Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/02/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3106/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 3106/2022 Giudice dott. Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 12 febbraio 2025 E' presente per il sig. l'Avv. Giovanni Colacurcio che - Parte_1 nell'impugnare e contestare ogni avverso dedotto e prodotto e nel ribadire che, a differenza di quanto sostenuto dal precedente Titolare del ruolo non è stata impugnata dinanzi al Giudice adito la parte della cartella con la quale veniva richiesto il pagamento del contributo unificato (la pretesa è stata correttamente impugnata dinanzi a al Giudice Tributario) - si riporta all'atto introduttivo del presente giudizio ed alle memorie depositate in data 06.12.2022 – atti che si abbiano qui per integralmente ripetuti e trascritti – chiedendone l'integrale accoglimento con vittoria di spese ed onorari di causa con attribuzione.. Pertanto, dopo che il difensore presente ha concluso, questo giudice, in assenza del difensore suddetto, nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 12 febbraio 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 3106 /2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo “e vertente TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Vicolauro Starze 5 (CF: , rappresentato e difeso giusta mandato a C.F._1 margine dell'atto di citazione dall'Avv. Giovanni Colacurcio (c.f. ) e CodiceFiscale_2 unitamente al quale elettivamente domicilia in Serino alla via Terminio 48;
1
- Attore
– E
nonché – Corte d'appello di Controparte_1 Controparte_2
LA, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia in Napoli, alla Via Armando Diaz
n.11 c.f. ; P.IVA_1
- Convenuti - E
, in persona del legale rapp.te pt. Via Antonio da ON
Recanate, 1, 20124 LA;
- convenuto contumace
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
Con Atto di citazione ha proposto Opposizione alla intimazione di Parte_1 pagamento n. 068 2022 901759 58 25000 notificata in data 30.07.2022 dall'
[...]
, Agente della Riscossione di LA e alla sottesa cartella di Controparte_4 pagamento n. 068 2012 0180087940000, alla cartella di pagamento n. 068 2014
0088657477000 e alla cartella di pagamento 068 20190033031155000, nella parte in cui l' richiedeva il pagamento della somma pari ad euro 137,36 Controparte_1 (oltre interessi di mora fino all'effettivo pagamento ed oneri di riscossione sulle ulteriori somme a titolo d'interesse ) per un debito risalente all'anno 2012 verso l' ON (ente impositore); nella parte in cui l' richiedeva
[...] Controparte_1 il pagamento della somma pari a euro 136,57 (oltre interessi di mora fino all'effettivo pagamento ed oneri di riscossione sulle ulteriori somme a titolo d'interesse )per un debito risalente all'anno 2014 verso l'Ordine dei RD (ente impositore); e nella parte in cui l' richiedeva il pagamento di euro 44.045,68 (oltre interessi Controparte_1 di mora fino all'effettivo pagamento ed oneri di riscossione sulle ulteriori somme a titolo d'interesse ) per un debito risalente all'anno 2010 a titolo di spese processuali, interessi ed oneri di riscossione verso la Corte d'appello di LA L'opponente premetteva: che in data 30.07.2022 l' , Controparte_5 Agente della Riscossione di LA gli notificava l'intimazione di pagamento n. 068 2022 901759 58 25000 con la quale intimava il pagamento, nel termine di 5 giorni, della complessiva somma 61.022,48 oltre interessi di mora fino all'effettivo pagamento ed oneri di riscossione sulle ulteriori somme a titolo d'interesse; secondo l'assunto dell' , il debito Controparte_4 era dovuto a cagione dell'omesso pagamento della Cartella di pagamento n. 06820120180087940000 (presuntamente) notificata in data 25.03.2015 per un debito pari ad 137,36 che si sostiene esistente nei confronti dell' ON CP_3
2
[...] R.G. n. 3106/2022
risalente all'anno 2012, Cartella di pagamento n. 06820120206235904000 (presuntamente) notificata in data 25.03.2015 per un debito pari ad euro 305,06 che si sostiene esistente nei confronti del e del , a titolo di contravvenzione a codice Controparte_7 Controparte_8 della Strada, Cartella di pagamento n. 06820120213533871000 (presuntamente) notificata in data 25.03.2015 per un debito pari ad euro 803,71 che si sostiene esistente nei confronti della
Regione RD a seguito di mancato pagamento tassa automobilistica 2007, Cartella di pagamento n. 06820130004594592000 (presuntamente) notificata in data 25.03.2015 per un debito pari ad euro 145,78 che si sostiene esistente nei confronti del Controparte_9 per contravvenzione al codice della strada risalente all'anno 2011; Cartella di pagamento n. 06820130136357808000 (presuntamente) notificata in data 22.4.2013 per un debito pari ad euro 1752,63 che si sostiene esistente nei confronti del per contravvenzioni Controparte_8 al codice della strada risalenti agli anni 2009 e 2010; Cartella di pagamento n.
