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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 348/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Relatore
IS RI, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 783/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031J00821-2024 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031J00821-2024 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031J00821-2024 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, che esercita l'attività di “Trasporto di merci su strada”, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TY7031J00821/2024, notificato il 06.03.2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate - AdE, a causa della ritenuta indeducibilità di costi, ha accertato, per l'anno 2016:
- ai fini Ires, un reddito d'impresa imponibile pari a € 1.184.781,00, e la relativa imposta dovuta;
- ai fini Irap, un maggior valore della produzione lorda pari a € 1.207.782,00, e la relativa imposta dovuta;
- ai fini Iva, un maggior volume d'affari, a fronte di maggiori operazioni imponibili attive non dichiarate, derivanti da indagini finanziarie, pari a € 219.835,00, e un'imposta dovuta complessivamente pari a
€ 129.330,00.
Il 07.07.2025 si è costituita l'AdE, che il 15.02.2026, cioè il giorno prima dell'udienza, ha depositato l'
"attestazione di conformità" dei documenti prodotti.
Il 03.02.2026 la ricorrente ha depositato memoria.
All'udienza del 16.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente, va rigettata l'eccezione, formulata a verbale all'udienza del 16.02.2026 dal difensore della ricorrente, di tardività del deposito, da parte dell'AdE, dell'"attestazione di conformità" dei documenti prodotti.
L'eccezione è infondata, perché in realtà l'attestazione di conformità non costituisce una vera e propria nuova produzione documentale, bensì mera attività asseverativa riferita a documenti già ritualmente prodotti nel fascicolo telematico, che comunque sono utilizzabili in assenza di specifica contestazione di conformità, che certamente non c'è stata.
2) Col 1° motivo, la ricorrente fa valere la “violazione del principio di contraddittorio”, perché dopo che, in data 15.01.2025, aveva presentato 2 richieste di accesso ed estrazione copia degli atti dei fascicoli relativi agli schemi d'atto n. TY7T210000123/2024 (pec prot. n. 4327), emesso per l'anno d'imposta 2016, e n.
TY7Q31J00820/2024 (pec prot. n. 4330), emesso per l'anno d'imposta 2018, e con nota del 05.02.2025
l'Agenzia aveva fissato “l'incontro per la visione dei fascicoli in oggetto in data 10.02.2025”, con pec del
07.02.2025 la ricorrente aveva ribadito all'Agenzia di voler “ottenere la copia integrale di quanto richiesto tramite accesso atti, tenuto conto del fatto che la mera esibizione - come da Voi proposto - non consentirebbe all'istante di poter esser messo nelle condizioni di valutare e quindi di argomentare quanto dover controdedurre”.
E quindi, precisa la ricorrente, non è vero, come scritto invece nell'avviso impugnato (a pag. 2), che, dopo l'invito del 05.02.2025, “la Parte non si è presentata né ha inviato ulteriori comunicazioni”, per cui ci sarebbe stata “manifesta mancata attivazione del contraddittorio”.
Il Collegio ritiene il motivo infondato, innanzitutto perché non c'era motivo di intendere l'invito dell'Agenzia, all'incontro “per la visione dei fascicoli”, alla lettera, come limitato cioè a “visionare” soltanto i fascicoli, e non anche per estrarne copia, perché tale conclusione avrebbe richiesto ben altra presa di posizione, più esplicita sul punto, dell'Agenzia.
E quindi, in assenza di tale presa di posizione, è da ritenere frutto di una precisa scelta della ricorrente non essersi più recata presso l'Agenzia per acquisire documenti.
È vero che l'Agenzia avrebbe anche potuto degnarsi di rispondere alla citata nota della ricorrente del
07.02.2025, con cui aveva ribadito all'Agenzia di voler “ottenere la copia integrale di quanto richiesto”, per spiegare di essere disponibile a fornire le copie richieste;
e tuttavia, va rilevato che non è neppure chiaro quali fossero questi atti, ulteriori al pvc, che alla ricorrente servissero alla propria difesa.
Per cui il motivo va rigettato.
3) Con un 2° motivo, viene dedotta la “violazione dell'art.
