CASS
Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/07/2024, n. 29970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29970 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RT CI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alle pene sostitutive;
lette le conclusioni della difesa dell'imputato che ha insistito nei motivi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 7 febbraio 2024, confermava la pronuncia del Tribunale di Milano datata 6 marzo 2023 che aveva condannato RT RO alla pena di anno uno di reclusione in quanto ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 642 cod. pen. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Vaiano, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione desumibile dal testo della sentenza e dagli atti istruttori posto che la responsabilità dell'imputato era stata affermata esclusivamente sugli esiti degli accertamenti Penale Sent. Sez. 2 Num. 29970 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 19/07/2024 compiuti 'dall'investigatore assunto dalla compagnia assicurativa, mentre, la Corte di appello, aveva travisato le altre emergenze che pure avrebbero dovuto essere ritenute decisive;
- violazione ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. quanto alla omessa concessione delle sanzioni sostitutive posto che il giudice di appello aveva respinto la richiesta di applicazione formulata ex art. 20-bis cod. pen. in forza della mancata produzione della procura speciale sebbene la stessa non fosse richiesta ed in ragione dei soli precedenti penali dell'imputato benchè lo stesso non rientrasse nelle condizioni ostative di cui all'art. 59 L. 689/1981 come riformulato dal D. Lgs. 159/2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso propone una lettura alternativa di elementi di prova a fronte di una doppia affermazione conforme di responsabilità pronunciata nei gradi di merito non deducibile nella presente fase di legittimità. Al proposito, deve essere rammentato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv, 256837). Inoltre, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame, non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione;
in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto, osservando che il compendio probatorio a carico del ricorrente è costituito da una serie di elementi convergenti costituiti dalla ritardata data di avanzamento della richiesta risarcitoria rispetto a quella di verificazione dell'incidente, dalla elevata sinistrosità dei 2 soggetti coinvolti, nove 'sinistri per lo RT ed addirittura ventuno per il Berriola, dalle • inverosimili e discordanti dichiarazioni formulate dai predetti all'investigatore circa le circostanze dell'accaduto ed i soggetti presenti. Quanto poi alla riconducibilità della truffa all'imputato, la corte di appello oltre ad avere già segnalato il contenuto delle dichiarazioni riguardanti appunto l'incidente rese alla compagnia sottolineava come proprio RT fosse il destinatario della richiesta di indennizzo. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 2. Fondato è invece il secondo motivo. Deve innanzi tutto essere escluso che la dedotta assenza di procura speciale possa costituire elemento decisivo per escludere l'applicabilità delle sanzioni sostitutive pure richieste dalla difesa dell'imputato; al proposito va ricordato infatti che la procura speciale od il consenso personale dell'imputato sono richiesti soltanto per le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità e ciò ai sensi dell'art. 58 L. 689/81 come riformulato dal c.d. correttivo Cartabia (D. Lgs. n. 31 del 19 marzo 2024); e, tuttavia, poiché nel caso in esame la pena inflitta è quella di anno 1 di reclusione risulta in astratto applicabile anche la pena pecuniaria sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen. per la cui concessione non è richiesta la necessità della procura speciale. 2.1. Quanto al giudizio emesso dalla Corte di appello circa la pericolosità sociale del reo e la insussistenza delle condizioni per ritenere che lo stesso si atterrà alle disposizioni connesse all'applicazione di una delle pene sostitutive in ragione del curriculum criminale dello stesso, questa Corte di legittimità con una recente pronuncia (Sez. 2 n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006-01) ha già affermato come in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all'art. 133 cod. pen. contenuto dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali. Inoltre la stessa pronuncia ha anche affermato come in tema di sanzioni sostitutive, il giudice di primo grado, in sede di condanna dell'imputato, ovvero il giudice di appello, chiamato a pronunciarsi ex art. 95 D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sono tenuti a valutare i criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen. sia i fini della determinazione della pena da infliggere sia, subito dopo, ai fini dell'individuazione della pena sostitutiva ex art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 3 689, come riformato dal D. Lgs. n. 150 del 2022, dovendo esservi tra i due giudizi continuità e non contraddittorietà e favorendosi l'applicazione di una delle sanzioni previste dall'art. 20-bis cod. pen. quanto minore risulti la pena in concreto inflitta rispetto ai limiti edittali (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, cit.). 2.2. Orbene, proprio l'applicazione dei sopra esposti principi, deve portare ad affermare la fondatezza del motivo posto che lo RT risulta essere stato condannato alla pena della reclusione di anni uno, corrispondente al minimo assoluto edittale per il reato di cui all'art. 642 cod. pen., senza che nella determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen. si fosse tenuto in alcun conto detta condizione di elevata pericolosità che pure avrebbe dovuto giustificare una differente valutazione alla luce dei criteri soggettivi richiamati dal citato art. 133. Ne deriva pertanto affermare che la statuizione del giudice di appello il quale affermi l'elevata pericolosità di un imputato quale elemento decisivo per negare la possibile applicazione delle pene sostitutive è insanabilmente in contraddizione con la determinazione della pena nei minimi assoluti previsti per il reato per cui si procede. 3. Alla luce delle predette considerazioni l'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata limitatamente alla applicazione delle pene sostitutive con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio sul punto;
nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. L'imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Intesa AN AO SI spa, che si liquidano in C 3.015,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione delle pene sostitutive con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Intesa AN AO SI spa che liquida in t) 3.015,00 oltre accessori di legge. Roma, 19 luglio 2024 IL CONSI IERE EST. in. Io • H;