06820130147372038000 (presuntamente) notificata in data 25.03.2015 per un debito pari ad euro 127,94 che si sostiene esistente nei confronti della Direzione Provinciale di Monza Brianza
– Ufficio territoriale di Monza a titolo di imposta di registro per l'anno 2005; Cartella di pagamento n. 06820130175474820000 (presuntamente) notificata in data 16.03.2014 per un debito pari ad euro 321,06 che si sostiene esistente nei confronti di Uff. risorse CP_10 economiche e contravvenzioni per violazione del codice della strada, risalente all' anno 2010; Cartella di pagamento n. 0682013021408700600 (presuntamente) notificata in data 22.05.2014 per un debito pari ad euro 303,25 che si sostiene esistente nei confronti di Uff. CP_10 risorse economiche e contravvenzioni per violazione del codice della strada, risalente all' anno
2010; Cartella di pagamento n. 06820140005871814000 (presuntamente) notificata in data
20.06.2014 per un importo pari ad euro 637,96 che si sostiene esistente nei confronti del per contravvenzioni al codice della strada risalente all' 2010; Cartella di Controparte_11 pagamento n. 068201400052851770000 (presuntamente) notificata in data 16.07.2014 per un debito pari ad euro 312,31 che si sostiene esistente nei confronti del per Controparte_11 contravvenzioni al codice della strada risalente all' 2011; Cartella di pagamento n.
068201400886574477000 (presuntamente) notificata in data 25.02.2015 per un debito pari a 136,57 euro che si sostiene esistente nei confronti dell' ON risalente all'anno 2014; Cartella di pagamento n. 06820180019499773000 (presuntamente) notificata in data 11.09.2018 per un debito pari ad euro 537,19 che si sostiene esistente nei confronti del per contravvenzione al codice della Strada Controparte_12 risalente all'anno 2015; Cartella di pagamento n. 0682019003303115500 (presuntamente) notificata in data 27.08.2019 per un debito pari ad euro 55.348,41 che si sostiene esistente nei confronti della Corte d'appello di LA risalente all'anno 2010 di cui euro 44.045,68 a titolo di spese processuali (euro 40.117,53 + euro 1.435,00 a titolo di interessi di mora+ euro 2.493,15 per oneri di riscossione) ,euro 9.883,29 a titolo di imposta di registro , ed euro 1.413,56 a titolo di contributo unificato. L'opponente precisava che l'intimazione di pagamento non fosse stata proceduta dalla notificazione di alcuna cartella di pagamento e /o comunque da alcun atto prodromico ovvero le cartelle di pagamento non erano mai state conosciute.
Avverso la intimazione di pagamento n. 068 2022 901759 58 25000 notificata in data 30.07.2022 dall' di LA e alla Controparte_13 sottesa cartella di pagamento n. 068 2012 0180087940000, alla cartella di pagamento n. 068
2014 0088657477000 e alla cartella di pagamento 068 20190033031155000 precisamente limitatamente a quanto previsto a titolo di spese processuali, egli intendeva proporre opposizione, premettendo la sussistenza della giurisdizione ordinaria relativamente alle cartelle di pagamento relative a spese processuali, così come a somme dovute alla CP_14
[...] Quindi l'opponente, quindi, contestava: “Preliminarmente. Nullità degli atti di riscossione per incompetenza territoriale Agente della Riscossione, Violazione art. 12 e 24 DPR 600/1973 , Carenza di potere Agente della Riscossione.”, lamentando che l'atto impugnato
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fosse stato emesso dall' in persona del legale rapp.te p.t con Controparte_4 sede in LA al Viale dell'Innovazione n. 1 /b e non già dal competente Ufficio , CP_8 in virtù della correlazione tra l'ambito territoriale di operatività del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente, in conformità a quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del d.P.R.
