Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 331/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti SI.ri Magistrati:
dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 331/2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. CESCHINI FRANCESCO e presso il suo Parte_1 iciliato come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente e rappresentata e difesa dall'avv. ACCONCIA PASQUALE e presso il suo Controparte_1 studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 07/03/2024, e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione, avendo contratto matrimonio in Nocera Superiore (Sa) il 24/09/2005 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2005, parte II, serie A, n. 102), deducendo che dal matrimonio con erano nati i figli Controparte_1
(nato il [...] in [...] c.f.: ) e Per_1 C.F._1 ata il 15.06.2008 in Mercato San Severino (SA). Per_2
, esponevano che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 05.11.2024 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto, nonché il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi: ato a NOCERA INFERIORE (SA) il 14/12/1965 Parte_1
nata a [...] il [...] Controparte_1 ocera Superiore (Sa) il 24/09/2005 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2005, parte II, serie A, n. 102) autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, qui di seguito riportati e da intendersi parte integrante del presente provvedimento:
“
- A) i figli minori (17 anni) e (15 anni) saranno affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, second zioni sull'af condiviso, con collocamento prevalente presso la madre e con residenza anagrafica presso l'abitazione di proprietà del padre in Castel San Giorgio (SA) alla via Crocinola n. 33 e per l'effetto, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli minori, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi;
- G) il SI. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro e pertanto i Parte_1 giorni s variare ma con preavviso di almeno sette giorni o, in casi eccezionali, comunque non inferiore a ventiquattro ore, avrà la facoltà di tenere con sé i figli minori n. 2 (due) pomeriggi alla settimana, per adesso indicati nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 14:00, mentre nel periodo scolastico all'uscita da scuola, alle ore 20:30, nonché n. 1 (uno) weekend intero a settimane alterne, precisamente dalle ore 10:00 del sabato, mentre nel periodo scolastico all'uscita da scuola, alle ore 20:00 della domenica, salvo diverse pattuizioni da concordare di volta in volta a seconda delle sopravvenute esigenze.
- H) il SI. , relativamente alle festività natalizie, avrà la facoltà di Parte_1 trascorrere con i figli minori, alternativamente, un anno l'intera giornata della vigilia di Natale, ossia dalle ore 10:00 del 24 dicembre alle ore 10,00 del 25 dicembre, e l'intera giornata di Capodanno, ossia dalle ore 10:00 del 01 gennaio alle ore 10:00 del giorno 02 gennaio, ed il successivo anno l'intera giornata di Natale, ossia dalle ore 10:00 del 25 dicembre alle ore 10:00 del giorno 26 dicembre, e l'intera giornata della vigilia di Capodanno, ossia dalle ore 10:00 del giorno 31 dicembre alle ore 10:00 del giorno 01 gennaio, salvo diverse pattuizioni da concordare di volta in volta a seconda delle sopravvenute esigenze.
- I) il SI. , relativamente alle vacanze pasquali, avrà la facoltà di Parte_1 trascorrere con i figli minori, alternativamente, un anno l'intera giornata di Pasqua dalle ore dalle ore 10:00 alle ore 20:00 ed il successivo anno l'intera giornata di Pasquetta dalle ore 10:00 alle ore 20:00, salvo diverse pattuizioni da concordare di volta in volta a seconda delle sopravvenute esigenze, salvo diverse pattuizioni da concordare di volta in volta a seconda delle sopravvenute esigenze.
- J) il SI. , relativamente alle vacanze estive (giugno, luglio e agosto), Parte_1 avrà la con i figli minori ulteriori n. 10 (dieci) giorni consecutivi o frammentati, in aggiunta alle visite infrasettimanali ed ai weekend alternati, da comunicarsi previamente alla madre entro il mese di maggio, indicando eventuali località di soggiorno/destinazione, nonché eventuali date di partenza e ritorno, salvo diverse pattuizioni da concordare di volta in volta a seconda delle sopravvenute esigenze. la SI.ra , relativamente alle vacanze estive (giugno, luglio e agosto), Controparte_1 avrà la facoltà di trascorrere con i figli minori ulteriori n. 10 (dieci) giorni consecutivi o frammentati, da comunicarsi previamente al padre entro il mese di maggio, indicando eventuali località di soggiorno/destinazione, nonché eventuali date di partenza e ritorno, salvo diverse pattuizioni da concordare di volta in volta a seconda delle sopravvenute esigenze.
