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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/02/2025, n. 5185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5185 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ON CE nato a [...] il [...] MA ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso presentato da ON CE e per l'inammissibilità del ricorso presentato da MA ER udito il difensore E presente l'Avvocato CONTESTABILE GUIDO del foro di PALMI difensore di ON CE il quale si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' presente anche l'avvocato ROTATORI MASSIMO ALESSANDRO del foro di MILANO difensore di MA ER il quale espone le motivazioni del ricorso e insiste per l'accoglimento. E' presente altresì l'avvocato SCAGLIA FEDERICO MARIA Penale Sent. Sez. 4 Num. 5185 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 15/11/2024 del foro di MILANO difensore di ENI SOCIETA PER AZIONI il quale deposita in udienza le note conclusive unitamente alla nota spese e si riporta ai propri atti chiedendone , l'accoglimento. 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 18 dicembre 2023, ha respinto l'appello proposto da EL AN e IN AV avverso la sentenza del Tribunale di Pavia in composizione monocratica che li aveva riconosciuti colpevoli del reato di furto di gasolio sottratto dall'oleodotto ENI, commesso in concorso con MA TO, TO TO e TE GI, fatto aggravato dalle circostanze di cui all'art. 625 n.5 e 7 bis cod .pen. 2. Agli imputati era stato contestato di essersi impossessati di un quantitativo imprecisato di gasolio al fine di trarne profitto, sottraendolo alla società fornitrice, tramite un ingegnoso sistema di produzione artigianale: in particolare, scavando nel sottosuolo, mediante una tubatura rudimentale collegavano il condotto con una cisterna, regolata da un rubinetto ( fatti commessi il 13, 16 e 17 marzo 2016 in loc. Torre d'OL e Zerbolò, contestati rispettivamente ai capi A, B e C della imputazione). Il EL era stato dichiarato responsabile per tutti e tre gli episodi, mentre il IN AV per il reato di cui al capo C). 3. Ha proposto ricorso EL AN per il tramite del proprio difensore di fiducia . Con il primo motivo lamenta vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. La Corte territoriale non aveva argomentato in ordine alla assenza di riscontri alle intercettazioni valorizzate. In particolare, con riferimento al reato contestato al capo A) era stato del tutto illogicamente ritenuto che il ricorrente si trovasse alla guida della propria autovettura Smart for Two il giorno 13 marzo 2016, fermo al parcheggio di un ristorante accanto alla vettura Peugeot 107 grigia ove poi veniva controllato il ON CO. Le conversazioni captate lasciavano invece desumere l'esatto contrario: il ON, parlando con il EL circa l'espediente utilizzato per sviare l'attenzione degli inquirenti, aveva detto" ho pagato 160 euro di verbale e la macchina bloccata, sennò li pizzicavano, li pizzicavano". Era del tutto illogico riferire detta frase al EL, in quanto il correo avrebbe dovuto utilizzare la seconda persona plurale (ci pizzicavano). Inoltre, i giudici di merito avevano affermato che il sistema di rilevazione satellitare GPS aveva confermato l'identificazione del EL quale conducente della vettura, senza però spiegare come alle rilevazioni del sistema GPS potesse corrispondere non solo la localizzazione della vettura, ma anche la certezza di chi si trovasse alla guida. Con il secondo motivo, deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato contestato al capo B) ( commesso il 16 marzo). Oltre alla localizzazione tramite GPS, non vi era alcuna prova che alla guida della vettura in uso al EL vi fosse il predetto ricorrente. Inoltre, il materiale intercettivo valorizzato dalla Corte territoriale era rimasto del tutto privo di riscontro, trattandosi di conversazioni cui l'imputato non aveva partecipato e aventi valenza del tutto indiziaria, in ordine ai quali difettavano i presupposti della gravità, precisione e concordanza. Era viziata l'argomentazione che aveva tratto la conclusione della presenza del EL nel luogo del commesso reato la sera del 16 marzo dal fatto che l'imputato non aveva fornito alcuna spiegazione alternativa. Con il terzo motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di cui al capo C). In mancanza di rinvenimento della res furtiva, non vi erano elementi certi che comprovassero l'avvenuta sottrazione del gasolio. Non era stato eseguito alcun sopralluogo sul sito segnalato, e il sistema antifurto presente in loco era in grado di segnalare l'effrazione, ma non la sottrazione del prodotto.La sentenza era dunque errata poiché il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come tentativo. Con l'ultimo motivo contesta la configurabilità dell'aggravante contestata, riferibile alla sottrazione di componenti metalliche o altro materiale delle infrastrutture, non al gasolio erogato. 