9-bis della L. 212/2000 e del divieto del ne bis in idem”, perché, “come da allegati (cfr. estratto ruolo da sito Agenzia Entrate-riscossione), parte ricorrente è stata già destinataria di atti (in specie cartelle) tramite cui veniva recuperata Ires e Iva per l'anno di imposta
2016”.
Il motivo è infondato, perché, come spiegato, non contestata, dall'Agenzia, mentre la pretesa che ha condotto all'avviso impugnato è scaturita dal recupero a tassazione – a fini IRES, IRAP e IVA – di costi indeducibili e ricavi non contabilizzati, le iscrizioni a ruolo che hanno generato le cartelle di pagamento, per il medesimo periodo d'imposta, si riferiscono a liquidazioni automatizzate - ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 e 54-bis del D.P.R. n. 633/72 - dei modelli di dichiarazione Unico, IRAP, IVA e Modello 770, per imposte dichiarate e non versate.
4) Il motivo con cui si deduce il “difetto di sottoscrizione”, contestandosi, in particolare, “la materiale e legittima apposizione della suddetta firma secondo le modalità indicate dal resistente Ufficio (ovvero nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 24, co. 3, 4 e 4 bis - D. Lgs. n. 82/2005) e, in ogni caso, che la detta firma promani da impiegato appartenente alla "terza area funzionale" da almeno un quinquennio (sì come prescritto dall'art. 4 bis - D.L. n. 78/2015)”, è specioso, visto che l'atto impugnato è stato sottoscritto digitalmente personalmente dallo stesso Direttore Provinciale pro tempore.
5) Anche il motivo con cui “si contesta che tutta l'attività istruttoria sia stata attuata in assenza delle prescritte autorizzazioni sia in loco che presso i verificatori…”, è infondato, perché l'Agenzia ha prodotto il provvedimento n. 0336073/2019 del 13.06.2019, con cui il Comandante regionale della Guardia di Finanza ha autorizzato “la Associazione_1 a richiedere agli operatori finanziari, individuati tramite l'archivio dei rapporti, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, nonché alle garanzie prestate da terzi con Ricorrente_1 S.r.l., nel periodo dall'01/01/2016 al 16/07/2018”, dovendo tale autorizzazione “intendersi relativa all'acquisizione di dati, notizie e documenti riguardanti le operazioni e i rapporti, intrattenuti presso qualsiasi dipendenza dei suddetti operatori finanziari, dei quali il soggetto sia intestatario o dei quali abbia, comunque, la disponibilità, ancorché intestati a terzi”.
6) La ricorrente fa poi valere “l'insussistenza della pretesa tributaria nel merito”, rappresentando che “già in seno alle osservazioni e richieste, era stato evidenziato che il recupero erariale si basa su elementi del tutto vacui ed insussistenti atteso che”:
a) “l'ufficio non ha preso in considerazione alcuna delle giustificazioni date in riferimento alle operazioni finanziarie, risultanti altresì dal libro giornale invero mai esaminato dall'erario”;
b) “la ripresa di costi, nonché l'Iva asseritamente indetraibile, è infondata come già evidenziato in sede di osservazioni e richieste dato la assoluta e dimostrata inerenza e congruità delle spese”. A questo la ricorrente aggiunge che “già con riferimento al periodo di imposta 2016, tramite perizia del Dott.
Nominativo_1, è stato ampiamente dimostrato che le operazioni di ripresa siano del tutto incongrue: a titolo di esempio, basti pensare che una ripresa di euro 9.074,60 del 31/10/2016 inerente assegno bancario riguarda incasso di un cliente (Società_1 Srl), come risultante dal libro giornale 2016”.
E ancora, sarebbe illegittima anche la ripresa di un giroconto di somme da due conti correnti intestati alla medesima parte qui ricorrente, per euro 3.000,00, perché “la società ha spostato dal conto Banca_1 al conto Banca_2 Valtellinese tale cifra che è stata ripresa a tassazione per ben 2 volte”.
Con separato motivo, ancora, la ricorrente “contesta altresì, nel merito, l'annullabilità dell'accertamento per assoluto difetto di prova”, perché “l'accertamento è illegittimo siccome mancante di fatto del substrato probatorio su cui si basa tutta la ripresa fiscale”.
