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Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/10/2024, n. 39555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39555 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AL II, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Genova il 06/05/2024; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Marco Patarnello, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell'Avv.ta Ilaria Tullino, difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Genova ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere disposta nei riguardi di AL II a seguito del provvedimento di arresto provvisorio a fini estradizionali emesso dal Tribunale di Kiev. Ha ritenuto la Corte che l'istanza sarebbe meramente reiterativa di altre precedenti, già respinte con ordinanze del 8.5.2023 e 28.7.2023. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'estradando articolando due motivi. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 39555 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 01/07/2024 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e omessa motivazione per non avere la Corte valutato la richiesta di sostituzione della misura in corso con quella degli arresti domiciliari. Si segnala come, rispetto al rigetto dell'istanza precedentemente formulata il 28.7.2023, fosse stato evidenziato che la modifica del domicilio dell'estradando in un luogo decisamente più distante dalla frontiera francese rispetto alla precedente abitazione, unitamente alla possibilità di applicazione del braccialetto elettronico, ben avrebbero potuto indurre ad accogliere la richiesta di sostituzione. La Corte si sarebbe limitata a ravvisare un astratto pericolo di fuga. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al rigetto della richiesta di revoca. Il pericolo di fuga sarebbe stato fatto discendere non da elementi concreti e specifici ma solo dalla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del ricorrente ad un'associazione criminale dedita al furto di autovetture, sui quali, secondo la Corte, sarebbe intervenuto il giudicato a seguito della sentenza n. 8636 del 30.1.2024 della Corte di cassazione. Sostiene il ricorrente che, in realtà, con la sentenza indicata la Corte di cassazione avesse rilevato solo come la presenza di una convenzione internazionale sottesa alla richiesta di estradizione esonerasse l'autorità procedente dal compiere una autonoma valutazione del compendio indiziario. 3. E' pervenuta una memoria nell'interesse della ricorrente con cui si riprendono e si sviluppano ulteriormente gli argomenti posti a fondamento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è fondato quanto al primo motivo. 2. In tema di misure cautelari il principio di adeguatezza esprime l'esigenza che vi sia una necessaria corrispondenza tra le ragioni cautelari da tutelare nel caso concreto e la misura da adottare o adottata. Tale necessaria corrispondenza deve sussistere costantemente, in ogni stato e grado del procedimento;
la misura cautelare, cioè, deve essere sempre quella che appare più adeguata a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto e che restringa la libertà personale dell'indagato nella sola misura necessaria e sufficiente a tale scopo, senza sacrifici inutilmente vessatori. Il principio di adeguatezza si ricollega infatti a quello di gradualità delle misure cautelari;
esso assume rilievo durante tutto l'iter cautelare, dalla richiesta di 2 applicazione della cautela, alla istanza di revoca o sostituzione;
l'art. 277 cod. proc. pen. dispone in tal senso che le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti delle persone ad esse sottoposte, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto. La vicenda cautelare presuppone una visione unitaria e diacronica dei presupposti che la legittimano, nel senso che le condizioni cui l'ordinamento subordina l'applicabilità di una determinata misura devono sussistere non soltanto all'atto della applicazione del provvedimento cautelare, ma anche per tutta la durata della relativa applicazione. Adeguatezza e proporzionalità devono quindi assistere la misura, "quella" specifica misura, non soltanto nella fase genetica, ma per l'intero arco della sua "vita" nel processo, giacché, ove così non fosse, si assisterebbe ad una compressione della libertà personale qualitativamente o quantitativamente inadeguata alla funzione che essa deve soddisfare con evidente compromissione del quadro costituzionale di cui si è innanzi detto (così testualmente, Sez. U., n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249324). 3. La Corte di appello di Genova non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. La Corte ha indicato puntualmente, quanto alla richiesta di revoca della misura, le ragioni per cui, nel caso di specie, è sussistente un concreto pericolo di fuga, in ragione non solo della gravità dei fatti e del coinvolgimento del ricorrente- proveniente in Italia da diversi Stati dell'Europa - in rilevanti circuiti criminali, quanto, soprattutto, in considerazione dell'assenza di ogni spiegazione plausibile da parte di questi sul senso della sua presenza sul territorio dello Stato. A fronte di tale adeguata trama motivazionale, il ricorso è obiettivamente aspecifico, non essendosi il ricorrente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. 4. È invece fondato il primo motivo di ricorso. Sulla richiesta di sostituzione della misura in corso con quella degli arresti domiciliari e sul perché detta misura, con le prescrizioni e le cautele indicate, non sarebbe adeguata a neutralizzare le ravvisate esigenze cautelari, la Corte è obiettivamente silente. 5. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata sul punto;
la Corte di appello applicherà i principi indicati e formulerà un nuovo giudizio sulla adeguatezza della misura in corso ovvero sulla possibilità che essa sia sostituita con quella degli arresti domiciliari. 3