n. 602 del 1973, mentre egli risiedeva da anni in LI NA (AV); “3. Nullità per omessa notifica cartella di pagamento”, non essendo stata la intimazione proceduta dalla notificazione della cartella di pagamento n. 068 2012 0180087940000, della cartella di pagamento n. 068
2014 0088657477000 e della cartella di pagamento 068 20190033031155000, la mancata notificazione delle dette cartelle di pagamento comportava un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge e, dunque, la nullità dell'intimazione n. 068 2022 901759 58 25000; “4. Nullità delle cartelle di pagamento prodromiche per omessa notifica.”, lamentando che la cartella di pagamento n. 068 2012 0180087940000, la cartella di pagamento n. 068 2014
0088657477000 e la cartella di pagamento 068 20190033031155000 fossero nulle per difetto di notifica, non essendo mai pervenute a propria conoscenza;
“5. Difetto di motivazione, violazione del diritto di difesa, violazione art. 1 e art. 6 DM 321/99; violazione art. 25 DPR 602/73 ssmmii;
violazione art. 3 Legge 241/90”, lamentando che l'intimazione di pagamento n. 068 2022 901759 58 25000 fosse nulla e/o comunque annullabile per difetto di motivazione, essendo la stessa priva di ogni informazione e motivazione, in violazione degli artt. 1 e 6 del DM 321/99 disciplinanti il contenuto minimo di cui deve essere dotata la cartella di pagamento nonché in violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito;
“6. Nullità intimazione di pagamento e della sottesa cartella di pagamento n. 0682019003303115500– carenza di potere per la formazione del ruolo”, eccependo la nullità della intimazione in oggetto e della sottesa cartella di pagamento 0682019003303115500 per carenza di potere del soggetto che aveva emesso il ruolo, ai sensi della “Convenzione tra ed Equitalia giustizia S.p.a. Controparte_2 per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, ai sensi dell'art. 1, commi 367 ss, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “il soggetto che ex lege titolare del potere di procedere alla formazione del ruolo era la società Equitalia Giustizia;
“7. Assenza titolo della pretesa;
prescrizione, estinzione del debito pari ad euro 44.045,68.”, eccependo che la intimazione n. 068 2022 901759 58 25000 e la sottesa cartella di pagamento n. 06820190033031155000 fossero illegittime nella parte in cui riportavano un debito pari ad euro 44.045.68 oltre successi interessi di mora ed oneri di riscossione, presuntamente dovuto a titolo di spese di Giustizia, eccependo che alcuna somma fosse dovuta alla Corte d'appello di LA, che il credito sorgeva ed era certo nell'an e nel quantum, già nell'anno 2010, mentre la notificazione della intimazione avveniva solo nell'anno 2022 e quindi ben oltre ogni termine prescrizionale;
“8. Violazione Testo Unico in materia di spese di giustizia. Violazione art. 25 DPR 602/73, Decadenza spese di giustizia”, poiché il credito sorgeva ed era certo nell'an e nel quanto già nell'anno 2010, pertanto nel 2022, quando cioè l'Agente della riscossione procedeva alla notificazione della intimazione, lo stesso era già decaduto da ogni potere di azione;
“9. Assenza debito nei confronti dell' ON
, eccependo la illegittimità della intimazione n. 0682022 901759 58 25000 e
[...] delle sottese cartelle di pagamento n. 0682012 0180087940000 e n. 06820140088657477000
(giammai conosciute) e dei connessi e presupposti ruoli nella parte in cui queste indicavano la sussistenza di un debito nei confronti dell' per l'anno 2012 e 2014, poiché ON alcuna somma era dovuta;
“10. Prescrizione, Estinzione del debito pari ad euro 273,93 nei confronti dell' , eccependo la illegittimità della intimazione n. 0682022 ON 9017595825000 nella parte in cui indicava un debito nei confronti dell' ON della pari ad euro 137,36 risalente all'anno 2012 e pari ad euro 136,57 per l'anno CP_3
2014, oltre interessi e successivi oneri di riscossione, eccependo la intervenuta prescrizione quinquennale del credito in riscossione. L'attore proponeva le seguenti conclusioni “Voglia Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto In via preliminare ed inaudita altera parte sospendere, immediatamente
4 R.G. n. 3106/2022
e prima della udienza di comparazione, l'efficacia esecutiva della intimazione di pagamento n.