4. Ha proposto ricorso IN AV. Con il primo motivo, deduce vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di travisamento della prova. La Corte territoriale, dopo aver considerato che i motivi di appello si sostanziavano nella riproposizione di argomentazioni già vagliate dal primo giudice, aveva ritenuto la penale responsabilità dell'imputato pur in assenza di qualsivoglia sequestro della refurtiva e sulla base di un supposto onere a discolpa dell'imputato. La Corte aveva fatto riferimento ad una intercettazione ambientale del 13 marzo, e precisamente al dialogo captato in auto tra il EL e il TE, ove quest'ultimo ( GI TE) aveva ricevuto una telefonata da un soggetto apostrofato come" Save " che i giudici di merito avevano apoditticamente identificato come il Masiní, senza altri elementi di riscontro. Nemmeno vi erano sicuri elementi di riscontro circa il fatto che il IN fosse stato trovato sporco di fango con attrezzi da lavoro, dato che gli attrezzi non erano stati sequestrati. Mancava poi il collegamento certo tra i presunti autori del fatto, nonché la collocazione certa del IN sul luogo del furto dell'oleodotto; non era stata trovata traccia alcuna del gasolio asseritamente sottratto, non era per nulla indicativo l'odore di diesel emanato dal furgone in uso al IN, trattandosi di mezzo di lavoro, plausibilmente ( non era stato escluso il contrario) a motore diesel. Non era stata quindi osservata la regola dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio;
e, per di più, la Corte d'appello non aveva risposto alle articolate doglianze svolte nei motivi di gravame, ripetendo le argomentazioni già utilizzate dal primo giudice. Inoltre, non vi erano convincenti elementi, se non singoli dati parcellizzati, idonei a comprovare il ritenuto rapporto di conoscenza e il sodalizio con gli altri coimputati e, complessivamente, il coinvolgimento del ricorrente nella azione delittuosa. 5. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi quattro motivi proposti da EL AN, attinenti alla affermazione della responsabilità penale per i reati contestati, non superano il vaglio di ammissibilità. Le argomentazioni del ricorrente si basano infatti t t it4 rivalutazione j2r- e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). La sentenza impugnata, unitamente a quella di primo grado con la quale forma un unico corpo motivazionale, opera una logica lettura delle risultanze istruttorie ( deposizione degli operanti di PG che hanno effettuato le indagini, deposizione del Security Manager di Eni, persona offesa dei reati contestati al ricorrente, contenuto delle intercettazioni captate), concludendo, senza alcuna discrasia logica, per il giudizio di colpevolezza dell'imputato. Il ricorrente, inoltre, denuncia la supposta ambiguità di significato delle conversazioni intercettate, nel senso che il significato attribuito alle stesse dai giudici di merito viene contestato non già sulla base di dati oggettivi che lo smentiscano, ma esclusivamente su basi interpretative, costituite nell'essenziale dalla proposizione di possibili significati alternativi. Anche sotto tale profilo si tratta, all'evidenza, di censure non proponibili in questa sede: è pacifico che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Orbene, i giudici di merito spiegano in modo chiaro e del tutto logico i motivi per cui era evidente, nelle conversazioni intercettate, il riferimento alla programmazione e organizzazione della sottrazione del gasolio dall'oleodotto ENI. In particolare, quanto al reato di cui al capo A (fatto commesso in loc. Torre d'OL nella notte tra il 13 e il 14 marzo 2016) i giudici di merito valorizzano il contenuto delle intercettazioni ambientali captate tra le 2 e le 2.45 all'interno della autovettura in uso al EL, peraltro localizzata tramite GPS in Torre d'OL, località adiacente il luogo del furto. Dette conversazioni, intercorse con il correo TE, contengono inequivoci riferimenti al furgone da utilizzare;
ad una perdita ( "il problema del tappo"); all'individuazione del parcheggio al riparo da possibili controlli;
al fermo, quella notte, del complice ON, trovato con le scarpe intrise di fango;
