Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01239/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00435/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 435 del 2025, proposto da RI ST RE, rappresentato e difeso dall’avv. Francesca Marchi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
- Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito, Francesco Gramuglia, Francesco Velardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Società cartolarizzazione crediti Inps (Scci) s.p.a., non costituita in giudizio;
per l’accertamento
del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati all'art. 6 bis, del d.l. n. 387 del 1987.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto nazionale della previdenza sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del 21 aprile 2026, il Presidente OR EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
TT e DI
1. Il ricorrente, ex appartenente alla Polizia di Stato, oggi in congedo a domanda a far data dal 1° aprile 2019, precisato che al momento della presentazione della relativa domanda aveva raggiunto l’età anagrafica di 56 anni e 42 anni di servizio utile, ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici contemplati dall’art. 6 bis, del d.l. n. 387 del 1987 e il conseguente obbligo dell’NP di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione indicata, oltre accessori.
2. L’NP si è costituita in giudizio e ha depositato una memoria con cui, eccepiti il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa, ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
3. All’udienza pubblica del 21 aprile 2026 la causa è stata posta in decisione.
4. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’NP, che è infondata alla luce del pacifico principio di diritto secondo cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è proprio il competente Ente previdenziale (C.G.A., sez. giur., 28 luglio 2022, n. 865 con richiamo a Cons. St., sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231 e sez. VI, 6 settembre 2010 n. 6465, nonché 31 gennaio 2006 n. 329).
Va, invece, estromessa dal giudizio, perché priva di legittimazione passiva, la Società cartolarizzazione crediti Inps (Scci) s.p.a., che, comunque, non si è costituita.
5. Va poi ritenuta infondata anche l’eccezione di prescrizione.
Questa Sezione, come risulta da molteplici precedenti, aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine di prescrizione del diritto all’indennità di buonuscita decorre dal momento della conoscenza del suo ammontare quale risultante dalla trasmissione del prospetto di liquidazione, con ciò significando che è onere dell’NP specificare la data di inizio del corso prescrizionale e dare la relativa prova. Trattandosi, invero, di un’eccezione in senso proprio, è onere della parte debitrice specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ivi compresa la data di inizio del corso prescrizionale (vedi Consiglio di Stato, II, 26 aprile 2024, n. 3807 con ampi richiami e anche TAR Lazio Roma, V, 5 settembre 2022, n. 11406).
In disparte quanto sopra premesso, va rilevato come nel caso in esame parte ricorrente abbia rappresentato e documentato i seguenti atti interruttivi: richiesta con PEC del 3 dicembre 2020; ricorso gerarchico del 6 settembre 2023; solleciti, con PEC, del 3 agosto 2023 e del 26 ottobre 2023.
6. Ciò posto, il ricorso va accolto alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia (ex plurimis Consiglio di Stato, II, 5 dicembre 2023, n. 10523; 23 marzo 2023, n. 2982; 20 marzo 2023, n. 2826; CGA, sez. giur., 9 marzo 2023, n. 209; 29 dicembre 2022, n. 1328 e n. 1330; 27 luglio 2022, n. 864; 29 giugno 2022, n. 776).
Invero, con l’art. 13 della legge 10 dicembre 1973 n. 804 (poi abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 682, del d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, recante Codice dell’ordinamento militare) sono stati attribuiti ai generali ed ai colonnelli della Guardia di finanza nella posizione di “a disposizione”, all’atto della cessazione dal servizio, “sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante”, in luogo della promozione, soppressa dall’art. 1 della stessa legge, “ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buona uscita, in luogo della soppressa promozione alla vigilia”.
Detto meccanismo è stato successivamente previsto a favore di tutti gli ufficiali con l’art. 32, comma 9 bis, della l. n. 224 del 19 maggio 1986 (legge abrogata dall'art. 2268, comma 1, numero 831, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) quale facoltà che gli stessi possono esercitare a determinate condizioni.
Ai sensi dell’art. 1, comma 15 bis, del d.l. 16 settembre 1987 n. 379, introdotto dalla legge di conversione n. 468 del 14 novembre 1987, come sostituito dall’art. 11, comma 1, della l. n. 231 dell’8 agosto 1990, l’attribuzione di sei scatti pensionistici ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita viene estesa “ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati”, ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso.
Non è quindi compresa l’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda.
L’art. 1, comma 15 bis, del d.l. n. 379/1987 è formalmente ancora in vigore, perché non espressamente abrogato dal d.lgs. n. 66 del 2010 (codice dell’ordinamento militare); tuttavia, il c.o.m. ha espressamente abrogato l’art. 11 l. n. 231/1990 che, come visto, ha sostituito l’art. 1, comma 15 bis, d.l. n. 379/1987.
Si deve, però, escludere che l’abrogazione di una disposizione che novella una precedente disposizione faccia rivivere la disposizione originaria e, per l’effetto, non può ritenersi che l’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990, che ha sostituito l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione.
Piuttosto, si deve ritenere che il c.o.m., nell’abrogare l’art. 11 della l. n. 231 del 1990, abbia inteso abrogare anche l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, che limita l’applicazione dell’istituto de quo ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda; tale norma non è, pertanto, più in vigore.
Secondo l’orientamento maggioritario la vigenza di una regolamentazione espressa da un atto normativo è, infatti, fattore sufficiente a escludere, quantomeno per incompatibilità, che possa esserci spazio per il ripristino della normativa precedente sulla stessa materia, poiché in base al criterio cronologico l’interprete dovrà preferire sempre la norma più recente e, di conseguenza, considerare abrogata quella più antica (in tal senso Corte di cassazione, 11 aprile 1951 n. 855 e 8 giugno 1979, n. 3284, CGARS 16 ottobre 2012, n. 937, Cons. St., sez. V, 9 dicembre 2004 n. 7899).
