Sentenza 2 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/04/2019, n. 14333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14333 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2019 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EU PO nato il [...] avverso l'ordinanza del 23/01/2019 del TRIB. LIBERTA' di ASTI udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA MONTAGNI;
sentite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Asti, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Asti in data 8.02.2019, avente ad oggetto la somma di euro 8.545,00, in relazione all'imputazione provvisoria relativa alla violazione continuata dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 elevata nei confronti di EU TU.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo la nullità del sequestro finalizzato alla confisca del profitto del reato. Osserva che erroneamente il Tribunale ha affermato che non fosse necessario accertare il requisito della pericolosità. L'esponente rileva che trattandosi di confisca facoltativa occorre verificare il periculum in mora. La parte sottolinea che nell'ordinanza impugnata non vi è traccia del concreto ed attuale pericolo derivante dalla disponibilità della somma di denaro di cui si tratta. Sotto altro aspetto, il ricorrente osserva che è rimasta del tutto infondata l'ipotesi accusatoria, in base alla quale la somma di denaro oggetto del sequestro sarebbe il provento di pregresse cessioni di sostanza stupefacente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La Corte regolatrice ha chiarito che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme di denaro che costituiscono profitto di reato - come avvenuto nel caso di specie - può avere ad oggetto sia la somma fisicamente identificata in quella che è stata acquisita attraverso l'attività criminosa, sia una somma corrispondente al valore nominale di questa. Nell'affermare tale principio, la Suprema Corte ha precisato che il sequestro funzionale alla confisca diretta può colpire anche una somma corrispondente al valore nominale di quella illegalmente percepita, purché il denaro sequestrato sia comunque riferibile all'indagato e sussista il rapporto pertinenziale tra il numerano sottoposto a vincolo e il reato del quale esso costituisce il profitto illecito (Sez. 6, Sentenza n. 15923 del 26/03/2015, Rv. 263124). Le Sezioni Unite hanno poi affermato che, qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato (Sez. U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264437). E bene, la valutazione espressa dal Tribunale del riesame, in forza della quale il sequestro del denaro costituente profitto di reato finalizzato alla confisca ex art.240 cod. pen., non richiede il requisito del periculum, si colloca nell'alveo del richiamato insegnamento espresso dal diritto vivente. Stante la particolare natura del bene, infatti, non è richiesta la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma di denaro materialmente oggetto di sequestro ed il reato. Peraltro, il Collegio ha considerato che stante l'assenza di fonti lecite di guadagno riferibili al prevenuto, la disponibilità della significativa somma di denaro di cui si tratta rende concreto ed attuale il pericolo di reiterazione criminosa specifica. È poi appena il caso di considerare: che il Tribunale ha pure chiarito che, trattandosi di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, il quadro indiziario utile a fini cautelari risulta soddisfatto in considerazione del fumums delicti;
e che, nel caso, gli accertamenti effettuati sul telefono in uso all'indagato avevano consentito di accertare che EU era dedito all'acquisto di sostanze stupefacenti, che rivendeva a titolo oneroso ad una pluralità di soggetti.
3. Nel rilevare l'inammissibilità del ricorso, nel resta che richiamare l'orientamento ripetutamente espresso dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, in base al quale si è chiarito che in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. VI, Sentenza n. 7472 del 21/01/2009, Rv. 242916). Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende. /i
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Casa delle Ammende. Così deciso il 7 marzo 2019. Il Consigliere estensore Andrea Montagni Il Pre nte Carla ett