. 068 2022 901759 58 25000 notificata in data 30.07.2022 dall' Controparte_4
, Agente della Riscossione di LA nella parte in cui l'
[...] Controparte_1
richiede il pagamento della somma pari ad euro 137,36 (oltre interessi di mora fino
[...] all'effettivo pagamento ed oneri di riscossione sulle ulteriori somme a titolo d'interesse ) per un debito che si assume risalente all'anno 2012 del sig verso l' Parte_1 CP_3 della (ente impositore); nella parte in cui l'
[...] CP_3 Controparte_1
richiede il pagamento della somma pari a euro 136,57 (oltre interessi di mora fino
[...] all'effettivo pagamento ed oneri di riscossione sulle ulteriori somme a titolo d'interesse )per un debito che si assume risalente all'anno 2014 del sig. verso l'Ordine dei Parte_1 RD (ente impositore); e nella parte in cui l' richiede Controparte_1 il pagamento di euro 44.045,68 (oltre interessi di mora fino all'effettivo pagamento ed oneri di riscossione sulle ulteriori somme a titolo d'interesse ) per un debito che si assume risalente all'anno 2010 a titolo di specie processuali, interessi ed oneri di riscossione verso la Corte d'appello di LA - sempre in via preliminare sospendere, l'efficacia esecutiva, per le ragioni indicate in fatto e diritto, della intimazione di pagamento n.. 068 2022 901759 58 25000 notificata in data 30.07.2022 dall' , Agente della Riscossione Controparte_4 di LA nella parte in cui l' richiede il pagamento della Controparte_1 somma pari ad euro 137,36 (oltre interessi di mora fino all'effettivo pagamento ed oneri di riscossione sulle ulteriori somme a titolo d'interesse ) per un debito che si assume risalente all'anno 2012 del sig. verso l' (ente impositore); Pt_1 ON nella parte in cui l' richiede il pagamento della somma pari Controparte_1 a euro 136,57 (oltre interessi di mora fino all'effettivo pagamento ed oneri di riscossione sulle ulteriori somme a titolo d'interesse) per un debito che si assume risalente all'anno 2014 del sig.
verso l'Ordine dei RD (ente impositore); e nella parte in cui l' Parte_1 [...]
richiede il pagamento di euro 44.045,68 (oltre interessi di mora fino Controparte_1 all'effettivo pagamento ed oneri di riscossione sulle ulteriori somme a titolo d'interesse) per un debito che si assume risalente all'anno 2010 a titolo di specie processuali, interessi ed oneri di riscossione verso la Corte d'appello di LA;
- in via preliminare di merito dichiarare, sempre previa sospensione dell'efficacia esecutiva, nullità della intimazione di pagamento n.. 068 2022 901759 58 25000 notificata in data 30.07.2022 e della sottesa cartella di pagamento n. 068 2012
0180087940000, della cartella di pagamento n. 068 2014 0088657477000 e della cartella di pagamento 068 20190033031155000 ( giammai conosciute), nella parte in cui l'
[...]
