TAR Catania, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 1239
TAR
Sentenza 27 aprile 2026

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  • Rigettato
    Legittimazione passiva dell’INPS

    L'eccezione è infondata in quanto l'INPS è l'unico soggetto obbligato a corrispondere l'indennità di buonuscita.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa

    L'eccezione è infondata. Il termine di prescrizione decorre dalla conoscenza dell'ammontare dell'indennità, risultante dal prospetto di liquidazione. L'onere di provare la data di decorrenza spetta all'INPS. Inoltre, sono stati documentati atti interruttivi della prescrizione.

  • Accolto
    Diritto all'inclusione dei sei scatti stipendiali nel calcolo dell'indennità di buonuscita

    Il ricorso è accolto sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale. L'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, come modificato, estende l'attribuzione di sei scatti ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita al personale della Polizia di Stato. L'ambito di applicazione soggettivo della norma comprende gli appartenenti alle forze di polizia, inclusi quelli ad ordinamento civile e militare. L'inosservanza del termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di quiescenza non comporta decadenza, ma incide sulla tempistica del collocamento a riposo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 1239
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1239
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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