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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/01/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 159/2020 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio dell'avv.
Massimiliano Pantano che la rappresenta e difende per procura in atti,
opponente
e
(c.f. , elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio CP_1 C.F._1 dell'avv. Francesco Restuccia che lo rappresenta e difende per procura in atti,
opposto
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – rapporto di lavoro subordinato privato.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 26 novembre 2019 adiva questo giudice del lavoro e, CP_1 premesso di aver lavorato alle dipendenze della dall'11 ottobre 2016 Parte_1
al 15 giugno 2019 con la qualifica di impiegato e mansione di addetto smistamento pratiche, inquadrato al VI livello del c.c.n.l. Commercio, chiedeva ingiungersi nei confronti della società il pagamento in proprio favore della somma complessiva lorda di 2.357,89 euro a titolo di saldo TFR e dell'indennità sostitutiva per ferie e ROL non goduti (avendo ricevuto due acconti di 1.000 e 817,65 euro rispettivamente il 9 e il 18 settembre 2019), oltre accessori dalla maturazione al soddisfo e spese della procedura.
La domanda veniva accolta con decreto n. 893/2019 del 29 novembre 2019 (proc. n. 5810/2019) avverso il quale l'ingiunto ha proposto opposizione con ricorso del 13 gennaio 2020. Nella resistenza dell'opposto, sostituita l'udienza del 28 gennaio 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- L'opponente ha eccepito sia l'insussistenza dei presupposti di legge per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, per mancanza di documentazione idonea, sia l'inesistenza del credito trattandosi di somme già corrisposte con la busta paga della 15esima mensilità, sottoscritta per accettazione dal lavoratore.
L'opposto invece ha dedotto l'improcedibilità del giudizio per decorso del termine perentorio di notifica ex art. 415, comma 5, c.p.c. e nel merito ha evidenziato che l'ingiunzione è stata emessa sulla base della documentazione elaborata dalla stessa società, precisando che a fronte di un terzo bonifico del dicembre 2019 risulta ancora dovuta solo la somma di 1.540,24 euro.
Orbene, come ribadito dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. S.U. n.
927/2022 e Cass. n. 14486/2019), l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, bensì un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio come fase ulteriore
(anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo.
Ne consegue che il giudice dell'opposizione non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla.
In ogni caso la prova scritta, intesa quale condizione di ammissibilità della domanda di ingiunzione può avere ad oggetto qualsiasi documento (Cass. n. 16199/2011) e a tal fine ben possono essere utilizzate le buste paga relative all'intero rapporto nonché i CUD 2017, 2018 e 2019.
2.1.- Va ancora ricordato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, tenendo in considerazione la situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non già a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento, con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario neanche l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (v. Cass. n. 21432/2011).
Nella specie l' non ha contestato la sussistenza del rapporto di Parte_1
lavoro dedotto dal lavoratore e del credito da questo vantato, essendosi limitata ad eccepire sia l'erroneità nel calcolo delle somme, sia l'avvenuto saldo di quanto ritenuto dalla stessa dovuto, senza tuttavia produrre in giudizio né la busta paga relativa la 15esima mensilità, pur indicata in indice, né conteggi alternativi. L'opposto ha però riconosciuto di aver ricevuto, dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, un ulteriore acconto di 817,65 euro - cui si riferisce il bonifico a saldo prodotto dall'opponente -. Dunque per il residuo importo di 1.540,24 euro non può considerarsi assolto l'onere della prova dell'avvenuto pagamento della somma ingiunta, ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass. n. 10663/2024).
2.2.- La società inoltre non fornito alcuna prova di aver ripetutamente invitato il dipendente a fruire delle ferie residue.
E La perdita del diritto alle ferie e alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato
- in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie sarebbero state perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato
(v. Cass. n. 21780/2022).
Ogni ulteriore eccezione sollevata dall'opposto resta assorbita.
Infine l'opposto ha dato atto con le note che in esecuzione del decreto opposto, una volta concessane la provvisoria esecuzione, ha recuperato tramite pignoramento presso terzi (R.G.E. n.
739/2021), solo 1.248,61 euro - a fronte di un importo precettato pari a 2.122,66.
In definitiva, il decreto ingiuntivo deve essere revocato con condanna della opponente alla corresponsione in favore dell'opposto della minor somma sopra indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
3.- Alla luce della palese infondatezza dell'opposizione si deve ritenere che sussistano i presupposti della responsabilità aggravata invocata dal lavoratore, avendo il datore di lavoro agito con colpa grave.
L'opponente, dunque, va condannata al pagamento in favore del della somma di 500 euro CP_1
ex art. 96 c.p.c. oltre al rimborso delle spese processuali di questa fase che si liquidano ai sensi del D.M.
n. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto della natura, del valore e dell'attività svolta, in 2.626 euro, oltre accessori. Restano inoltre a carico della società anche le spese della fase monitoria, come già liquidate con il d.i., la cui necessità è stata determinata dal suo inadempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione respinta:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l' a Parte_1
corrispondere in favore di la somma complessiva di 1.540,24 euro, oltre interessi legali CP_1
e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo (al lordo di quanto recuperato nelle more del giudizio in esecuzione del predetto decreto); 2) condanna, altresì, la società opponente a rimborsargli le spese della fase monitoria e quelle del giudizio di opposizione, liquidate queste ultime in 2.626 euro, oltre spese generali, iva e cpa;
nonchè a pagargli l'ulteriore somma di 500 euro ex art. 96 c.p.c..
Messina, 29.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro