CASS
Sentenza 4 febbraio 2021
Sentenza 4 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2021, n. 4428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4428 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE IT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UC EM;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA Il P.G. conclude: inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 4428 Anno 2021 Presidente: LAPALORCIA GRAZIA Relatore: EM UC Data Udienza: 04/11/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di IT TI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. del 10 dicembre 2019, con cui, nel giudizio di rinvio, la Corte di appello di Bologna ha rideterminato la pena inflitta a IT TI in 2 anni 9 mesi e 10 giorni di reclusione ed euro 4.000 di multa, deducendo la mancanza di motivazione sulla congruità della pena base, sull'omessa applicazione del minimo edittale e sull'entità degli aumenti per la continuazione, ritenuti eccessivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché volto esclusivamente a contestare la congruità della pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen., quanto alla pena base ed agli aumenti per la continuazione, in contrasto con il costante orientamento della giurisprudenza per cui, in tal caso, il giudice non può unilateralmente modificare l'accordo né valutare la congruità della pena ma solo la sua legalità (cfr. Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 27950401; Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715). e ciò anche quante/4i aumenti per la continuazione (cfr. Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019,. Alessandria, Rv. 27523401). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/11/2020.
udita la relazione svolta dal Consigliere UC EM;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA Il P.G. conclude: inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 4428 Anno 2021 Presidente: LAPALORCIA GRAZIA Relatore: EM UC Data Udienza: 04/11/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di IT TI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. del 10 dicembre 2019, con cui, nel giudizio di rinvio, la Corte di appello di Bologna ha rideterminato la pena inflitta a IT TI in 2 anni 9 mesi e 10 giorni di reclusione ed euro 4.000 di multa, deducendo la mancanza di motivazione sulla congruità della pena base, sull'omessa applicazione del minimo edittale e sull'entità degli aumenti per la continuazione, ritenuti eccessivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché volto esclusivamente a contestare la congruità della pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen., quanto alla pena base ed agli aumenti per la continuazione, in contrasto con il costante orientamento della giurisprudenza per cui, in tal caso, il giudice non può unilateralmente modificare l'accordo né valutare la congruità della pena ma solo la sua legalità (cfr. Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 27950401; Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715). e ciò anche quante/4i aumenti per la continuazione (cfr. Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019,. Alessandria, Rv. 27523401). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/11/2020.