CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 05/02/2026, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1727/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4104/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0978020240080165000 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 554/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente la signora Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0978020240080165000, notificata il 13.01.2025, con la quale era stato chiesto il pagamento della somma complessiva di € 8.408,94.
L'impugnazione era specificamente riferita alla cartella di pagamento n. 09720200190113320501, emessa per la riscossione dell'IMU 2012, oltre sanzioni e interessi, asseritamente dovuti dal sig. Nominativo_1, di cui la ricorrente è erede.
Quest'ultima esponeva che:
- per il medesimo tributo era stata, altresì, emessa la cartella di pagamento n. 09720200190113320503 (doc.4), notificata al sig. Nominativo_1, anche lui erede del sig. Nominativo_1, in qualità di coobbligato in solido assieme alle sig.re Ricorrente_1 e Nominativo_3 (cfr. pag. 5 doc.4), unitamente ad altre cartelle esattoriali emesse sempre per presunti debiti del de cuius;
- il sig. Nominativo_1, per il tramite dello stesso difensore aveva proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09720200190113320503 di cui sopra (doc.5) -speculare a quella avente n.
09720200190113320501 notificata alla ricorrente- contestandone tra l'altro l'illegittima applicazione delle sanzioni, nel caso di specie intrasmissibili, instaurando il giudizio avente R.G. 9348/2024 innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma con richiesta di sospensione cautelare, all'epoca non ancora discussa (doc.6);
- senonché, successivamente al sig. Nominativo_1 era stato notificato il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202400103832000, con il quale è stato richiesto il pagamento della precitata cartella n
09720200190113320503 (doc. 7, cit.);
- avverso tale atto egli aveva proposto ricorso con preliminare domanda di sospensione (doc.8), che era stata accolta in sede cautelare con provvedimento del 13.01.2025 (doc.9).
Dato quanto sopra, la ricorrente formulava i seguenti motivi di impugnazione:
ILLEGITTIMITA' DELLE SOMME RICHIESTE CON LA CARTELLA DI PAGAMENTO N. 09720200190113320501. ILLEGITTIMO ADDEBITO DELLE SANZIONI. INTRASMISSIBILITA' DELLE SANZIONI TRIBUTARIE. PENDENZA DI GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE AVENTE AD OGGETTO CARTELLA DI PAGAMENTO CON CUI E' STATO RICHIESTO IL MEDESIMO TRIBUTO SOTTESO AL
PREAVVISO IMPUGNATO.
Illustrate le censure, la ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, previa sua sospensione;
vinte le spese.
Si costituiva in resistenza l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo, tra l'altro, che la cartella di pagamento impugnata era stata regolarmente notificata in data 12 aprile 2024, di modo che il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché non tempestivamente proposto dopo la ricezione di tale regolare notificazione. In merito alla deduzione di intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie pecuniarie, l'agente della riscossione evidenziava la correttezza del proprio operato, dato che la cartella di pagamento non recava l'indicazione di alcuna sanzione imposta agli eredi da parte dell'Agenzia delle Entrate
- Riscossione, come da frontespizio e pagina 1 riportati testualmente nella memoria difensiva. Quanto invece alle sanzioni iscritte a ruolo dall'ente impositore, l'AdER eccepiva l'inammissibilità della censura perché la stessa avrebbe dovuto essere proposta nel termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Dopo avere svolto ulteriori deduzioni in merito alla pendenza dei giudizi introdotti dal co-obbligato
Nominativo_1 ed in merito alla regolarità della procedura di fermo amministrativo (nonché in merito ad altre questioni del tutto estranee al ricorso, quali l'eccezione di prescrizione ed il disconoscimento ex art. 2719 cod. civ., nonché il proprio ius postulandi), l'Agenzia delle Entrate – Riscossione concludeva chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o il suo rigetto, con dichiarazione del difetto di legittimazione dell'AdER in relazione alle eccezioni concernenti il ruolo esattoriale;
con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si costituiva in giudizio anche Roma Capitale prestando acquiescenza allo sgravio delle sanzioni a seguito della sentenza n. 4409/13/2025 del 25 marzo 2025, depositata il 31 marzo 2025. Chiedeva la compensazione delle spese di lite.