Nel caso di specie, non può ritenersi che l’abrogazione dell'art. 11, della legge n. 231/1990, che ha sostituito l’art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987, abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione; l’art. 11 della legge n. 231/1990 è stato infatti abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 872, del c.o.m..
Ritenuto abrogato l’art. 1, comma 15 bis del d.l. n. 379/1987, ben si comprende perché l’art. 1911, comma 3, c.o.m. lasci fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 che, come modificato da ultimo dall’art. 21, comma 1, della l. n. 232/1990, ha esteso l’istituto dell’attribuzione di sei scatti, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza, “al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate”.
Detta previsione di legge è intervenuta in modo organico in merito all’istituto dell’attribuzione dei sei scatti contributivi ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’”indennità di buonuscita” al personale delle forze di polizia.
L’introduzione della disciplina recata dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 si accompagna, infatti, all’abrogazione delle previsioni di legge sopra citate, che per prime hanno introdotto l’istituto.
Invero, l’art. 13 della legge n. 804 del 1973, l’art. 32 comma 9-bis della legge n. 224/1986 e l’art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987, così come sostituito dall'art. 11 della legge n. 231/1990 sono stati abrogati dall’art. 2268, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010.
Quanto all’ambito di applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, delineata dall’art. 1 nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti del d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150, di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121.
Quest’ultima norma, benché inserita nella legge n. 121 del 1981, recante “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”, è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del d.l. n. 387/1987, così potendosi utilizzare al fine di stabilire il portato della nozione di forze di polizia anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6-bis.
Del resto il d.P.R. n. 150/1987 (di cui appunto è disposta l’estensione con l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987) si applica “al personale dei ruoli della Polizia di Stato” (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare.
Sicché l’ambito di applicazione soggettivo della disposizione di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 comprende gli appartenenti alle forze di polizia aventi qualifiche equiparate a quelle citate in detto articolo, senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare.
Quanto all’ambito oggettivo di applicazione esso è delineato da una duplice previsione.
Ai sensi del comma 1 sono attribuiti, “ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita”, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno (“del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 L. n.668/1986, art.2 commi 5-6-10 e art.3 commi 3 e 6 del presente Decreto”) al personale che “che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto”.
Il comma 2 estende l’attribuzione dei sei scatti “al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile”, con la precisazione che “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”.
L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 dispone l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, che riguarda l’importo della pensione: al comma 1 con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito.
Detta disposizione di applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (“sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile […]”) e al riferimento all'articolo 13 del d. lgs. n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione.
L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica, pertanto, il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
Nel quadro così delineato, che vede l’applicazione dell’istituto de quo all’indennità di buonuscita del personale delle forze di polizia ai sensi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, trova la propria ragion d’essere l’art. 1911 comma 3 del c.o.m.
Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del Codice dell’ordinamento militare, dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che “continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472” ai soli fini del trattamento di fine rapporto (così la rubrica dell’articolo).
Il Codice dell’ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare (anzi sottolineando la perdurante vigenza), con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare (essendo questo l’ambito di applicazione del Codice), il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all’ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia.
Né depone in senso contrario la circostanza che l’art. 1911 c.o.m. si riferisca al trattamento di fine rapporto mentre l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 disciplina l’indennità di buonuscita, atteso che, indipendentemente dall’esatta, o meno, coincidenza fra i due istituti, il richiamo contenuto nell’art. 1911 determina quanto meno l’assunzione che il trattamento di fine rapporto comprenda, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare, la disciplina (dell’indennità di buonuscita) recata dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
Va, infine, aggiunto che l’inosservanza del termine del 30 giugno, di cui al citato art. 6-bis, comma 2, per presentare domanda di collocamento in quiescenza, non comporta alcuna conseguenza decadenziale in considerazione della mancata previsione espressa del termine del 30 giugno in tal senso e della lettura della norma all’interno del contesto in cui è inserita e, in particolare, in relazione al disposto del comma successivo, il comma 3 dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
Con esso si dispone che “I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1°(gradi) gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda”.
Ne deriva che il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo.
Il termine del 30 giugno non è quindi un termine di decadenza ma rappresenta un onere per l’interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo del medesimo.
Né può ammettersi una diversa interpretazione di detto termine, riferito espressamente alla domanda di collocamento a riposo.
Invero, il rispetto del termine del 30 giugno non può essere considerato una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso quindi di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette).
Il già richiamato comma 3 lascia intendere infatti che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell’istanza.
Neppure può considerarsi che la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno incida esclusivamente sull’attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, dal momento che non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che sarebbe riservata a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le condizioni di anzianità, che si gioverebbero dell’attribuzione dei sei scatti, rispetto a coloro che la presentano nelle annualità successive (essendo quindi collocati a riposo entro il successivo primo gennaio), che non si gioverebbero di detta attribuzione.
7. Concludendo, in forza di quanto esposto, il ricorso va accolto e, per l’effetto, deve disporsi che l’istituto previdenziale corrisponda a parte ricorrente quanto dovuto in applicazione del menzionato art. 6-bis, oltre accessori, secondo quanto previsto dall’art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994, a far data dal momento della maturazione del diritto sino all’effettivo soddisfo.
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art.22, c. 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
8. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’NP al pagamento, nei confronti del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR EN, Presidente, Estensore
Valeria Ventura, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OR EN |
IL SEGRETARIO