al dialogo captato quella notte tra il EL e il ON, il quale aveva riferito al EL della giustificazione addotta con la polizia giudiziaria, procedendo poi a spegnere il cellulare e cancellare chiamate e messaggi. Ancora, relativamente al capo B), le argomentazioni di cui al ricorso fanno leva esclusivamente sulla insufficienza dell'indizio costituito dalla localizzazione della vettura Smart for two in uso al EL in area corrispondente al luogo del furto e in orario notturno: la doglianza non tiene conto delle esaustive argomentazioni dei giudici di merito, che operano una logica lettura delle risultanze istruttorie considerando il contenuto delle conversazioni captate tra il EL e i complici nei due giorni antecedenti al delitto, compiutamente citate. In dette conversazioni si fa inequivoco riferimento a sopralluoghi nell'area di interesse, ad operazioni di scavo, alle intese non il ON e il TE per agire il giorno seguente ( "gobbiamo andare stavolta, non posso rimandare ancora"). Stesse considerazioni si impongono riguardo al reato contestato al capo C). Non presenta invero alcuna illogicità la lettura del quadro probatorio operata dai giudici di merito i i quali evidenziano come: 1) subito dopo la segnalazione dell'effrazione dell'oleodotto, con la segnalazione specifica delle coordinate, gli inquirenti avevano notato nelle vicinanze un furgone IVECO di colore bianco targato EC543AD; 2) nel corso delle ricerche del furgone, di cui si erano perse le tracce, il EL era stato individuato a bordo di una vettura tipo Renault Trafic, da lui occupata unitamente a IN AV, ferma nei pressi dello svincolo del raccordo autostradale lungo la statale di collegamento Berenguardo - Pavia, ossia nella zona ove si trova l'oleodotto; 3) i due, al controllo, erano risultati sporchi di terra ed emanavano un forte odore di carburante, per di più, a bordo dell'auto, erano rinvenuti attrezzi di tipo idraulico, sporchi e intrisi di fango non rappreso, quindi utilizzati di recente;
4) lungo lo stesso tratto della strada provinciale, dal lato opposto, erano stati notati e controllati, a bordo di una Fiat Punto, il TE, MA e ON, anche loro sporchi e intrisi di terra, e fortemente odoranti di carburante;
5) il furgone IVECO era stato notato in un parcheggio poco distante, chiuso a chiave e fortemente odorante di gasolio, visibilmente a pieno carico poiché presentava il pianale molto basso, e, pochi giorni dopo, ispezionato presso l'officina ove era stato noleggiato, ormai vuoto, emanava ancora odore di carburante;
6) era stato individuato il luogo di stoccaggio del carburante, ove erano stati rinvenuti serbatoi adibiti al trasporto del gasolio e l'attrezzatura idraulica. La presenza del ricorrente nelle immediate adiacenze del luogo della commessa effrazione dell'oleodotto, in compagnia dei complici, con gli abiti intrisi di fango e la macchina carica di attrezzi idraulici sono elementi valorizzati in modo logico e pertinente dalla Corte territoriale, che, altrettanto coerentemente, ha altresì valorizzato elementi univoci quali la presenza, nei pressi del luogo dell'effrazione, del furgone a pieno carico e fortemente odorante di gasolio, per evidenziare come la effettiva sottrazione del carburante fosse di fatto avvenuta. E' pacifico, del resto, che, ai fini della integrazione della ipotesi di furto consumato, e non tentato, è sufficiente anche un temporaneo impossessamento della refurtiva, occultata al fine di sfuggire ai controlli (Sez. 5, n. 21881 del 09/04/2010 ,Rv. 247311; Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016,Rv. 269088 - 01). 2. Il quinto motivo di ricorso, relativo alla insussistenza della aggravante, con conseguente qualificazione del reato come furto semplice, è manifestamente infondato. Va premesso che l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 bis, cod pen, ricorre se il fatto e' commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica. La ratio dell'introduzione, ad opera dell'art. 8, comma 1, lett. a), d.l. 14 agosto 2013, conv., con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7 bis cod. pen., è individuabile nella finalità di apprestare una peculiare tutela alle infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici indicati dalla disposizione legislativa. La norma mira quindi ad assicurare al buon andamento del servizio pubblico una più incisiva protezione attraverso la previsione di un aggravamento sanzionatorio se il fatto è commesso agendo a danno una infrastruttura destinata alla erogazione