Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo VIII del trattato stesso.
Articolo 1Articolo 3
- Legge 27 luglio 1988, n. 369
Articolo 2 della Legge 27 luglio 1988, n. 369
Versione
30 agosto 1988
30 agosto 1988