richiede il pagamento della somma pari ad euro 137,36 (oltre interessi di Controparte_1 mora fino all'effettivo pagamento ed oneri di riscossione sulle ulteriori somme a titolo d'interesse ) per un debito che si assume risalente all'anno 2012 del sig verso l' Pt_1 [...] della (ente impositore); nella parte in cui l' ON CP_3 Controparte_1
richiede il pagamento della somma pari a euro 136,57 (oltre interessi di mora fino
[...] all'effettivo pagamento ed oneri di riscossione sulle ulteriori somme a titolo d'interesse )per un debito che si assume risalente all'anno 2014 del sig verso l'Ordine dei Parte_1 CP_3 (ente impositore); e nella parte in cui l' richiede il Controparte_1 pagamento di euro 44.045,68 (oltre interessi di mora fino all'effettivo pagamento ed oneri di riscossione sulle ulteriori somme a titolo d'interesse ) per un debito che si assume risalente all'anno 2010 a titolo di specie processuali, interessi ed oneri di riscossione verso la Corte d'appello di LA , per le ragioni di nullità esposte in atti;
- nel merito - previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo in ragione dei gravi ed evidenti motivi suesposti - dichiarare, in via principale, che il sig nulla deve con riferimento alla intimazione di Parte_1 pagamento n. 068 2022 901759 58 25000 notificata in data 30.07.2022 e alla sottesa cartella di pagamento n. 068 2012 0180087940000, alla cartella di pagamento n. 068 2014
0088657477000 ed alla cartella di pagamento 068 20190033031155000 ( giammai conosciute) nei limiti e per le ragioni esposte in atto - dichiarare, in via subordinata, la intimazione di
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pagamento impugnata - previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo in ragione dei gravi ed evidenti motivi suesposti – nulla ovvero improduttiva di effetti verso la opponente per i motivi indicati in fatto ed in diritto, essendo più che evidente che, in ogni caso, giammai il sig deve la somma così come richiesta in cartella;
- Il tutto con vittoria di spese, diritti ed Pt_1 onorari di causa del presente giudizio con attribuzione.”. Si costituivano in giudizio le parti convenute e Controparte_1
– Corte d'appello di LA, contestando specificamente tutti i motivi Controparte_2 di opposizione, rappresentando che le cartelle in questione fossero state ritualmente notificate all'opponente, evidenziando la prescrizione decennale ex art. 2946 cc. delle spese processuali e la mancata maturazione del termine, eccependo la carenza di legittimazione passiva di CP_15 circa la dedotta non debenza della pretesa involgendo le eccezioni l'attività dell'ente impositore titolare del credito. Le parti convenute concludevano “Voglia il giudice adito rigettare l'opposizione per le censure relative agli atti esecutivi e comunque respingere la domanda proposta in quanto inammissibile ed infondata. Spese vinte.”. Con Ordinanza del 22/02/2023 il Giudice rigettava l'istanza di sospensiva e rinviava per conclusioni. All'esito della odierna udienza di discussione la causa viene decisa.
Così brevemente riassunti i fatti e gli atti di causa, si osserva quanto segue. In limine litis, va dichiarata la contumacia del convenuto ON
parte che, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non si è costituita in
[...] giudizio.
Va poi precisato che l'opposizione risulta essere stata proposta dal avverso la Pt_1 intimazione di pagamento n. 06820229017595825000, notificata in data 30.07.2022 dall' di LA e la sottesa cartella Controparte_13 di pagamento n. 06820120180087940000, la cartella di pagamento n. 0682014 0088657477000
e la cartella di pagamento 06820190033031155000, precisamente limitatamente a quanto previsto a titolo di spese processuali. Sussiste, quindi, la giurisdizione del giudice ordinario e del Tribunale, essendosi parte attrice espressamente riservata di procedere innanzi alle autorità munite di giurisdizione e competenza con riferimento alle altre cartelle.
Tanto doverosamente premesso, si procede ad analizzare i motivi di opposizione.