di un pubblico servizio. Tale essendo la ratio della norma, non vi è plausibile ragione per escludere, dall'espresso riferimento ad "altro materiale" sottratto ad infrastrutture destinate alla erogazione di energia, il contenuto della infrastruttura medesima ( in questo caso il gasolio), oggetto del pubblico servizio assicurato dall'ente concessionario. L'ipotesi aggravata, invero, punisce in misura più severa non tanto e non solo la sottrazione delle componenti metalliche delle infrastrutture, ma l'esecuzione del furto mediante intervento sulle reti di distribuzione di pubblici servizi, onde preservare dette reti da manomissioni, sabotaggi e danneggiamenti. Come osservato dalla Corte territoriale, non sono revocabili in dubbio, né sono mai state messe in discussione nel corso dei gradi di merito, né la sussistenza del requisito soggettivo di gestore di pubblico servizio da parte dell'ENI nè la destinazione tipica del carburante sottratto alla erogazione di pubblico servizio fornito, appunto, dall'Ente Nazionale Idrocarburi. Sussistono pertanto le condizioni per configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 625, n.
7-bis, cod. pen. consistenti in due requisiti, uno riferito al soggetto passivo del reato di furto, che deve assumere la qualifica di soggetto pubblico o di privato che gestisce un servizio pubblico in regime concessorio;
l'altro oggettivo e collegato al nesso funzionale che deve connettere la cosa sottratta all'erogazione del servizio pubblico (Sez. 5 - , n. 40027 del 18/06/2019, Rv. 277602 - 01), precisandosi che l'aggravante in parola ricorre ogniqualvolta che il furto sia perpetrato a danno di una rete di infrastruttura pubblica. 3. Il ricorso proposto dal IN AV è manifestamente infondato. Il ricorrente articola infatti censure versate in fatto, tendenti ad una inammissibile rilettura dell'inequivoco significato delle conversazioni telefoniche intercettate, precisamente al dialogo captato in auto tra il EL e il TE, ove quest'ultimo ( GI TE) aveva ricevuto una telefonata da un soggetto apostrofato come " Save", traendo poi riscontro sul fatto che il nome , abbreviazione di AV, corrispondesse a quello del IN dalla dinamica degli episodi accertati in ordine al furto contestato al capo C). Come già esposto, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Orbene, è stato già rilevato, in ordine al ricorso EL, che il IN era stato trovato insieme al EL, a notte fonda, nelle immediate vicinanze del luogo dell'effrazione dell'oleodotto, sporco di terra, a bordo di un'auto carica di attrezzi idraulici, e che detta circostanza, letta congiuntamente alle risultanze del materiale intercettivo, è stata considerata dai giudici di merito, con ragionamento non illogico, come dimostrativa della partecipazione al reato contestato. Va invero ribadito che il principio secondo cui la condanna può essere pronunciata solo se l'imputato risulti colpevole "oltre ogni ragionevole dubbio", non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva una ricostruzione alternativa del fatto emersa in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale differente prospettazione sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice, il quale abbia individuato gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta posti a base della condanna, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla prospettazione alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale (Sez.1, Roma, 15 noveghbre 2024 n.53512 del 17 luglio 2014, Rv.261600; Sez.4, n.22257 del 25 marzo 2014, Rv.259204). Ciò posto, si è già osservato che all'esito dell'istruttoria - ripercorsa in maniera dettagliata ed esaustiva nelle sentenze di merito - si è pervenuti ad una ricostruzione in fatto ampia ed accurata, non sindacabile in sede di legittimità, perché sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici, che ha tenuto conto dei rilievi dell'odierno ricorrente, disattendendoli con ragionata valutazione. Infine, in ordine al mancato ritrovamento della refurtiva,valgono le considerazioni già espresse in ordine al ricorso EL, sopra riportate. 4. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Segue per legge la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.Gli imputati vanno altresì condannati alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile costituita ENI spa, liquidate come da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel presente grado di legittimità dalla parte civile ENI, che liquida in euro tremila oltre accessori come per legge.
