Articolo 2 della Legge 27 luglio 1988, n. 369
Articolo 1Articolo 3
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30 agosto 1988
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo VIII del trattato stesso.
Entrata in vigore il 30 agosto 1988