Con il primo motivo di opposizione (rectius sub 2) è stata contestata l'incompetenza territoriale dell' e la violazione art. 12 e 24 DPR 600/1973, per essere CP_13 Controparte_13 stato emesso l'atto impugnato dall' in persona del legale Controparte_4 rapp.te p.t, con sede in LA e non già dal competente Ufficio di Avellino. L'eccezione è infondata. Stima il Tribunale di dover condividere l'efficace rilievo delle parti convenute, teso ad evidenziare che le funzioni relative alla riscossione nazionale siano attualmente espletate tramite l'ente pubblico economico denominato « », ente Controparte_16 strumentale dell' , sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro Controparte_1 dell'economia e delle finanze, che ha assunto la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”, ex art 1 comma 3 DL 193/2016, di guisa che, nel contesto caratterizzato dall'esistenza di un unico Agente della riscossione, deputato a svolgere le funzioni di riscossione nazionale, di cui è titolare l' , sull'intero territorio Controparte_1 nazionale, possono giudicarsi venuti meno i limiti territoriali previgenti.
A tale considerazione si deve aggiungere che, in ogni caso, anche laddove non volesse aderirsi alla prospettazione di cui sopra, la contestazione attorea non potrebbe essere accolta in quanto fondata sul presupposto della residenza di in LI NA (Av), Parte_1 dovendosi, piuttosto, l'attenzione incentrare sul “domicilio fiscale”, per quanto meglio appresso si dirà.
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Con i motivi sub 3 e 4, l'opponente ha contestato che l'intimazione non fosse stata preceduta dalla notificazione di alcuna cartella di pagamento e la nullità della cartella di pagamento n. 06820120180087940000, della cartella di pagamento n. 06820140088657477000 e della cartella di pagamento 068 20190033031155000, per difetto di notifica.
A tale proposito, le parti convenute hanno dedotto e documentato che la cartella n.
06820120180087940000 fosse stata notificata ex art. 26 DPR 602/73 a mezzo raccomandata AR in data 25/3/2015, come indicato nell'estratto di ruolo e le cartelle n. 06820140088657477000 e n. 06820190033031155000 fossero state notificate ex art. 26 DPR 602/73 e 60 lettera e) DPR 602/73, rispettivamente in data 25/2/2015 e 27/8/2019, mediante deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale e affissione dell'avviso di tale deposito all'albo comunale (v. prod. alleg. Comparsa di costituzione e risposta). La difesa attrice ha, a questo punto, eccepito che non vi fosse prova di notifica della cartella n. 0682012,0180087940000 e che le altre risultassero notificate nel 2015 e nel 2019 a persona irreperibile presso il Comune di Lesmo (MI), laddove, di contro, si evinceva dal certificato storico di residenza che il fosse residente in [...](Av) dal Pt_1
02.03.2011, sicché egli non era irreperibile, ma aveva la residenza in un luogo diverso da quello ove l' asseriva di avere effettuato la notifica. Pertanto, la difesa ha Controparte_1 contestato l'inesistenza di tali notifiche (v. note scritte depositate in data 6/12/2022). I motivi di opposizione e le contestazioni attoree non persuadono.
Effettivamente le notifiche delle cartelle n. 06820140088657477000 e n.
06820190033031155000 sono state effettuate ai sensi dell'articolo 26 DPR 602/73 e 60 lettera e) DPR 602/73, rispettivamente in data 25/2/2015 e 27/8/2019, avendo l'ufficiale notificatore attestato che il destinatario fosse sconosciuto all'indirizzo di notifica e quindi a mezzo di deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale di Lesmo ed affissione dell'avviso di tale deposito all'albo comunale. Va però pure debitamente evidenziato come si evinca, altresì, dalla documentazione allegata che la procedura fosse stata eseguita previa richiesta da parte del messo notificante di apposite ed allegate visure, rilasciate da “Equitalia anagrafica”, in cui è dato leggersi, quale indirizzo di residenza del destinatario , quello di Via Ugo Parte_1
Foscolo n. 12, Comune di Lesmo (v. prod. parte convenuta).