- L) il SI. avrà la facoltà di trascorrere con i figli minori, altresì, il Parte_1 giorno d o dalle ore 14:00 alle ore 20:30 ed il giorno della Festa del Papà dalle ore 14:00 alle ore 20:30, anche se dovessero ricadere in giorni da trascorrere con la madre, salvo diverse pattuizioni da concordare di volta in volta a seconda delle sopravvenute esigenze.
- M) la SI.ra , viceversa, avrà la facoltà di trascorrere con i figli minori il Controparte_1 giorno del p o ed il giorno della Festa della Mamma, anche se dovessero ricadere in giorni da trascorrere con il padre, salvo diverse pattuizioni da concordare di volta in volta a seconda delle sopravvenute esigenze.
- N) entrambi i genitori parteciperanno alle celebrazioni aperte al pubblico e di particolare rilevanza riguardanti i figli (ad es. Comunione, Cresima, recite scolastiche, saggi e/o manifestazioni sportive, ecc.) e che per Comunione e Cresima preferibilmente vengano festeggiati congiuntamente con divisione dei costi in base al numero dei propri invitati, mentre eventuali festeggiamenti collegati alle ricorrenze non religiose verranno celebrati disgiuntamente ed esclusivamente con le rispettive famiglie di provenienza (e relativi invitati); in tal caso, i costi dei ricevimenti cederanno ad esclusivo carico del genitore organizzatore;
- O) il SI. si impegna a far recepire mensilmente, entro e non oltre il Parte_1 giorno 5 la sottoscrizione del ricorso congiunto e quindi a partire dal mese di marzo 2024, la somma complessiva, forfetariamente concordata, di €. 300,00 (euro trecento/00) a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli minori, da adeguarsi automaticamente da versarsi su c/c bancario intestato alla SI.ra _1
; P) il SI. si impegna a far recepire mensilment
[...] Parte_1 on oltre il guente alla presentazione, il rimborso del 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie preventivamente concordate oppure successivamente concordate alla presentazione del ricorso sostenute nell'interesse dei figli minori dalla SI.ra , dietro semplice presentazione del documento fiscale Controparte_1 comprovante la r versarsi su c/c bancario ad essa intestato. A tal proposito, sin da ora, le parti concordano e dichiarano che per le spese straordinarie riguardanti eventuali doposcuola dei figli minori, ognuno provvederà in autonomia a saldare direttamente all'insegnante il proprio 50%;
- Q) entrambi i genitori aderiscono alla tabella esemplificativa (ma non esaustiva) e riconoscono tali le spese straordinarie per i figli minori ivi indicate (doc.6) ;
- R) i SIg.ri e saranno obbligati a corrispondere Parte_1 Controparte_1 all'altro ge o ri ed ordinari nell'interesse dei figli minori, fintanto che gli stessi non saranno economicamente autosufficienti;
- S) entrambi i genitori avranno diritto a richiedere ed ottenere, ciascuno nella misura pari al 50% cadauno, gli assegni al nucleo familiare o sussidi statali equivalenti relativi ai figli minori;
- T) entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli minori con ciascuno di essi, ed a tutelare entrambe le figure genitoriali, paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli minori”
Prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto (punti B, C, D, E, F), come integrate, modificate con l'accordo telematicamente inviato il 22.10.2024, recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori (avuto riguardo al punto n. B), richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento e comunque di seguito riportati:
- B) a titolo di mantenimento, il SI. trasferisce alla SI.ra Parte_1 _1
la proprietà dell'immobile sito nel comune di C
[...]