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova. _k A I5 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter -Eod. proc. pen. Così deciso in Roma il 1 luglio 2024 Il Consigjre estensore
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Marco Patarnello, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell'Avv.ta Ilaria Tullino, difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Genova ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere disposta nei riguardi di AL II a seguito del provvedimento di arresto provvisorio a fini estradizionali emesso dal Tribunale di Kiev. Ha ritenuto la Corte che l'istanza sarebbe meramente reiterativa di altre precedenti, già respinte con ordinanze del 8.5.2023 e 28.7.2023. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'estradando articolando due motivi. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 39555 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 01/07/2024 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e omessa motivazione per non avere la Corte valutato la richiesta di sostituzione della misura in corso con quella degli arresti domiciliari. Si segnala come, rispetto al rigetto dell'istanza precedentemente formulata il 28.7.2023, fosse stato evidenziato che la modifica del domicilio dell'estradando in un luogo decisamente più distante dalla frontiera francese rispetto alla precedente abitazione, unitamente alla possibilità di applicazione del braccialetto elettronico, ben avrebbero potuto indurre ad accogliere la richiesta di sostituzione. La Corte si sarebbe limitata a ravvisare un astratto pericolo di fuga. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al rigetto della richiesta di revoca. Il pericolo di fuga sarebbe stato fatto discendere non da elementi concreti e specifici ma solo dalla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del ricorrente ad un'associazione criminale dedita al furto di autovetture, sui quali, secondo la Corte, sarebbe intervenuto il giudicato a seguito della sentenza n. 8636 del 30.1.2024 della Corte di cassazione. Sostiene il ricorrente che, in realtà, con la sentenza indicata la Corte di cassazione avesse rilevato solo come la presenza di una convenzione internazionale sottesa alla richiesta di estradizione esonerasse l'autorità procedente dal compiere una autonoma valutazione del compendio indiziario. 3. E' pervenuta una memoria nell'interesse della ricorrente con cui si riprendono e si sviluppano ulteriormente gli argomenti posti a fondamento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è fondato quanto al primo motivo. 2. In tema di misure cautelari il principio di adeguatezza esprime l'esigenza che vi sia una necessaria corrispondenza tra le ragioni cautelari da tutelare nel caso concreto e la misura da adottare o adottata. Tale necessaria corrispondenza deve sussistere costantemente, in ogni stato e grado del procedimento;
la misura cautelare, cioè, deve essere sempre quella che appare più adeguata a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto e che restringa la libertà personale dell'indagato nella sola misura necessaria e sufficiente a tale scopo, senza sacrifici inutilmente vessatori. Il principio di adeguatezza si ricollega infatti a quello di gradualità delle misure cautelari;
esso assume rilievo durante tutto l'iter cautelare, dalla richiesta di 2 applicazione della cautela, alla istanza di revoca o sostituzione;
l'art. 277 cod. proc. pen. dispone in tal senso che le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti delle persone ad esse sottoposte, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto. La vicenda cautelare presuppone una visione unitaria e diacronica dei presupposti che la legittimano, nel senso che le condizioni cui l'ordinamento subordina l'applicabilità di una determinata misura devono sussistere non soltanto all'atto della applicazione del provvedimento cautelare, ma anche per tutta la durata della relativa applicazione. Adeguatezza e proporzionalità devono quindi assistere la misura, "quella" specifica misura, non soltanto nella fase genetica, ma per l'intero arco della sua "vita" nel processo, giacché, ove così non fosse, si assisterebbe ad una compressione della libertà personale qualitativamente o quantitativamente inadeguata alla funzione che essa deve soddisfare con evidente compromissione del quadro costituzionale di cui si è innanzi detto (così testualmente, Sez. U., n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249324). 3. La Corte di appello di Genova non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. La Corte ha indicato puntualmente, quanto alla richiesta di revoca della misura, le ragioni per cui, nel caso di specie, è sussistente un concreto pericolo di fuga, in ragione non solo della gravità dei fatti e del coinvolgimento del ricorrente- proveniente in Italia da diversi Stati dell'Europa - in rilevanti circuiti criminali, quanto, soprattutto, in considerazione dell'assenza di ogni spiegazione plausibile da parte di questi sul senso della sua presenza sul territorio dello Stato. A fronte di tale adeguata trama motivazionale, il ricorso è obiettivamente aspecifico, non essendosi il ricorrente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. 4. È invece fondato il primo motivo di ricorso. Sulla richiesta di sostituzione della misura in corso con quella degli arresti domiciliari e sul perché detta misura, con le prescrizioni e le cautele indicate, non sarebbe adeguata a neutralizzare le ravvisate esigenze cautelari, la Corte è obiettivamente silente. 5. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata sul punto;
la Corte di appello applicherà i principi indicati e formulerà un nuovo giudizio sulla adeguatezza della misura in corso ovvero sulla possibilità che essa sia sostituita con quella degli arresti domiciliari. 3
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova. _k A I5 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter -Eod. proc. pen. Così deciso in Roma il 1 luglio 2024 Il Consigjre estensore