotto indagine perché ritenuto coinvolto in un traffico di consistenti partite di marijuana che gli venivano recapitate, per il tramite di corrieri, dalla Sardegna) a prelevare il carico di stupefacente poi sottoposto a sequestro e ad aiutare l'amico a caricare, sul furgone, l'ingente quantitativo di sostanza, contenuto in varie scatole, a loro volta imballate in un unico, voluminoso involucro. In occasione delle spontanee dichiarazioni rese agli investigatori che avevano proceduto al suo arresto - dichiarazioni poi confermate in sede di interrogatorio effettuato in udienza di convalida -, il NZ ha dettagliatamente ricostruito le operazioni di approvvigionamento dello stupefacente, fornendo precise informazioni sul gestore dei traffici con il quale si era prestato, in cambio di denaro, a cooperare nella ricezione della droga e, quanto al carico di stupefacente che da ultimo si accingeva a trasportare al momento del proprio arresto, ha precisato trattarsi di una fornitura che si era recato a prelevare con il coindagato, il quale si era prestato a fornirgli ausilio in cambio della somma di circa mille euro. 3. Due i motivi di doglianza. 3.1 Con il primo, si deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza e/o violazione di legge in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Non si è tenuto conto delle circostanze di fatto, come confermate altresì dal coimputato, né vi è stata una corretta valutazione degli elementi indicati durante tutto l'iter procedurale. Non risulta in alcun modo confermata la consapevole partecipazione al fatto del RO che si è semplicemente trovato a svolgere un incarico in sostituzione di altro soggetto. Le dichiarazioni rese dal coimputato, così come valutate dal Tribunale del riesame, non coincidono con le indagini svolte dalla p.g. operante che di fatto non le ha avvallate. 3.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta violazione di legge in ordine alle esigenze cautelari, con riguardo al pericolo di reiterazione, ove si consideri che la stessa relazione di p.g. definisce l'indagato soggetto sconosciuto, così smentendo la sua appartenenza al circuito dell'illecito traffico. 2 3. Il Procuratore Generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Giova rammentare, in punto di diritto, che «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; in senso conforme, tra le numerose, v. già in precedenza Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» e, più recentemente, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito»). 3 3. Deve altresì ricordarsi, quanto alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura in corso, che, secondo l'orientamento di legittimità, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive della persona sottoposta a misura cautelare, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli Franco, Rv. 276976; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). L'insussistenza delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) - al pari dell'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.)- è, quindi, rilevabile in Cassazione soltanto qualora si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica e i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato;
il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti. 4. Circoscritto nei suddetti termini l'ambito dello scrutinio di legittimità, il Collegio rileva che il ricorso si sviluppa sull'inammissibile piano del fatto, proponendo una ricostruzione alternativa della vicenda, a fronte di una motivazione del tutto immune dai dedotti vizi. Con riguardo alla gravità indiziaria, l'ordinanza impugnata ha osservato come le dichiarazioni auto ed etero accusatorie del NZ fossero puntuali e coerenti con quanto già riscontrato dagli investigatori con riferimento a precedenti spedizioni e con il sequestro, presso l'abitazione del NZ, di ulteriori, consistenti, quantitativi delle medesime tipologie di sostanze stupefacenti e, infine, con specifico riferimento alla posizione del coindagato RO, del tutto attendibili, in quanto non ispirate da finalità ritorsive di sorta, oltre che pienamente riscontrate dal rinvenimento, sulla persona del predetto RO, dell'importo di euro 985 in contanti, del tutto coerente con la somma indicata dal NZ come il corrispettivo versato per la collaborazione. Il Tribunale offre anche congrua spiegazione (p. 3) - cui si fa rinvio -sulla ragione per la quale le contrarie considerazioni difensive - secondo cui le dichiarazioni rese dal medesimo NZ in ordine alla consapevolezza della presenza della droga negli involucri non si riferirebbero al coindagato RO, bensì a AR LO (ovverosia il soggetto al quale lo stesso NZ, secondo 4 Il Consigliere estensore Il Presidente quanto dal medesimo riferito, si sarebbe in prima battuta rivolto per chiedere aiuto per il trasporto, ricevendo l'assenso alla richiesta di cooperazione, poi seguito dalla comunicazione di un impedimento e dalla contestuale indicazione, quale sostituto, del RO) - non trovano conforto né nella piena interpretazione della narrazione del propalante, né nella logica delle cose. La motivazione è adeguata, nel senso più sopra ricordato, anche in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari che il Tribunale fa discendere dal dall'essersi il ricorrente prestato a cooperare nel recupero e nel successivo trasporto di una tanto consistente partita di sostanza stupefacente, in cambio di denaro (essendo stato il RO evidentemente considerato come soggetto affidabile per lo svolgimento di un incarico così delicato): detta disponibilità, secondo l'ordinanza impugnata, costituisce circostanza univocamente sintomatica del ricorrere di un concreto pericolo di reiterazione criminosa specifica. 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 7 aprile 2022