Il ricorso è stato trattato alla pubblica udienza del 14 gennaio 2026 e il dispositivo è stato depositato il 22 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dato atto dello sgravio dell'importo di € 980,00, corrispondente alla sanzione applicata dall'ente impositore. Lo sgravio risulta disposto da quest'ultimo, cioè dal Comune di Roma, in conseguenza dell'impugnazione, da parte del co-obbligato Nominativo_1 della cartella di pagamento n. 09720200190113320503 notificata nei suoi confronti, sulla quale si è già pronunciata questa Corte di giustizia tributaria di primo grado con la sentenza n. 4409/13/2025 del 25 marzo 2025, dichiarando per detto importo la cessazione della materia del contendere.
Ciò premesso, il presente ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Il ricorso è inammissibile per la parte in cui contesta la cartella di pagamento n. 09720200190113320501.
Invero, quest'ultima è stata regolarmente notificata il 4 aprile 2024 a mani della destinataria signora Ricorrente_1 e non risulta impugnata tempestivamente.
Pertanto, fatto salvo lo sgravio di cui sopra, per la parte restante del debito del de cuius Nominativo_1, nella quale l'odierna ricorrente è succeduta in qualità di erede, la cartella di pagamento è da reputarsi definitiva, valida ed efficace.
Ne consegue l'infondatezza del ricorso per la parte in cui si riferisce alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo. Questa contiene, tra gli altri atti presupposti, anche l'indicazione di detta cartella di pagamento, della quale riporta il dettaglio degli addebiti iscritti a ruolo (all'epoca comprensivi della sanzione di € 980, solo successivamente sgravata dal Comune di Roma), senza l'applicazione di ulteriori sanzioni da parte dell'Agente della riscossione.
Il ricorso va quindi respinto.
La parziale cessazione della materia del contendere, conseguita all'impugnazione del co-obbligato, consente di compensare per giusti motivi le spese processuali anche tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, respinge il ricorso.
Compensa le spese. Roma, 14 gennaio 2026. Il giudice monocratico Giuseppina Luciana Barreca
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4104/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0978020240080165000 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 554/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente la signora Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0978020240080165000, notificata il 13.01.2025, con la quale era stato chiesto il pagamento della somma complessiva di € 8.408,94.
L'impugnazione era specificamente riferita alla cartella di pagamento n. 09720200190113320501, emessa per la riscossione dell'IMU 2012, oltre sanzioni e interessi, asseritamente dovuti dal sig. Nominativo_1, di cui la ricorrente è erede.
Quest'ultima esponeva che:
- per il medesimo tributo era stata, altresì, emessa la cartella di pagamento n. 09720200190113320503 (doc.4), notificata al sig. Nominativo_1, anche lui erede del sig. Nominativo_1, in qualità di coobbligato in solido assieme alle sig.re Ricorrente_1 e Nominativo_3 (cfr. pag. 5 doc.4), unitamente ad altre cartelle esattoriali emesse sempre per presunti debiti del de cuius;
- il sig. Nominativo_1, per il tramite dello stesso difensore aveva proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09720200190113320503 di cui sopra (doc.5) -speculare a quella avente n.
09720200190113320501 notificata alla ricorrente- contestandone tra l'altro l'illegittima applicazione delle sanzioni, nel caso di specie intrasmissibili, instaurando il giudizio avente R.G. 9348/2024 innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma con richiesta di sospensione cautelare, all'epoca non ancora discussa (doc.6);
- senonché, successivamente al sig. Nominativo_1 era stato notificato il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202400103832000, con il quale è stato richiesto il pagamento della precitata cartella n
09720200190113320503 (doc. 7, cit.);
- avverso tale atto egli aveva proposto ricorso con preliminare domanda di sospensione (doc.8), che era stata accolta in sede cautelare con provvedimento del 13.01.2025 (doc.9).