Entrambi i motivi sono inammissibili, perché di ogni giudizio impugnatorio, compreso quello tributario, è regola fondamentale che “l'esposizione dei motivi di ricorso, definita per relationem per il rinvio ad altro documento allo scopo di integrazione delle ragioni di critica ai provvedimenti impugnati, è in contrasto con il principio di specificità dei motivi…, con conseguente inammissibilità del motivo proposto. L'inammissibilità non è esclusa dal fatto che il ricorrente abbia rinviato anche alla documentazione versata in giudizio, poiché, altrimenti, sarebbe imposto al giudice di ricostruire la tesi di parte, supplendo al mancato assolvimento dell'onere di specificazione, con esiti comunque incerti non potendo certo ricavarsi dal solo tenore dei documenti depositati in via induttiva le ragioni fondanti la censura articolata in ricorso” (cfr., ex multis, T.A.
R. Lazio – Roma, sez. I ter, 03/06/2025 n. 10696).
7) Il motivo con cui viene invocata l'avvenuta assoluzione in sede penale è infondato, essendo tale assoluzione irrilevante.
La tradizionale autonomia della valutazione degli esiti delle vicende penali nel giudizio tributario va ormai completamente rivista e disattesa, perché in materia va ormai applicato l'art. 21-bis del D.Lgs. 10.03.2000
n. 74 (“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto”), introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. 14.06.2024 n. 87, relativo alla “efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione”, ai sensi del quale:
1. “La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi”;
2. “La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio”;
3. “Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati”.
E come precisato da Cass. civ., sez. trib., 03/09/2024 n. 23570, la citata disposizione, “è applicabile, quale ius superveniens, anche ai casi in cui detta sentenza è divenuta irrevocabile prima della operatività di detto articolo”.
Nel caso in esame, il punto è che l'assoluzione del legale rappresentante della Società ricorrente, decisa dal Tribunale di Siracusa con sentenza n. 186 del 28.08.2023 proprio per la vicenda in esame, e in particolare per l'omessa presentazione della dichiarazione per il 2016 (perché, essendo stata presentata nel 2018, si considera omessa), è avvenuta solo perché il Giudice ha ritenuto insussistente il dolo, e quindi con la formula che “il fatto non costituisce reato”, mentre la citata disposizione prevede come requisito, affinché l'assoluzione faccia stato nel giudizio tributario, che essa sia disposta “perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso”.
E quindi la citata sentenza non può avere nessun effetto nel giudizio in esame.
8) Anche il motivo relativo alle sanzioni è infondato, sia sotto il profilo della sproporzione, perché la sanzione deriva dalla pedissequa applicazione delle disposizioni citate nell'avviso, e sia per quanto riguarda la prescrizione, perché, essendo state irrogate contestualmente al provvedimento impositivo, e non trovandocisi in fase di riscossione, seguono lo stesso termine (decennale) delle imposte.
9) Di contro, la ricorrente ha ragione nel contestare il mancato riconoscimento di costi.
Secondo l'Agenzia, tale pretesa “non è condivisibile in quanto nel caso di specie non siamo di fronte ad un accertamento analitico ma un accertamento effettuato su dati oggettivi del ricorrente, pertanto non è affatto necessario che l'Ufficio riconosca ulteriori costi, trattandosi nel caso di specie di controllo documentale e pertanto, ulteriori costi andavano riconosciuti solo se documentati dal contribuente”.
Il Collegio ritiene invece di dover condividere l'orientamento secondo cui, in generale, “in tema di imposte sui redditi, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo che induttivo puro, deve tener conto dei costi, forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. trib., 05/11/2025 n. 29192).
I costi vanno pertanto riconosciuti nella misura forfetaria del 20%, cosicché sia imposte che sanzioni andranno rideterminate di conseguenza.
In conclusione, il ricorso va accolto in parte, limitatamente ai costi, e rigettato per il resto.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura dei 4/5, e vengono liquidate in dispositivo, alle tariffe massime per la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione I accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla in parte qua il provvedimento impugnato, e lo rigetta per il resto.
Condanna la ricorrente al pagamento dei 4/5 delle spese di giudizio, liquidate in € 9.184,00, oltre accessori.
Così deciso a Siracusa, il 16.02.2026.
