TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/07/2025, n. 2415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2415 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 574 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, passata in decisione all'udienza del 04/02/2025 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
[...]
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 in atti, dall'avv. D'ARIO MARIO, presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
nato a [...] [...], rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 in atti, dall' avv.to FIORILLO GUIDO, presso il quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 04/02/25:
Per parte ricorrente: l'avv. D'Ario chiede: 1) in attesa dei mutamento della situazione di fatto su cui sono stati pronunciati, voglia recepire i provvedimenti de potestate ed economici del procedimento R.G.V.G. 2285/2020 dell'intestato Tribunale;
2) Con condanna della controparte alle spese processuali ai sensi dell'art. 133 testo unico spese di giustizia essendo l'istante ammessa al gratuito patrocinio;
3) che la causa sia trattenuta in decisione anche senza termini ex art. 190 c.p.c.
Il resistente, nella comparsa del 21.03.2024, in merito ai provvediemnti accessori, così concludeva:
“….Confermarsi quanto statuito nel provvedimento dell' 1-3 2024, come sopra riportato e trascritto.
….- voglia porre a carico della ricorrente le spese di giudizio
Per il PM: Conferma dei provvedimenti emessi
FATTO E DIRITTO La ricorrente, premesso di essere separata dal resistente alle condizioni omologate con decreto del 16/05/2014 dell'intestato tribunale, ha chiesto pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio da loro contratto il 09/07/2009 in Bellona (CE) alle condizioni indicate in ricorso. In particolare chiedeva di assumere ogni necessario provvedimento in ordine alle questioni de potestate anche alla luce degli eventi connessi al procedimento 2285/2020 RGVG. In ogni caso, di essere reintegrata nella responsabilità genitoriale con i conseguenziali provvedimenti economici. Concludeva come in epigrafe trascritto.
Parte resistente, costituitasi in giudizio chiedeva di pronunciare lo scioglimento del matrimonio e confermare quanto statuito nel procedimento sopra indicato;
vittoria di spese e competenze di lite.
Il Presidente emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti e rimetteva le parti dinnanzi al giudice istruttore.
Nel corso del procedimento veniva emessa la sentenza sullo status.
Sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 04/02/25, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Riguardo alle statuizioni accessorie, il procedimento di volontaria giurisdizione di modifica delle condizioni della separazione – iscritto al n. di RG 2285/2020 – si concludeva in data 01/03/24, confermando la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e la nomina dell'avv. Rita Mannarini, quale tutrice della minore, conferendole tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione relativi alla minore, comprese le decisioni relative alla salute;
confermava il collocamento prevalente della minore presso la zia paterna sospendeva Persona_1 ogni contatto e/o incontro madre -figlia, invitando la ricorrente a intraprendere un percorso psicologico individuale, nonché a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità tramite l'ASL competente;
liberalizzava gli incontri padre -figlia, regolamentando il calendario dei tempi di permanenza, come in parte motiva, alla presenza degli zii collocatari;
disponeva la continuazione del percorso psicologico per la minore presso l'ASL competente;
confermava l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento della figlia versando ad zia Parte_1 Persona_1 collocataria della minore, un assegno mensile di € 100,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché l'obbligo a carico di Controparte_1 di versare un assegno mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie…. La tutrice segnalerà qualsiasi eventuale pregiudizio per la minore al G.T. competente e/o al P.M.M.
Il Collegio ritiene di dover confermare i provvedimenti del procedimento di Volontaria Giurisdizione, RG n. 2285/20, tenuto conto che le parti non hanno allegato il mutamento della situazione di fatto.
Considerata la natura e l'esito del giudizio, le spese di lite si compensano tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso, così provvede:
a) conferma i provvedimenti adottati in data 01/03/24 nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. RG 2285/20; b) compensa le di giudizio spese. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere (CE) nella camera di consiglio del 21/02/25
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 574 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, passata in decisione all'udienza del 04/02/2025 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
[...]
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 in atti, dall'avv. D'ARIO MARIO, presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
nato a [...] [...], rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 in atti, dall' avv.to FIORILLO GUIDO, presso il quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 04/02/25:
Per parte ricorrente: l'avv. D'Ario chiede: 1) in attesa dei mutamento della situazione di fatto su cui sono stati pronunciati, voglia recepire i provvedimenti de potestate ed economici del procedimento R.G.V.G. 2285/2020 dell'intestato Tribunale;
2) Con condanna della controparte alle spese processuali ai sensi dell'art. 133 testo unico spese di giustizia essendo l'istante ammessa al gratuito patrocinio;
3) che la causa sia trattenuta in decisione anche senza termini ex art. 190 c.p.c.
Il resistente, nella comparsa del 21.03.2024, in merito ai provvediemnti accessori, così concludeva:
“….Confermarsi quanto statuito nel provvedimento dell' 1-3 2024, come sopra riportato e trascritto.
….- voglia porre a carico della ricorrente le spese di giudizio
Per il PM: Conferma dei provvedimenti emessi
FATTO E DIRITTO La ricorrente, premesso di essere separata dal resistente alle condizioni omologate con decreto del 16/05/2014 dell'intestato tribunale, ha chiesto pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio da loro contratto il 09/07/2009 in Bellona (CE) alle condizioni indicate in ricorso. In particolare chiedeva di assumere ogni necessario provvedimento in ordine alle questioni de potestate anche alla luce degli eventi connessi al procedimento 2285/2020 RGVG. In ogni caso, di essere reintegrata nella responsabilità genitoriale con i conseguenziali provvedimenti economici. Concludeva come in epigrafe trascritto.
Parte resistente, costituitasi in giudizio chiedeva di pronunciare lo scioglimento del matrimonio e confermare quanto statuito nel procedimento sopra indicato;
vittoria di spese e competenze di lite.
Il Presidente emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti e rimetteva le parti dinnanzi al giudice istruttore.
Nel corso del procedimento veniva emessa la sentenza sullo status.
Sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 04/02/25, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Riguardo alle statuizioni accessorie, il procedimento di volontaria giurisdizione di modifica delle condizioni della separazione – iscritto al n. di RG 2285/2020 – si concludeva in data 01/03/24, confermando la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e la nomina dell'avv. Rita Mannarini, quale tutrice della minore, conferendole tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione relativi alla minore, comprese le decisioni relative alla salute;
confermava il collocamento prevalente della minore presso la zia paterna sospendeva Persona_1 ogni contatto e/o incontro madre -figlia, invitando la ricorrente a intraprendere un percorso psicologico individuale, nonché a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità tramite l'ASL competente;
liberalizzava gli incontri padre -figlia, regolamentando il calendario dei tempi di permanenza, come in parte motiva, alla presenza degli zii collocatari;
disponeva la continuazione del percorso psicologico per la minore presso l'ASL competente;
confermava l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento della figlia versando ad zia Parte_1 Persona_1 collocataria della minore, un assegno mensile di € 100,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché l'obbligo a carico di Controparte_1 di versare un assegno mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie…. La tutrice segnalerà qualsiasi eventuale pregiudizio per la minore al G.T. competente e/o al P.M.M.
Il Collegio ritiene di dover confermare i provvedimenti del procedimento di Volontaria Giurisdizione, RG n. 2285/20, tenuto conto che le parti non hanno allegato il mutamento della situazione di fatto.
Considerata la natura e l'esito del giudizio, le spese di lite si compensano tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso, così provvede:
a) conferma i provvedimenti adottati in data 01/03/24 nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. RG 2285/20; b) compensa le di giudizio spese. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere (CE) nella camera di consiglio del 21/02/25
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso