Sentenza 24 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 28 gennaio 2026
Parere definitivo 21 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00724/2026REG.PROV.COLL.
N. 01109/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2025, proposto da-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, n. 6,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 1046/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista l’istanza del 27 ottobre 2025 con la quale parte appellante domanda la nomina del Commissario ad acta;
Vista la successiva nota del 1° dicembre 2025 con la quale parte appellante dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visti gli artt. 34, co. 5, e 38 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025, il Cons. NG OB ER e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Premesso in punto di fatto che:
–-OMISSIS-dopo essere stata attinta nel 2017 da una interdittiva antimafia della Prefettura di Mantova ed essersi vista negare dall’Autorità prefettizia l’iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) , ha presentato nel 2024 un’istanza di aggiornamento o riesame, ex art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, del diniego di iscrizione, domandando in via subordinata l’applicazione dell’art. 94- bis del codice antimafia;
– a seguito del mancato riscontro da parte della Prefettura, -OMISSIS-ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. al TAR per la Lombardia, per contestare il silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Mantova sull’anzidetta istanza di aggiornamento, lamentandone l’illegittimità per “ violazione dell’art. 91, comma 5 d.lgs. 159/2011. violazione art. 2 l. 241/90. violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione ”;
– all’esito dei due gradi di giudizio, questa Sezione, in riforma della difforme pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo di provvedere del Ministero sulla richiesta di aggiornamento facendo luogo al riesame del quadro indiziario posto a fondamento del diniego di iscrizione, fermo restando l’apprezzamento discrezionale dell’Autorità prefettizia sulla incidenza dei fatti sopravvenuti sulle “ circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa ”;
– vista l’inerzia serbata dalla Prefettura, la Società appellante, con istanza del 27 ottobre 2025, ha domandato la nomina del commissario ad acta ;
– senonché, con decreto del 28 novembre 2025 la Prefettura di Mantova ha disposto la revoca dell’interdittiva antimafia e l’accoglimento dell’istanza di iscrizione in white list ;
Considerato che l’appellante ha domandato la declaratoria di cessata materia del contendere con adesione della stessa difesa erariale;
Ritenuto, pertanto, alla luce della piena satisfattività del provvedimento sopravvenuto, di doversi dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a indentificare la società ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LE EC, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'NG, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
NG OB ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG OB ER | LE EC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.