Art. 1. Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti, per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Firenze, lo accordo collettivo 16 novembre 1945, relativo agli operai dipendenti dalle aziende industriali, artigiane e cooperative addette alla lavorazione e posa in opera di specchi, vetri e cristalli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti da imprese e cooperative esercenti la lavorazione e posa in opera di specchi, vetri e cristalli della provincia di Firenze.
I rapporti di lavoro costituiti, per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Firenze, lo accordo collettivo 16 novembre 1945, relativo agli operai dipendenti dalle aziende industriali, artigiane e cooperative addette alla lavorazione e posa in opera di specchi, vetri e cristalli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti da imprese e cooperative esercenti la lavorazione e posa in opera di specchi, vetri e cristalli della provincia di Firenze.