IL PRESIDENTE
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alle pene sostitutive;
lette le conclusioni della difesa dell'imputato che ha insistito nei motivi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 7 febbraio 2024, confermava la pronuncia del Tribunale di Milano datata 6 marzo 2023 che aveva condannato RT RO alla pena di anno uno di reclusione in quanto ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 642 cod. pen. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Vaiano, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione desumibile dal testo della sentenza e dagli atti istruttori posto che la responsabilità dell'imputato era stata affermata esclusivamente sugli esiti degli accertamenti Penale Sent. Sez. 2 Num. 29970 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 19/07/2024 compiuti 'dall'investigatore assunto dalla compagnia assicurativa, mentre, la Corte di appello, aveva travisato le altre emergenze che pure avrebbero dovuto essere ritenute decisive;
- violazione ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. quanto alla omessa concessione delle sanzioni sostitutive posto che il giudice di appello aveva respinto la richiesta di applicazione formulata ex art. 20-bis cod. pen. in forza della mancata produzione della procura speciale sebbene la stessa non fosse richiesta ed in ragione dei soli precedenti penali dell'imputato benchè lo stesso non rientrasse nelle condizioni ostative di cui all'art. 59 L. 689/1981 come riformulato dal D. Lgs. 159/2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso propone una lettura alternativa di elementi di prova a fronte di una doppia affermazione conforme di responsabilità pronunciata nei gradi di merito non deducibile nella presente fase di legittimità. Al proposito, deve essere rammentato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv, 256837). Inoltre, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame, non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione;
in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto, osservando che il compendio probatorio a carico del ricorrente è costituito da una serie di elementi convergenti costituiti dalla ritardata data di avanzamento della richiesta risarcitoria rispetto a quella di verificazione dell'incidente, dalla elevata sinistrosità dei 2 soggetti coinvolti, nove 'sinistri per lo RT ed addirittura ventuno per il Berriola, dalle • inverosimili e discordanti dichiarazioni formulate dai predetti all'investigatore circa le circostanze dell'accaduto ed i soggetti presenti. Quanto poi alla riconducibilità della truffa all'imputato, la corte di appello oltre ad avere già segnalato il contenuto delle dichiarazioni riguardanti appunto l'incidente rese alla compagnia sottolineava come proprio RT fosse il destinatario della richiesta di indennizzo. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 2. Fondato è invece il secondo motivo. Deve innanzi tutto essere escluso che la dedotta assenza di procura speciale possa costituire elemento decisivo per escludere l'applicabilità delle sanzioni sostitutive pure richieste dalla difesa dell'imputato; al proposito va ricordato infatti che la procura speciale od il consenso personale dell'imputato sono richiesti soltanto per le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità e ciò ai sensi dell'art. 58 L. 689/81 come riformulato dal c.d. correttivo Cartabia (D. Lgs. n. 31 del 19 marzo 2024); e, tuttavia, poiché nel caso in esame la pena inflitta è quella di anno 1 di reclusione risulta in astratto applicabile anche la pena pecuniaria sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen. per la cui concessione non è richiesta la necessità della procura speciale. 2.1. Quanto al giudizio emesso dalla Corte di appello circa la pericolosità sociale del reo e la insussistenza delle condizioni per ritenere che lo stesso si atterrà alle disposizioni connesse all'applicazione di una delle pene sostitutive in ragione del curriculum criminale dello stesso, questa Corte di legittimità con una recente pronuncia (Sez. 2 n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006-01) ha già affermato come in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all'art. 133 cod. pen. contenuto dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali. Inoltre la stessa pronuncia ha anche affermato come in tema di sanzioni sostitutive, il giudice di primo grado, in sede di condanna dell'imputato, ovvero il giudice di appello, chiamato a pronunciarsi ex art. 95 D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sono tenuti a valutare i criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen. sia i fini della determinazione della pena da infliggere sia, subito dopo, ai fini dell'individuazione della pena sostitutiva ex art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 3 689, come riformato dal D. Lgs. n. 150 del 2022, dovendo esservi tra i due giudizi continuità e non contraddittorietà e favorendosi l'applicazione di una delle sanzioni previste dall'art. 20-bis cod. pen. quanto minore risulti la pena in concreto inflitta rispetto ai limiti edittali (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, cit.). 2.2. Orbene, proprio l'applicazione dei sopra esposti principi, deve portare ad affermare la fondatezza del motivo posto che lo RT risulta essere stato condannato alla pena della reclusione di anni uno, corrispondente al minimo assoluto edittale per il reato di cui all'art. 642 cod. pen., senza che nella determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen. si fosse tenuto in alcun conto detta condizione di elevata pericolosità che pure avrebbe dovuto giustificare una differente valutazione alla luce dei criteri soggettivi richiamati dal citato art. 133. Ne deriva pertanto affermare che la statuizione del giudice di appello il quale affermi l'elevata pericolosità di un imputato quale elemento decisivo per negare la possibile applicazione delle pene sostitutive è insanabilmente in contraddizione con la determinazione della pena nei minimi assoluti previsti per il reato per cui si procede. 3. Alla luce delle predette considerazioni l'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata limitatamente alla applicazione delle pene sostitutive con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio sul punto;
nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. L'imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Intesa AN AO SI spa, che si liquidano in C 3.015,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione delle pene sostitutive con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Intesa AN AO SI spa che liquida in t) 3.015,00 oltre accessori di legge. Roma, 19 luglio 2024 IL CONSI IERE EST. in. Io • H;
IL PRESIDENTE