Giorgio (SA), alla via Crocinola n. 33 (catastalmente in alcuni casi via Dottor Pietro Fimiani), appartamento posto al primo piano, composto da quattro vani ed accessori, con terrazza a livello, confinante con le consistenze immobiliari catastalmente distinte come subalterni 3 (tre), 9 (nove) e 7 (sette), riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Castel San Giorgio al foglio 11 (undici), particella 275 (duecentosettantacinque), subalterno 5 (cinque), via Dottore Pietro Fimiani, piano: 1, categoria A/2, classe 3, vani 6,5, Rendita Catastale euro 419,62 in ditta conforme, unitamente al locale deposito presso al piano terra, della complessiva consistenza catastale di metri quadri centocinquantotto (mq. 158), confinante con le consistenze immobiliari catastalmente distinte come subalterni 9 (nove), 7 (sette), 5 (cinque), 3 (tre) e 13 (tredici), riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Castel San Giorgio al foglio 11 (undici), particella 275 (duecentosettantacinque), subalterno 12 (dodici), via Crocinola n. 33, piano T, categoria C/2, classe 6, mq. 158, Rendita Catastale euro 277,44, in ditta conforme ed ancora una quota pari ad 1/2 (un mezzo) indiviso, locale sottotetto posto al secondo piano della complessiva consistenza catastale di metri quadrati centoquattro (mq. 104) confinante con le consistenze immobiliari catastalmente distinte come subalterni 7 (sette), 10 (dieci) e 9 (nove), riportati nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Castel San Giorgio al foglio 11 (undici), particella 275 (duecentosettantacinque), subalterno 14 (quattordici), via Crocinola n. 33, piano 2, categoria C/2, classe 3, mq. 104, Rendita Catastale euro 107,42 in ditta conforme. La SI.ra accetta la modifica delle condizioni come innanzi specifica. _1
Fermo il resto”
- C) Sempre per l'effetto, la SI.ra , a seguito della sottoscrizione del Controparte_1 presente ricorso di separazione da rà, entro e non oltre 30 giorni e con successiva trasmissione per conoscenza al coniuge, alla voltura a NI CO proprio nome di tutte le utenze già presenti nella casa coniugale, ad esempio a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: acqua, energia elettrica, gas, quota condominiale, spazzatura, IMU se dovuta, ecc.; mentre il SI. , a sua volta, dovrà Parte_1 provvedere al pagamento di tutte quelle som vute e non ancora corrisposte, a titolo di utenze e/o qualsivoglia altra natura, comunque relative sia alla proprietà che al possesso e/o utilizzo della casa coniugale, sino alla mensilità corrente e quindi fino al mese di giugno 2024 compreso. A partire dal mese di luglio 2024, invece, tutte le somme dovute, a titolo di utenze e/o qualsivoglia altra natura, incluse le somme spettanti anche a titolo di compenso dell'amministratore condominiale e onere assicurativo del fabbricato condominiale, nonché connesse al possesso e/o utilizzo della casa coniugale saranno a carico della SI.ra , mentre resteranno a carico Controparte_1 del SI. tutte quelle re tà, ad esempio a solo titolo Parte_1 esempli vo: spese di manutenzione straordinaria dell'immobile, spese di manutenzione straordinaria del condominio ecc.;
- D) entrambi i coniugi, sin dal deposito del ricorso congiunto, si autorizzano reciprocamente a vivere separatamente, senza che ciò comporti alcuna possibile e reciproca richiesta di addebito nei confronti dell'altro;
- E) il SI. , pertanto, provvederà a lasciare la casa coniugale nel più Parte_1 breve te que non appena avrà trovato altro idoneo alloggio portando con sé i propri effetti personali;
- F) entrambi i coniugi, inoltre, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto, si dispensano reciprocamente da qualsivoglia obbligo di mantenimento nei confronti dell'altro”.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 06.11.2024
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Aurelia Cuomo