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso presentato da ON CE e per l'inammissibilità del ricorso presentato da MA ER udito il difensore E presente l'Avvocato CONTESTABILE GUIDO del foro di PALMI difensore di ON CE il quale si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' presente anche l'avvocato ROTATORI MASSIMO ALESSANDRO del foro di MILANO difensore di MA ER il quale espone le motivazioni del ricorso e insiste per l'accoglimento. E' presente altresì l'avvocato SCAGLIA FEDERICO MARIA Penale Sent. Sez. 4 Num. 5185 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 15/11/2024 del foro di MILANO difensore di ENI SOCIETA PER AZIONI il quale deposita in udienza le note conclusive unitamente alla nota spese e si riporta ai propri atti chiedendone , l'accoglimento. 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 18 dicembre 2023, ha respinto l'appello proposto da EL AN e IN AV avverso la sentenza del Tribunale di Pavia in composizione monocratica che li aveva riconosciuti colpevoli del reato di furto di gasolio sottratto dall'oleodotto ENI, commesso in concorso con MA TO, TO TO e TE GI, fatto aggravato dalle circostanze di cui all'art. 625 n.5 e 7 bis cod .pen. 2. Agli imputati era stato contestato di essersi impossessati di un quantitativo imprecisato di gasolio al fine di trarne profitto, sottraendolo alla società fornitrice, tramite un ingegnoso sistema di produzione artigianale: in particolare, scavando nel sottosuolo, mediante una tubatura rudimentale collegavano il condotto con una cisterna, regolata da un rubinetto ( fatti commessi il 13, 16 e 17 marzo 2016 in loc. Torre d'OL e Zerbolò, contestati rispettivamente ai capi A, B e C della imputazione). Il EL era stato dichiarato responsabile per tutti e tre gli episodi, mentre il IN AV per il reato di cui al capo C). 3. Ha proposto ricorso EL AN per il tramite del proprio difensore di fiducia . Con il primo motivo lamenta vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. La Corte territoriale non aveva argomentato in ordine alla assenza di riscontri alle intercettazioni valorizzate. In particolare, con riferimento al reato contestato al capo A) era stato del tutto illogicamente ritenuto che il ricorrente si trovasse alla guida della propria autovettura Smart for Two il giorno 13 marzo 2016, fermo al parcheggio di un ristorante accanto alla vettura Peugeot 107 grigia ove poi veniva controllato il ON CO. Le conversazioni captate lasciavano invece desumere l'esatto contrario: il ON, parlando con il EL circa l'espediente utilizzato per sviare l'attenzione degli inquirenti, aveva detto" ho pagato 160 euro di verbale e la macchina bloccata, sennò li pizzicavano, li pizzicavano". Era del tutto illogico riferire detta frase al EL, in quanto il correo avrebbe dovuto utilizzare la seconda persona plurale (ci pizzicavano). Inoltre, i giudici di merito avevano affermato che il sistema di rilevazione satellitare GPS aveva confermato l'identificazione del EL quale conducente della vettura, senza però spiegare come alle rilevazioni del sistema GPS potesse corrispondere non solo la localizzazione della vettura, ma anche la certezza di chi si trovasse alla guida. Con il secondo motivo, deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato contestato al capo B) ( commesso il 16 marzo). Oltre alla localizzazione tramite GPS, non vi era alcuna prova che alla guida della vettura in uso al EL vi fosse il predetto ricorrente. Inoltre, il materiale intercettivo valorizzato dalla Corte territoriale era rimasto del tutto privo di riscontro, trattandosi di conversazioni cui l'imputato non aveva partecipato e aventi valenza del tutto indiziaria, in ordine ai quali difettavano i presupposti della gravità, precisione e concordanza. Era viziata l'argomentazione che aveva tratto la conclusione della presenza del EL nel luogo del commesso reato la sera del 16 marzo dal fatto che l'imputato non aveva fornito alcuna spiegazione alternativa. Con il terzo motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di cui al capo C). In mancanza di rinvenimento della res furtiva, non vi erano elementi certi che comprovassero l'avvenuta sottrazione del gasolio. Non era stato eseguito alcun sopralluogo sul sito segnalato, e il sistema antifurto presente in loco era in grado di segnalare l'effrazione, ma non la sottrazione del prodotto.La sentenza era dunque errata poiché il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come tentativo. Con l'ultimo motivo contesta la configurabilità dell'aggravante contestata, riferibile alla sottrazione di componenti metalliche o altro materiale delle infrastrutture, non al gasolio erogato. 