Il Relatore Il Presidente
Dr. Dauno Trebastoni dr. RE VI
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Relatore
IS RI, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 783/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031J00821-2024 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031J00821-2024 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031J00821-2024 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, che esercita l'attività di “Trasporto di merci su strada”, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TY7031J00821/2024, notificato il 06.03.2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate - AdE, a causa della ritenuta indeducibilità di costi, ha accertato, per l'anno 2016:
- ai fini Ires, un reddito d'impresa imponibile pari a € 1.184.781,00, e la relativa imposta dovuta;
- ai fini Irap, un maggior valore della produzione lorda pari a € 1.207.782,00, e la relativa imposta dovuta;
- ai fini Iva, un maggior volume d'affari, a fronte di maggiori operazioni imponibili attive non dichiarate, derivanti da indagini finanziarie, pari a € 219.835,00, e un'imposta dovuta complessivamente pari a
€ 129.330,00.
Il 07.07.2025 si è costituita l'AdE, che il 15.02.2026, cioè il giorno prima dell'udienza, ha depositato l'
"attestazione di conformità" dei documenti prodotti.
Il 03.02.2026 la ricorrente ha depositato memoria.
All'udienza del 16.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente, va rigettata l'eccezione, formulata a verbale all'udienza del 16.02.2026 dal difensore della ricorrente, di tardività del deposito, da parte dell'AdE, dell'"attestazione di conformità" dei documenti prodotti.
L'eccezione è infondata, perché in realtà l'attestazione di conformità non costituisce una vera e propria nuova produzione documentale, bensì mera attività asseverativa riferita a documenti già ritualmente prodotti nel fascicolo telematico, che comunque sono utilizzabili in assenza di specifica contestazione di conformità, che certamente non c'è stata.
2) Col 1° motivo, la ricorrente fa valere la “violazione del principio di contraddittorio”, perché dopo che, in data 15.01.2025, aveva presentato 2 richieste di accesso ed estrazione copia degli atti dei fascicoli relativi agli schemi d'atto n. TY7T210000123/2024 (pec prot. n. 4327), emesso per l'anno d'imposta 2016, e n.
TY7Q31J00820/2024 (pec prot. n. 4330), emesso per l'anno d'imposta 2018, e con nota del 05.02.2025
l'Agenzia aveva fissato “l'incontro per la visione dei fascicoli in oggetto in data 10.02.2025”, con pec del
07.02.2025 la ricorrente aveva ribadito all'Agenzia di voler “ottenere la copia integrale di quanto richiesto tramite accesso atti, tenuto conto del fatto che la mera esibizione - come da Voi proposto - non consentirebbe all'istante di poter esser messo nelle condizioni di valutare e quindi di argomentare quanto dover controdedurre”.
E quindi, precisa la ricorrente, non è vero, come scritto invece nell'avviso impugnato (a pag. 2), che, dopo l'invito del 05.02.2025, “la Parte non si è presentata né ha inviato ulteriori comunicazioni”, per cui ci sarebbe stata “manifesta mancata attivazione del contraddittorio”.
Il Collegio ritiene il motivo infondato, innanzitutto perché non c'era motivo di intendere l'invito dell'Agenzia, all'incontro “per la visione dei fascicoli”, alla lettera, come limitato cioè a “visionare” soltanto i fascicoli, e non anche per estrarne copia, perché tale conclusione avrebbe richiesto ben altra presa di posizione, più esplicita sul punto, dell'Agenzia.
E quindi, in assenza di tale presa di posizione, è da ritenere frutto di una precisa scelta della ricorrente non essersi più recata presso l'Agenzia per acquisire documenti.
È vero che l'Agenzia avrebbe anche potuto degnarsi di rispondere alla citata nota della ricorrente del
07.02.2025, con cui aveva ribadito all'Agenzia di voler “ottenere la copia integrale di quanto richiesto”, per spiegare di essere disponibile a fornire le copie richieste;
e tuttavia, va rilevato che non è neppure chiaro quali fossero questi atti, ulteriori al pvc, che alla ricorrente servissero alla propria difesa.
Per cui il motivo va rigettato.
3) Con un 2° motivo, viene dedotta la “violazione dell'art.