Ebbene merita di essere sottolineato, con la necessaria rilevanza, il fatto che, secondo pacifica giurisprudenza, “la disciplina delle notifica degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale al quale, tuttavia, è connesso l'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, di conseguenza il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto. Tale disciplina è posta a garanzia dell'Amministrazione finanziaria, cui non può essere addossato l'onere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio fiscale, quando questi non abbia comunicato le variazioni del domicilio fiscale utili a consentire la notifica. Peraltro, la notifica di un atto tributario nei confronti di una persona giuridica che risulta sconosciuta presso il domicilio fiscale dichiarato, si deve intendere come correttamente eseguita mediante l'applicazione della procedura "degli irreperibili", prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e). (Cassazione sentenza 8637/12).” (cfr. Comm. trib. reg. Brescia, (RD) sez. XXVI, 17/09/2019, (ud. 03/09/2019, dep. 17/09/2019), n.3514). La Cassazione ha, difatti, affermato che “La mancata comunicazione, originaria o successiva, del domicilio fiscale da parte di una società, legittima il fisco ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente ricorrendo alla forma semplificata ex art. 60, d.P.R. n. 600/1973.” (cfr. Cassazione civile sez. trib., 30/05/2012, n.8637).
Nel caso di specie, le visure allegate alle notifiche dimostrano che il domicilio fiscale noto agli uffici tributari, in tali momenti, fosse quello presso il Comune di Lesmo, ove tuttavia il destinatario era sconosciuto, sì da legittimare la procedura di cui all'articolo 60, primo
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comma, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973 secondo cui “e) quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.”. La diversa circostanza riportata dalla difesa attrice, secondo cui dal certificato storico di residenza risultasse la residenza in LI NA (Av) dal 02.03.2011, non è dirimente, alla luce dei principi secondo cui vale il “domicilio fiscale” per ultimo noto e dovendosi pure constatare, in maniera assorbente e decisiva, che dal Certificato, allegato dalla difesa convenuta, relativo ai “Dati del domicilio fiscale” risulti, quale “data di inserimento” dell'indirizzo in LI NA, quella del 14/01/2021, evidentemente successiva alle notifiche delle cartelle di cui trattasi. Del resto, conferma della correttezza del ragionamento svolto si trae dal fatto che la successiva intimazione di pagamento n. 06820229017595825000 sia stata notificata, in data 30.07.2022, al all'indirizzo in LI NA, evidentemente in esito alla Pt_1 comunicazione del nuovo domicilio fiscale.
Pertanto, le eccezioni di mancata/inesistente notifica delle cartelle di pagamento sono infondate e conseguentemente infondata è l'eccezione di prescrizione (v. motivo sub 7). Sotto tale profilo, va considerato che notoriamente il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario di cui all'art. 2946 c.c., vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo. Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa attrice, secondo cui il termine di prescrizione dovesse decorrere dall'anno 2010, epoca in cui il credito sorgeva ed era certo nell'an e nel quantum, esso decorreva, piuttosto, dal 15/06/2012, data di irrevocabilità del provvedimento, da cui il credito discende, come certificato dalla Corte d'Appello di LA (v. prod. parte convenuta). Inoltre, non può dimenticarsi che va conteggiata la sospensione del periodo di prescrizione imposto dalla legge sull'emergenza Covid, dal 23/02/2020 al 30/06/2020 (D.L. n.18/20) e dal 31/12/2020 al 30/06/2021 (D.L. n.183/20), avendo il D.l. 18 del 2020 all'art. 68 stabilito che durante il periodo 8.3.2020 fino al 31.8.2021 per effetto di altre leggi di proroga la notifica delle cartelle esattoriali era sospesa, come sospeso era il termine di prescrizione.
In conclusione, sulla scorta di tutto quanto accertato, alcuna prescrizione poteva dirsi maturata. L'attore ha poi lamentato (motivo sub 5) il vizio di difetto di motivazione, la violazione del diritto di difesa, violazione art. 1 e art. 6 DM 321/99, la violazione art. 25 DPR 602/73 e la violazione art. 3 Legge 241/90.
