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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/12/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
R.G 2654/2024
Verbale di udienza del 9 dicembre2025
Il giorno 9 dicembre 2025 innanzi al GOP, Dott.ssa MM IA
RO, sono presenti :
Per parte ricorrente l'avv. Marco Gagliostro per delega dell'Avv. Dario
OS TO;
Per parte resistente, l'avv. Salvatore Mattiani, per delega dell'avv.
AP NT;
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio;
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa MM IA
RO, all'udienza del 9 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG 2654/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, in persona del suo Parte_1
presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Angela Laganà, Dario OS TO
(C.F. ), OR OL, Valeria Grandizio, in virtù CodiceFiscale_1
di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024, giusta procura in atti ricorrente
E
(C.F.: ) rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dell'avv. NT AP, CF: giusta C.F._3
procura in atti;
ricorrente
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore dei seguenti:
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato in data 02.10.2024, parte ricorrente in epigrafe, dopo aver manifestato dissenso, in data 1 ottobre 2024, proponeva opposizione per insussistenza del requisito contributivo per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, con riferimento alla domanda presentata in data 07.02.2023. A sostegno delle proprie difese deduceva che la Sig.ra non possedeva i requisiti contributivi Controparte_1
per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, con riferimento alla domanda presentata in data 07.02.2023 Infatti nel quinquennio antecedente la domanda (periodo dal 08.02.2023 al
06.02.2023) aveva un totale di 115 contributi settimanali a fronte del requisito minimo di 156. Quindi, concludeva chiedendo di “accertare che la signora non ha diritto al riconoscimento Controparte_1
dell'assegno ordinario di invalidità con riferimento alla domanda amministrativa oggetto del ricorso per ATP”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la Sig.ra
[...]
, la quale evidenziava che la stessa presentava ricorso CP_1
presso la sezione Lavoro del Tribunale di Palmi per la tutela dei propri diritti;
che, l' si costituiva in giudizio eccependo la carenza del Pt_1
requisito contributivo, sostenendo che la stessa fosse in possesso di 115 contributi settimanali, a fronte del requisito minimo di 156; che, in data
22.11.2023 l' su richiesta della ricorrente, precedentemente Pt_1
autorizzata alla prima udienza, accoglieva l'istanza di versamento dei contributi volontari per un numero di 37 contributi settimanali;
che, risolta la questione contributiva e provando in giudizio il versamento dei suddetti contributi, veniva nominato quale CTU, il dott. Per_2
che, in data 31.05.2024 visitava la sig.ra
[...] CP_1
riconoscendola invalida con riduzione della capacità lavorativa in attività confacenti alle proprie attitudini a meno di un terzo;
che, l' Pt_1
nonostante il pagamento dei contributi volontari e il riconoscimento del requisito sanitario, introduceva ricorso nel merito contestando, per l'ennesima volta, la mancanza del requisito contributivo. Pertanto, chiedeva di riconoscere “il diritto della signora a beneficiare CP_1
dell'assegno ordinario di invalidità, essendo in possesso dei requisiti sanitari e contributivi disposti dalla legge. Con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, e con condanna dell' al Pt_1
pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3,
c.p.c.”
L'art. 445 bis c.p.c. prevede, per le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile etc., l'obbligatorietà dell'accertamento tecnico preventivo, ai fini della verifica delle condizioni sanitarie addotte a sostegno delle pretese che si intendono far valere in giudizio. Allorché una delle parti – il richiedente o l' – intenda contestare le Pt_1
conclusioni del CTU, essa è tenuta a formulare dichiarazione di dissenso e a depositare ricorso. In quest'ultima sede (giudizio conseguente a dissenso dell' , l'ente previdenziale aveva eccepito la carenza in Pt_1
capo al richiedente dei requisiti contributivi.
La Cassazione, in merito, si sofferma sul tema riguardante l'ambito di cognizione del giudice adito ai sensi dell'art. 445 bis c.p.p. e sul punto osserva che: (i) come già statuito dalla giurisprudenza di legittimità in una precedente sentenza del 2022 (n. 29275), il giudizio ex art. 445 bis riguarda solo l'accertamento del requisito sanitario;
(ii) in altre parole, al giudice adito ai sensi del co. 6 dell'art. 445 bis c.p.c. (per il cd.
«giudizio di opposizione ad ATP»), l'unica verifica consentita – al di fuori dell'accertamento del requisito sanitario – è quella della manifesta carenza dei presupposti processuali e/o delle altre condizioni dell'azione e/o degli ulteriori requisiti costitutivi della prestazione previdenziale e/o assistenziale cui l'accertamento stesso è finalizzato In specie, oggetto della odierna opposizione è l'insussistenza del requisito contributivo, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. Tale eccezione, oggetto di opposizione era stata superata, in sede di ATP, laddove il Giudice, a scioglimento della Camera di
Consiglio, aveva autorizzato la Sig.ra al versamento dei contributi CP_1
volontari per un numero di 37 contributi settimanali. Anche l'estratto contributivo allegato dimostra che l'odierna opposta, nel quinquennio antecedente la domanda amministrativa del 07.02.2023, possedeva 157 settimane di contribuzione, requisito contributivo richiesto per l'assegno ordinario di invalidità.
L'opposizione va accolta e, conseguentemente va dichiarato il diritto della signora a beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità, CP_1
essendo in possesso dei requisiti sanitari e contributivi disposti dalla legge.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' Pt_1
PQM
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, conseguentemente, accerta il requisito contributivo utile per la corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità decorrenza dall' 8.2.2023;
5) condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore di Pt_1
parte ricorrente, che si liquidano in € 600,00, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palmi 9 dicembre 2025 IL GOP
Dott.ssa MM IA RO
SEZIONE LAVORO
R.G 2654/2024
Verbale di udienza del 9 dicembre2025
Il giorno 9 dicembre 2025 innanzi al GOP, Dott.ssa MM IA
RO, sono presenti :
Per parte ricorrente l'avv. Marco Gagliostro per delega dell'Avv. Dario
OS TO;
Per parte resistente, l'avv. Salvatore Mattiani, per delega dell'avv.