4. Ha proposto ricorso IN AV. Con il primo motivo, deduce vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di travisamento della prova. La Corte territoriale, dopo aver considerato che i motivi di appello si sostanziavano nella riproposizione di argomentazioni già vagliate dal primo giudice, aveva ritenuto la penale responsabilità dell'imputato pur in assenza di qualsivoglia sequestro della refurtiva e sulla base di un supposto onere a discolpa dell'imputato. La Corte aveva fatto riferimento ad una intercettazione ambientale del 13 marzo, e precisamente al dialogo captato in auto tra il EL e il TE, ove quest'ultimo ( GI TE) aveva ricevuto una telefonata da un soggetto apostrofato come" Save " che i giudici di merito avevano apoditticamente identificato come il Masiní, senza altri elementi di riscontro. Nemmeno vi erano sicuri elementi di riscontro circa il fatto che il IN fosse stato trovato sporco di fango con attrezzi da lavoro, dato che gli attrezzi non erano stati sequestrati. Mancava poi il collegamento certo tra i presunti autori del fatto, nonché la collocazione certa del IN sul luogo del furto dell'oleodotto; non era stata trovata traccia alcuna del gasolio asseritamente sottratto, non era per nulla indicativo l'odore di diesel emanato dal furgone in uso al IN, trattandosi di mezzo di lavoro, plausibilmente ( non era stato escluso il contrario) a motore diesel. Non era stata quindi osservata la regola dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio;
e, per di più, la Corte d'appello non aveva risposto alle articolate doglianze svolte nei motivi di gravame, ripetendo le argomentazioni già utilizzate dal primo giudice. Inoltre, non vi erano convincenti elementi, se non singoli dati parcellizzati, idonei a comprovare il ritenuto rapporto di conoscenza e il sodalizio con gli altri coimputati e, complessivamente, il coinvolgimento del ricorrente nella azione delittuosa. 5. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi quattro motivi proposti da EL AN, attinenti alla affermazione della responsabilità penale per i reati contestati, non superano il vaglio di ammissibilità. Le argomentazioni del ricorrente si basano infatti t t it4 rivalutazione j2r- e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). La sentenza impugnata, unitamente a quella di primo grado con la quale forma un unico corpo motivazionale, opera una logica lettura delle risultanze istruttorie ( deposizione degli operanti di PG che hanno effettuato le indagini, deposizione del Security Manager di Eni, persona offesa dei reati contestati al ricorrente, contenuto delle intercettazioni captate), concludendo, senza alcuna discrasia logica, per il giudizio di colpevolezza dell'imputato. Il ricorrente, inoltre, denuncia la supposta ambiguità di significato delle conversazioni intercettate, nel senso che il significato attribuito alle stesse dai giudici di merito viene contestato non già sulla base di dati oggettivi che lo smentiscano, ma esclusivamente su basi interpretative, costituite nell'essenziale dalla proposizione di possibili significati alternativi. Anche sotto tale profilo si tratta, all'evidenza, di censure non proponibili in questa sede: è pacifico che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Orbene, i giudici di merito spiegano in modo chiaro e del tutto logico i motivi per cui era evidente, nelle conversazioni intercettate, il riferimento alla programmazione e organizzazione della sottrazione del gasolio dall'oleodotto ENI. In particolare, quanto al reato di cui al capo A (fatto commesso in loc. Torre d'OL nella notte tra il 13 e il 14 marzo 2016) i giudici di merito valorizzano il contenuto delle intercettazioni ambientali captate tra le 2 e le 2.45 all'interno della autovettura in uso al EL, peraltro localizzata tramite GPS in Torre d'OL, località adiacente il luogo del furto. Dette conversazioni, intercorse con il correo TE, contengono inequivoci riferimenti al furgone da utilizzare;
ad una perdita ( "il problema del tappo"); all'individuazione del parcheggio al riparo da possibili controlli;
al fermo, quella notte, del complice ON, trovato con le scarpe intrise di fango;