9-bis della L. 212/2000 e del divieto del ne bis in idem”, perché, “come da allegati (cfr. estratto ruolo da sito Agenzia Entrate-riscossione), parte ricorrente è stata già destinataria di atti (in specie cartelle) tramite cui veniva recuperata Ires e Iva per l'anno di imposta
2016”.
Il motivo è infondato, perché, come spiegato, non contestata, dall'Agenzia, mentre la pretesa che ha condotto all'avviso impugnato è scaturita dal recupero a tassazione – a fini IRES, IRAP e IVA – di costi indeducibili e ricavi non contabilizzati, le iscrizioni a ruolo che hanno generato le cartelle di pagamento, per il medesimo periodo d'imposta, si riferiscono a liquidazioni automatizzate - ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 e 54-bis del D.P.R. n. 633/72 - dei modelli di dichiarazione Unico, IRAP, IVA e Modello 770, per imposte dichiarate e non versate.
4) Il motivo con cui si deduce il “difetto di sottoscrizione”, contestandosi, in particolare, “la materiale e legittima apposizione della suddetta firma secondo le modalità indicate dal resistente Ufficio (ovvero nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 24, co. 3, 4 e 4 bis - D. Lgs. n. 82/2005) e, in ogni caso, che la detta firma promani da impiegato appartenente alla "terza area funzionale" da almeno un quinquennio (sì come prescritto dall'art. 4 bis - D.L. n. 78/2015)”, è specioso, visto che l'atto impugnato è stato sottoscritto digitalmente personalmente dallo stesso Direttore Provinciale pro tempore.
5) Anche il motivo con cui “si contesta che tutta l'attività istruttoria sia stata attuata in assenza delle prescritte autorizzazioni sia in loco che presso i verificatori…”, è infondato, perché l'Agenzia ha prodotto il provvedimento n. 0336073/2019 del 13.06.2019, con cui il Comandante regionale della Guardia di Finanza ha autorizzato “la Associazione_1 a richiedere agli operatori finanziari, individuati tramite l'archivio dei rapporti, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, nonché alle garanzie prestate da terzi con Ricorrente_1 S.r.l., nel periodo dall'01/01/2016 al 16/07/2018”, dovendo tale autorizzazione “intendersi relativa all'acquisizione di dati, notizie e documenti riguardanti le operazioni e i rapporti, intrattenuti presso qualsiasi dipendenza dei suddetti operatori finanziari, dei quali il soggetto sia intestatario o dei quali abbia, comunque, la disponibilità, ancorché intestati a terzi”.
6) La ricorrente fa poi valere “l'insussistenza della pretesa tributaria nel merito”, rappresentando che “già in seno alle osservazioni e richieste, era stato evidenziato che il recupero erariale si basa su elementi del tutto vacui ed insussistenti atteso che”:
a) “l'ufficio non ha preso in considerazione alcuna delle giustificazioni date in riferimento alle operazioni finanziarie, risultanti altresì dal libro giornale invero mai esaminato dall'erario”;
b) “la ripresa di costi, nonché l'Iva asseritamente indetraibile, è infondata come già evidenziato in sede di osservazioni e richieste dato la assoluta e dimostrata inerenza e congruità delle spese”. A questo la ricorrente aggiunge che “già con riferimento al periodo di imposta 2016, tramite perizia del Dott.
Nominativo_1, è stato ampiamente dimostrato che le operazioni di ripresa siano del tutto incongrue: a titolo di esempio, basti pensare che una ripresa di euro 9.074,60 del 31/10/2016 inerente assegno bancario riguarda incasso di un cliente (Società_1 Srl), come risultante dal libro giornale 2016”.
E ancora, sarebbe illegittima anche la ripresa di un giroconto di somme da due conti correnti intestati alla medesima parte qui ricorrente, per euro 3.000,00, perché “la società ha spostato dal conto Banca_1 al conto Banca_2 Valtellinese tale cifra che è stata ripresa a tassazione per ben 2 volte”.
Con separato motivo, ancora, la ricorrente “contesta altresì, nel merito, l'annullabilità dell'accertamento per assoluto difetto di prova”, perché “l'accertamento è illegittimo siccome mancante di fatto del substrato probatorio su cui si basa tutta la ripresa fiscale”.