Tali rilievi sono agevolmente superabili sulla scorta dell'applicazione del principio secondo cui l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento presupposta (v. ex multis Cass. civile sez. trib.,
19/04/2024, n.10692 per cui “L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del
1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché é sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.”; v. anche Sez. 5, Ordinanza n. 28689 del 09/11/2018). Tale richiamo è certamente contenuto nell'impugnata intimazione, essendo ivi presenti l'elencazione dettagliata di tutte le cartelle che ne costituivano oggetto ed i relativi riferimenti nella tabella allegata, apparendo essa, dunque, del tutto precisa e puntuale in punto di motivazione e chiarezza. L'attore ha poi contestato la nullità della intimazione di pagamento e della sottesa cartella di pagamento n. 0682019003303115500 per carenza di potere per la formazione del ruolo, la violazione Testo Unico in materia di spese di giustizia, la violazione art. 25 DPR
602/73 e la decadenza spese di giustizia (motivi sub 6 e 8).
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Anzitutto, accertate la validità e ritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento, va rilevato che ogni doglianza che afferisce il quomodo exequendum debba essere dichiarata inammissibile siccome proposta allorché era ormai perento il termine di giorni venti di cui all'art. 617 cpc. In ogni caso, a ben vedere, come efficacemente eccepito dalla difesa convenuta, il recupero delle spese di giustizia in cartella non segue la procedura di accertamento di cui al richiamato articolo 25 c. 1 del DPR 602/1973, non scaturendo dagli accertamenti sulle dichiarazioni dei redditi, sicché evidentemente infondata è la tesi secondo cui la notifica sarebbe dovuta avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio. Ancora la difesa attrice ha eccepito l'assenza del titolo della pretesa, deducendo che la intimazione n. 06820229017595825000 e la sottesa cartella di pagamento n.
06820190033031155000 fossero illegittime nella parte in cui riportavano a carico del Pt_1 un debito pari ad euro 44.045.68, oltre successi interessi di mora ed oneri di riscossione, dovuto a titolo di spese di giustizia, contestando che alcuna somma fosse dovuta alla Corte d'appello di LA (motivo sub 7). Premesso che la parte convenuta ha depositato tutta la documentazione comprovante la debenza delle spese di giustizia di cui trattasi (v. prod. parte convenuta), va comunque rilevato che, accertata la ritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento, le contestazioni relative al merito della pretesa siano da giudicarsi inammissibili nella presente sede, in forza del principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ovvero la mancata impugnazione delle cartelle ha determinato il consolidamento del debito iscritto a ruolo, dovendo ritenersi preclusa ogni contestazione relativa al credito (v. Cass., 10.4.2013, n. 8704 "l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma
3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta").
Infine, l'attore ha contestato l'assenza di debito nei confronti dell' ON
e la prescrizione (v. motivi sub 9) e 10).
[...]
Va al riguardo ribadito che ogni doglianza relativa al merito della pretesa è inammissibile;
mentre l'eccezione di prescrizione è infondata, alla luce della già accertata validità delle notifiche delle cartelle e considerato che la stessa difesa ha riconosciuto che i debiti fossero risalenti all'anno 2012 e all'anno 2014 e che essi fossero sussumibili nella prescrizione quinquennale, sicché, in considerazione delle notifiche avvenute nel 2015, 2019 e
2022, alcuna prescrizione poteva dirsi decorsa. Per le ragioni spiegate, vista l'infondatezza di tutti i relativi motivi, l'opposizione proposta da va respinta. Parte_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, in favore delle parti convenute costituite, in base ai parametri forensi vigenti, tenuto conto del valore della controversia (euro 44.319,619), dell'oggetto e della non particolare complessità della questioni affrontate in fatto ed in diritto, della difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale e delle attività processuali effettivamente svolte, quindi dell'assenza della fase istruttoria e dell'estrema snellezza della fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
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A. Dichiara la contumacia della parte convenuta . ON
B. Rigetta l'opposizione proposta da . Parte_1
C. Condanna l'attore al pagamento, in favore delle parti convenute costituite, Parte_1 delle spese di giudizio, che si liquidano in €4.210,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 12/02/2025. Il Giudice dott. Federica Rossi
È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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