al dialogo captato quella notte tra il EL e il ON, il quale aveva riferito al EL della giustificazione addotta con la polizia giudiziaria, procedendo poi a spegnere il cellulare e cancellare chiamate e messaggi. Ancora, relativamente al capo B), le argomentazioni di cui al ricorso fanno leva esclusivamente sulla insufficienza dell'indizio costituito dalla localizzazione della vettura Smart for two in uso al EL in area corrispondente al luogo del furto e in orario notturno: la doglianza non tiene conto delle esaustive argomentazioni dei giudici di merito, che operano una logica lettura delle risultanze istruttorie considerando il contenuto delle conversazioni captate tra il EL e i complici nei due giorni antecedenti al delitto, compiutamente citate. In dette conversazioni si fa inequivoco riferimento a sopralluoghi nell'area di interesse, ad operazioni di scavo, alle intese non il ON e il TE per agire il giorno seguente ( "gobbiamo andare stavolta, non posso rimandare ancora"). Stesse considerazioni si impongono riguardo al reato contestato al capo C). Non presenta invero alcuna illogicità la lettura del quadro probatorio operata dai giudici di merito i i quali evidenziano come: 1) subito dopo la segnalazione dell'effrazione dell'oleodotto, con la segnalazione specifica delle coordinate, gli inquirenti avevano notato nelle vicinanze un furgone IVECO di colore bianco targato EC543AD; 2) nel corso delle ricerche del furgone, di cui si erano perse le tracce, il EL era stato individuato a bordo di una vettura tipo Renault Trafic, da lui occupata unitamente a IN AV, ferma nei pressi dello svincolo del raccordo autostradale lungo la statale di collegamento Berenguardo - Pavia, ossia nella zona ove si trova l'oleodotto; 3) i due, al controllo, erano risultati sporchi di terra ed emanavano un forte odore di carburante, per di più, a bordo dell'auto, erano rinvenuti attrezzi di tipo idraulico, sporchi e intrisi di fango non rappreso, quindi utilizzati di recente;
4) lungo lo stesso tratto della strada provinciale, dal lato opposto, erano stati notati e controllati, a bordo di una Fiat Punto, il TE, MA e ON, anche loro sporchi e intrisi di terra, e fortemente odoranti di carburante;
5) il furgone IVECO era stato notato in un parcheggio poco distante, chiuso a chiave e fortemente odorante di gasolio, visibilmente a pieno carico poiché presentava il pianale molto basso, e, pochi giorni dopo, ispezionato presso l'officina ove era stato noleggiato, ormai vuoto, emanava ancora odore di carburante;
6) era stato individuato il luogo di stoccaggio del carburante, ove erano stati rinvenuti serbatoi adibiti al trasporto del gasolio e l'attrezzatura idraulica. La presenza del ricorrente nelle immediate adiacenze del luogo della commessa effrazione dell'oleodotto, in compagnia dei complici, con gli abiti intrisi di fango e la macchina carica di attrezzi idraulici sono elementi valorizzati in modo logico e pertinente dalla Corte territoriale, che, altrettanto coerentemente, ha altresì valorizzato elementi univoci quali la presenza, nei pressi del luogo dell'effrazione, del furgone a pieno carico e fortemente odorante di gasolio, per evidenziare come la effettiva sottrazione del carburante fosse di fatto avvenuta. E' pacifico, del resto, che, ai fini della integrazione della ipotesi di furto consumato, e non tentato, è sufficiente anche un temporaneo impossessamento della refurtiva, occultata al fine di sfuggire ai controlli (Sez. 5, n. 21881 del 09/04/2010 ,Rv. 247311; Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016,Rv. 269088 - 01). 2. Il quinto motivo di ricorso, relativo alla insussistenza della aggravante, con conseguente qualificazione del reato come furto semplice, è manifestamente infondato. Va premesso che l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 bis, cod pen, ricorre se il fatto e' commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica. La ratio dell'introduzione, ad opera dell'art. 8, comma 1, lett. a), d.l. 14 agosto 2013, conv., con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7 bis cod. pen., è individuabile nella finalità di apprestare una peculiare tutela alle infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici indicati dalla disposizione legislativa. La norma mira quindi ad assicurare al buon andamento del servizio pubblico una più incisiva protezione attraverso la previsione di un aggravamento sanzionatorio se il fatto è commesso agendo a danno una infrastruttura destinata alla erogazione di un pubblico servizio. Tale essendo la ratio della norma, non vi