Entrambi i motivi sono inammissibili, perché di ogni giudizio impugnatorio, compreso quello tributario, è regola fondamentale che “l'esposizione dei motivi di ricorso, definita per relationem per il rinvio ad altro documento allo scopo di integrazione delle ragioni di critica ai provvedimenti impugnati, è in contrasto con il principio di specificità dei motivi…, con conseguente inammissibilità del motivo proposto. L'inammissibilità non è esclusa dal fatto che il ricorrente abbia rinviato anche alla documentazione versata in giudizio, poiché, altrimenti, sarebbe imposto al giudice di ricostruire la tesi di parte, supplendo al mancato assolvimento dell'onere di specificazione, con esiti comunque incerti non potendo certo ricavarsi dal solo tenore dei documenti depositati in via induttiva le ragioni fondanti la censura articolata in ricorso” (cfr., ex multis, T.A.
R. Lazio – Roma, sez. I ter, 03/06/2025 n. 10696).
7) Il motivo con cui viene invocata l'avvenuta assoluzione in sede penale è infondato, essendo tale assoluzione irrilevante.
La tradizionale autonomia della valutazione degli esiti delle vicende penali nel giudizio tributario va ormai completamente rivista e disattesa, perché in materia va ormai applicato l'art. 21-bis del D.Lgs. 10.03.2000
n. 74 (“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto”), introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. 14.06.2024 n. 87, relativo alla “efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione”, ai sensi del quale:
1. “La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi”;
2. “La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio”;
3. “Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati”.
E come precisato da Cass. civ., sez. trib., 03/09/2024 n. 23570, la citata disposizione, “è applicabile, quale ius superveniens, anche ai casi in cui detta sentenza è divenuta irrevocabile prima della operatività di detto articolo”.
Nel caso in esame, il punto è che l'assoluzione del legale rappresentante della Società ricorrente, decisa dal Tribunale di Siracusa con sentenza n. 186 del 28.08.2023 proprio per la vicenda in esame, e in particolare per l'omessa presentazione della dichiarazione per il 2016 (perché, essendo stata presentata nel 2018, si considera omessa), è avvenuta solo perché il Giudice ha ritenuto insussistente il dolo, e quindi con la formula che “il fatto non costituisce reato”, mentre la citata disposizione prevede come requisito, affinché l'assoluzione faccia stato nel giudizio tributario, che essa sia disposta “perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso”.
E quindi la citata sentenza non può avere nessun effetto nel giudizio in esame.
8) Anche il motivo relativo alle sanzioni è infondato, sia sotto il profilo della sproporzione, perché la sanzione deriva dalla pedissequa applicazione delle disposizioni citate nell'avviso, e sia per quanto riguarda la prescrizione, perché, essendo state irrogate contestualmente al provvedimento impositivo, e non trovandocisi in fase di riscossione, seguono lo stesso termine (decennale) delle imposte.
9) Di contro, la ricorrente ha ragione nel contestare il mancato riconoscimento di costi.
Secondo l'Agenzia, tale pretesa “non è condivisibile in quanto nel caso di specie non siamo di fronte ad un accertamento analitico ma un accertamento effettuato su dati oggettivi del ricorrente, pertanto non è affatto necessario che l'Ufficio riconosca ulteriori costi, trattandosi nel caso di specie di controllo documentale e pertanto, ulteriori costi andavano riconosciuti solo se documentati dal contribuente”.
Il Collegio ritiene invece di dover condividere l'orientamento secondo cui, in generale, “in tema di imposte sui redditi, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo che induttivo puro, deve tener conto dei costi, forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. trib., 05/11/2025 n. 29192).
I costi vanno pertanto riconosciuti nella misura forfetaria del 20%, cosicché sia imposte che sanzioni andranno rideterminate di conseguenza.
In conclusione, il ricorso va accolto in parte, limitatamente ai costi, e rigettato per il resto.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura dei 4/5, e vengono liquidate in dispositivo, alle tariffe massime per la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione I accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla in parte qua il provvedimento impugnato, e lo rigetta per il resto.
Condanna la ricorrente al pagamento dei 4/5 delle spese di giudizio, liquidate in € 9.184,00, oltre accessori.
Così deciso a Siracusa, il 16.02.2026.
Il Relatore Il Presidente
Dr. Dauno Trebastoni dr. RE VI