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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 2947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2947 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZ. IV LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
nella persona della dott.ssa Paola RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 40438/2024 R.a.c.c. trattenuta in decisione all'udienza dell'11 marzo 2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, in Viale Angelico, 70 Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Paolo Palma che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
RICORRENTE
E
-, in Controparte_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale sito in Roma, via Cesare
Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Clotilde Mazza, per procura generale alle liti rep. n. 80974/21569 del 21.7.2015 a rogito per notaio di Persona_1
Roma
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito previdenziale. CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6 novembre 2024 la parte ricorrente in epigrafe - premesso di aver ricevuto dall comunicazione relativa all'accertamento di un CP_1
indebito pari ad euro 1.093,82 sulla pensione cat. INVCIV, nel periodo compreso dal
1.12.2022 al 31.01.2023, adiva questo tribunale, quale giudice del lavoro, per sentire accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito o comunque la sua irripetibilità alla luce della vigente normativa.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva in giudizio l' e precisava che, CP_1
in sede di decisione del ricorso amministrativo proposto dalla odierna parte attrice aveva accolto in data 25.11.2024 la domanda presentata in quella sede, chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza le parti chiedevano concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere e la causa veniva decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
*****
Il 25.11.2024 e, pertanto, in epoca successiva all'instaurazione del presente giudizio,
l' ha comunicato l'intervenuto annullamento del provvedimento di recupero CP_1
dell'indebito sulla pensione di cui è titolare la ricorrente per il periodo indicato in ricorso. Alla luce di tale circostanza deve, quindi, essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto, nel corso del giudizio la parte ricorrente risulta avere ottenuto l'annullamento totale dell'atto impugnato. Ricorrono, quindi, le condizioni richieste per pronunziare cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere - cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio – presuppone, infatti, che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto (Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza n. 5390 del 27 aprile
2000 e Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza n. 16785 dell'8 novembre 2003 ed altre numerose in termini). Le spese di lite, sulle quali vi è comunque luogo a decidere da parte del giudice, in forza della richiamata giurisprudenza e secondo il criterio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' resistente, in quanto CP_1
l'annullamento dell'atto impugnato è intervenuto dopo la proposizione del ricorso giudiziale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza o eccezione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_1
liquida in complessivi euro 678,00 oltre spese generali, oltre CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 11 marzo 2025
Il Giudice
Paola RI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
nella persona della dott.ssa Paola RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 40438/2024 R.a.c.c. trattenuta in decisione all'udienza dell'11 marzo 2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, in Viale Angelico, 70 Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Paolo Palma che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
RICORRENTE
E
-, in Controparte_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale sito in Roma, via Cesare
Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Clotilde Mazza, per procura generale alle liti rep. n. 80974/21569 del 21.7.2015 a rogito per notaio di Persona_1
Roma
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito previdenziale. CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6 novembre 2024 la parte ricorrente in epigrafe - premesso di aver ricevuto dall comunicazione relativa all'accertamento di un CP_1
indebito pari ad euro 1.093,82 sulla pensione cat. INVCIV, nel periodo compreso dal
1.12.2022 al 31.01.2023, adiva questo tribunale, quale giudice del lavoro, per sentire accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito o comunque la sua irripetibilità alla luce della vigente normativa.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva in giudizio l' e precisava che, CP_1
in sede di decisione del ricorso amministrativo proposto dalla odierna parte attrice aveva accolto in data 25.11.2024 la domanda presentata in quella sede, chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza le parti chiedevano concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere e la causa veniva decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
*****
Il 25.11.2024 e, pertanto, in epoca successiva all'instaurazione del presente giudizio,
l' ha comunicato l'intervenuto annullamento del provvedimento di recupero CP_1
dell'indebito sulla pensione di cui è titolare la ricorrente per il periodo indicato in ricorso. Alla luce di tale circostanza deve, quindi, essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto, nel corso del giudizio la parte ricorrente risulta avere ottenuto l'annullamento totale dell'atto impugnato. Ricorrono, quindi, le condizioni richieste per pronunziare cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere - cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio – presuppone, infatti, che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto (Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza n. 5390 del 27 aprile
2000 e Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza n. 16785 dell'8 novembre 2003 ed altre numerose in termini). Le spese di lite, sulle quali vi è comunque luogo a decidere da parte del giudice, in forza della richiamata giurisprudenza e secondo il criterio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' resistente, in quanto CP_1
l'annullamento dell'atto impugnato è intervenuto dopo la proposizione del ricorso giudiziale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza o eccezione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_1
liquida in complessivi euro 678,00 oltre spese generali, oltre CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 11 marzo 2025
Il Giudice
Paola RI