Dato quanto sopra, la ricorrente formulava i seguenti motivi di impugnazione:
ILLEGITTIMITA' DELLE SOMME RICHIESTE CON LA CARTELLA DI PAGAMENTO N. 09720200190113320501. ILLEGITTIMO ADDEBITO DELLE SANZIONI. INTRASMISSIBILITA' DELLE SANZIONI TRIBUTARIE. PENDENZA DI GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE AVENTE AD OGGETTO CARTELLA DI PAGAMENTO CON CUI E' STATO RICHIESTO IL MEDESIMO TRIBUTO SOTTESO AL
PREAVVISO IMPUGNATO.
Illustrate le censure, la ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, previa sua sospensione;
vinte le spese.
Si costituiva in resistenza l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo, tra l'altro, che la cartella di pagamento impugnata era stata regolarmente notificata in data 12 aprile 2024, di modo che il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché non tempestivamente proposto dopo la ricezione di tale regolare notificazione. In merito alla deduzione di intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie pecuniarie, l'agente della riscossione evidenziava la correttezza del proprio operato, dato che la cartella di pagamento non recava l'indicazione di alcuna sanzione imposta agli eredi da parte dell'Agenzia delle Entrate
- Riscossione, come da frontespizio e pagina 1 riportati testualmente nella memoria difensiva. Quanto invece alle sanzioni iscritte a ruolo dall'ente impositore, l'AdER eccepiva l'inammissibilità della censura perché la stessa avrebbe dovuto essere proposta nel termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Dopo avere svolto ulteriori deduzioni in merito alla pendenza dei giudizi introdotti dal co-obbligato
Nominativo_1 ed in merito alla regolarità della procedura di fermo amministrativo (nonché in merito ad altre questioni del tutto estranee al ricorso, quali l'eccezione di prescrizione ed il disconoscimento ex art. 2719 cod. civ., nonché il proprio ius postulandi), l'Agenzia delle Entrate – Riscossione concludeva chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o il suo rigetto, con dichiarazione del difetto di legittimazione dell'AdER in relazione alle eccezioni concernenti il ruolo esattoriale;
con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si costituiva in giudizio anche Roma Capitale prestando acquiescenza allo sgravio delle sanzioni a seguito della sentenza n. 4409/13/2025 del 25 marzo 2025, depositata il 31 marzo 2025. Chiedeva la compensazione delle spese di lite.
Il ricorso è stato trattato alla pubblica udienza del 14 gennaio 2026 e il dispositivo è stato depositato il 22 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dato atto dello sgravio dell'importo di € 980,00, corrispondente alla sanzione applicata dall'ente impositore. Lo sgravio risulta disposto da quest'ultimo, cioè dal Comune di Roma, in conseguenza dell'impugnazione, da parte del co-obbligato Nominativo_1 della cartella di pagamento n. 09720200190113320503 notificata nei suoi confronti, sulla quale si è già pronunciata questa Corte di giustizia tributaria di primo grado con la sentenza n. 4409/13/2025 del 25 marzo 2025, dichiarando per detto importo la cessazione della materia del contendere.
Ciò premesso, il presente ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Il ricorso è inammissibile per la parte in cui contesta la cartella di pagamento n. 09720200190113320501.
Invero, quest'ultima è stata regolarmente notificata il 4 aprile 2024 a mani della destinataria signora Ricorrente_1 e non risulta impugnata tempestivamente.
Pertanto, fatto salvo lo sgravio di cui sopra, per la parte restante del debito del de cuius Nominativo_1, nella quale l'odierna ricorrente è succeduta in qualità di erede, la cartella di pagamento è da reputarsi definitiva, valida ed efficace.
Ne consegue l'infondatezza del ricorso per la parte in cui si riferisce alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo. Questa contiene, tra gli altri atti presupposti, anche l'indicazione di detta cartella di pagamento, della quale riporta il dettaglio degli addebiti iscritti a ruolo (all'epoca comprensivi della sanzione di € 980, solo successivamente sgravata dal Comune di Roma), senza l'applicazione di ulteriori sanzioni da parte dell'Agente della riscossione.
Il ricorso va quindi respinto.
La parziale cessazione della materia del contendere, conseguita all'impugnazione del co-obbligato, consente di compensare per giusti motivi le spese processuali anche tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, respinge il ricorso.
Compensa le spese. Roma, 14 gennaio 2026. Il giudice monocratico Giuseppina Luciana Barreca