è plausibile ragione per escludere, dall'espresso riferimento ad "altro materiale" sottratto ad infrastrutture destinate alla erogazione di energia, il contenuto della infrastruttura medesima ( in questo caso il gasolio), oggetto del pubblico servizio assicurato dall'ente concessionario. L'ipotesi aggravata, invero, punisce in misura più severa non tanto e non solo la sottrazione delle componenti metalliche delle infrastrutture, ma l'esecuzione del furto mediante intervento sulle reti di distribuzione di pubblici servizi, onde preservare dette reti da manomissioni, sabotaggi e danneggiamenti. Come osservato dalla Corte territoriale, non sono revocabili in dubbio, né sono mai state messe in discussione nel corso dei gradi di merito, né la sussistenza del requisito soggettivo di gestore di pubblico servizio da parte dell'ENI nè la destinazione tipica del carburante sottratto alla erogazione di pubblico servizio fornito, appunto, dall'Ente Nazionale Idrocarburi. Sussistono pertanto le condizioni per configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 625, n.
7-bis, cod. pen. consistenti in due requisiti, uno riferito al soggetto passivo del reato di furto, che deve assumere la qualifica di soggetto pubblico o di privato che gestisce un servizio pubblico in regime concessorio;
l'altro oggettivo e collegato al nesso funzionale che deve connettere la cosa sottratta all'erogazione del servizio pubblico (Sez. 5 - , n. 40027 del 18/06/2019, Rv. 277602 - 01), precisandosi che l'aggravante in parola ricorre ogniqualvolta che il furto sia perpetrato a danno di una rete di infrastruttura pubblica. 3. Il ricorso proposto dal IN AV è manifestamente infondato. Il ricorrente articola infatti censure versate in fatto, tendenti ad una inammissibile rilettura dell'inequivoco significato delle conversazioni telefoniche intercettate, precisamente al dialogo captato in auto tra il EL e il TE, ove quest'ultimo ( GI TE) aveva ricevuto una telefonata da un soggetto apostrofato come " Save", traendo poi riscontro sul fatto che il nome , abbreviazione di AV, corrispondesse a quello del IN dalla dinamica degli episodi accertati in ordine al furto contestato al capo C). Come già esposto, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Orbene, è stato già rilevato, in ordine al ricorso EL, che il IN era stato trovato insieme al EL, a notte fonda, nelle immediate vicinanze del luogo dell'effrazione dell'oleodotto, sporco di terra, a bordo di un'auto carica di attrezzi idraulici, e che detta circostanza, letta congiuntamente alle risultanze del materiale intercettivo, è stata considerata dai giudici di merito, con ragionamento non illogico, come dimostrativa della partecipazione al reato contestato. Va invero ribadito che il principio secondo cui la condanna può essere pronunciata solo se l'imputato risulti colpevole "oltre ogni ragionevole dubbio", non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva una ricostruzione alternativa del fatto emersa in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale differente prospettazione sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice, il quale abbia individuato gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta posti a base della condanna, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla prospettazione alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale (Sez.1, Roma, 15 noveghbre 2024 n.53512 del 17 luglio 2014, Rv.261600; Sez.4, n.22257 del 25 marzo 2014, Rv.259204). Ciò posto, si è già osservato che all'esito dell'istruttoria - ripercorsa in maniera dettagliata ed esaustiva nelle sentenze di merito - si è pervenuti ad una ricostruzione in fatto ampia ed accurata, non sindacabile in sede di legittimità, perché sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici, che ha tenuto conto dei rilievi dell'odierno ricorrente, disattendendoli con ragionata valutazione. Infine, in ordine al mancato ritrovamento della refurtiva,valgono le considerazioni già espresse in ordine al ricorso EL, sopra riportate. 4. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Segue per legge la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.Gli imputati vanno altresì condannati alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile costituita ENI spa, liquidate come da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel presente grado di legittimità dalla parte civile ENI, che liquida in euro tremila oltre accessori come per legge.