AP NT;
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio;
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa MM IA
RO, all'udienza del 9 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG 2654/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, in persona del suo Parte_1
presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Angela Laganà, Dario OS TO
(C.F. ), OR OL, Valeria Grandizio, in virtù CodiceFiscale_1
di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024, giusta procura in atti ricorrente
E
(C.F.: ) rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dell'avv. NT AP, CF: giusta C.F._3
procura in atti;
ricorrente
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore dei seguenti:
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato in data 02.10.2024, parte ricorrente in epigrafe, dopo aver manifestato dissenso, in data 1 ottobre 2024, proponeva opposizione per insussistenza del requisito contributivo per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, con riferimento alla domanda presentata in data 07.02.2023. A sostegno delle proprie difese deduceva che la Sig.ra non possedeva i requisiti contributivi Controparte_1
per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, con riferimento alla domanda presentata in data 07.02.2023 Infatti nel quinquennio antecedente la domanda (periodo dal 08.02.2023 al
06.02.2023) aveva un totale di 115 contributi settimanali a fronte del requisito minimo di 156. Quindi, concludeva chiedendo di “accertare che la signora non ha diritto al riconoscimento Controparte_1
dell'assegno ordinario di invalidità con riferimento alla domanda amministrativa oggetto del ricorso per ATP”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la Sig.ra
[...]
, la quale evidenziava che la stessa presentava ricorso CP_1
presso la sezione Lavoro del Tribunale di Palmi per la tutela dei propri diritti;
che, l' si costituiva in giudizio eccependo la carenza del Pt_1
requisito contributivo, sostenendo che la stessa fosse in possesso di 115 contributi settimanali, a fronte del requisito minimo di 156; che, in data
22.11.2023 l' su richiesta della ricorrente, precedentemente Pt_1
autorizzata alla prima udienza, accoglieva l'istanza di versamento dei contributi volontari per un numero di 37 contributi settimanali;
che, risolta la questione contributiva e provando in giudizio il versamento dei suddetti contributi, veniva nominato quale CTU, il dott. Per_2
che, in data 31.05.2024 visitava la sig.ra
[...] CP_1
riconoscendola invalida con riduzione della capacità lavorativa in attività confacenti alle proprie attitudini a meno di un terzo;
che, l' Pt_1
nonostante il pagamento dei contributi volontari e il riconoscimento del requisito sanitario, introduceva ricorso nel merito contestando, per l'ennesima volta, la mancanza del requisito contributivo. Pertanto, chiedeva di riconoscere “il diritto della signora a beneficiare CP_1
dell'assegno ordinario di invalidità, essendo in possesso dei requisiti sanitari e contributivi disposti dalla legge. Con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, e con condanna dell' al Pt_1
pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3,
c.p.c.”
L'art. 445 bis c.p.c. prevede, per le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile etc., l'obbligatorietà dell'accertamento tecnico preventivo, ai fini della verifica delle condizioni sanitarie addotte a sostegno delle pretese che si intendono far valere in giudizio. Allorché una delle parti – il richiedente o l' – intenda contestare le Pt_1
conclusioni del CTU, essa è tenuta a formulare dichiarazione di dissenso e a depositare ricorso. In quest'ultima sede (giudizio conseguente a dissenso dell' , l'ente previdenziale aveva eccepito la carenza in Pt_1
capo al richiedente dei requisiti contributivi.
La Cassazione, in merito, si sofferma sul tema riguardante l'ambito di cognizione del giudice adito ai sensi dell'art. 445 bis c.p.p. e sul punto osserva che: (i) come già statuito dalla giurisprudenza di legittimità in una precedente sentenza del 2022 (n. 29275), il giudizio ex art. 445 bis riguarda solo l'accertamento del requisito sanitario;
(ii) in altre parole, al giudice adito ai sensi del co. 6 dell'art. 445 bis c.p.c. (per il cd.
«giudizio di opposizione ad ATP»), l'unica verifica consentita – al di fuori dell'accertamento del requisito sanitario – è quella della manifesta carenza dei presupposti processuali e/o delle altre condizioni dell'azione e/o degli ulteriori requisiti costitutivi della prestazione previdenziale e/o assistenziale cui l'accertamento stesso è finalizzato In specie, oggetto della odierna opposizione è l'insussistenza del requisito contributivo, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. Tale eccezione, oggetto di opposizione era stata superata, in sede di ATP, laddove il Giudice, a scioglimento della Camera di
Consiglio, aveva autorizzato la Sig.ra al versamento dei contributi CP_1
volontari per un numero di 37 contributi settimanali. Anche l'estratto contributivo allegato dimostra che l'odierna opposta, nel quinquennio antecedente la domanda amministrativa del 07.02.2023, possedeva 157 settimane di contribuzione, requisito contributivo richiesto per l'assegno ordinario di invalidità.
L'opposizione va accolta e, conseguentemente va dichiarato il diritto della signora a beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità, CP_1
essendo in possesso dei requisiti sanitari e contributivi disposti dalla legge.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' Pt_1
PQM
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, conseguentemente, accerta il requisito contributivo utile per la corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità decorrenza dall' 8.2.2023;
5) condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore di Pt_1
parte ricorrente, che si liquidano in € 600,00, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palmi 9 dicembre 2025 IL GOP
Dott.ssa MM IA RO