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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/02/2024, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 13649/2022 del R.G.
Tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Stefano Palomba;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto
Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott.
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, depositava dichiarazione Persona_1 di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente il ricorrente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma
6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione adeguata delle patologie da cui è affetto così come descritte in ricorso e deducendo che il quadro patologico è tale da legittimare il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della L.222/1984 a far data dalla domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU dott. , convocato nel corso del presente giudizio per procedere ad un Persona_1 supplemento di indagine, ha esaminato in maniera esaustiva le patologie da cui è affetto il ricorrente, potendosi richiamare in questa sede l'analisi di cui all'elaborato peritale per quanto attiene alle singole patologie.
Il consulente, nei chiarimenti resi nella presente fase processuale, ha esposto le seguenti valutazioni medico legali: “In merito alle osservazioni dell'Avv. Stefano Palomba in favore del Sig. Pt_1
1 , si precisa che il giudizio medico-legale e la valutazione che da esso ne deriva sono la risultante Pt_1 di un insieme di fattori che, solamente nella loro globalità, possono portare ad un parere tecnico motivato.
Nella valutazione dell'invalidità civile, la certificazione medica, acquisita come prova dal Giudice, rappresenta il principale elemento di valutazione. L'attendibilità di quanto refertato, sia se proveniente da struttura pubblica, sia da sanitario privato, prima di essere accettata quale parametro da considerare ai fini della valutazione, deve trovare riscontro nell'esame obiettivo effettuato dal CTU ed il suo contenuto va comunque valutato alla luce della classica criteriologia medico-legale, e solo al termine di tale indagine si esprimerà un giudizio.
A tal proposito, si precisa che il requisito previsto dalla Legge per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità è la riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa in attività confacenti le proprie attitudini, senza necessità di attenersi ad alcuna tabella di riferimento, ma piuttosto effettuando una valutazione complessiva dell'incidenza delle patologie presentate. Nel caso di specie il ricorrente risulta affetto da: malattia di Chron in terapia con cardiopatia Org_1 ipertensiva in buon compenso emodinamico;
spondilodiascoartrosi di grado lieve.
Le patologie sofferte non compromettono in maniera significativa le ordinarie attività confacenti le attitudini del ricorrente, impiegato nel settore della pasticceria, in quanto trattasi di patologie di scarso momento invalidante e ben compensate dalla terapia.
In particolare, la malattia di Chron determina indubbiamente un riflesso sull'attività lavorativa, ma non tale da comportarne la riduzione ad 1/3.
Allo stato attuale, infatti, la suddetta patologia pregiudica in minima parte le attività motorie che possono essere praticate in corso di attività lavorativa simile a quella svolta dall'appellante così come per la cardiopatia, in buon compenso emodinamico e la spondilodiscoartrosi di grado lieve. Si precisa, inoltre, che gravi effetti collaterali relativi alla somministrazione del farmaco per la malattia di Org_1
Chron, che possano pregiudicare in maniera significativa l'attività lavorativa simile a quella svolta dall'istante, non sono riportati nella documentazione medica deposta agli atti.
Pertanto, si ribadisce quanto nella mia precedente relazione: il complesso menomativo del sig. Parte_1
non determina la riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa, in modo permanente ed in
[...] occupazioni confacenti alle sue attitudini;
per cui non sussiste il requisito biologico previsto dalla legge
222/84 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità”.
Il CTU ha esaminato in modo adeguato la documentazione in atti e le condizioni psicofisiche del ricorrente e dalle risultanze peritali emerge che non sussiste il requisito sanitario utile per beneficiare della prestazione richiesta.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate come Persona_1 da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
2 -pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate Persona_1 come da separato decreto, definitivamente a carico dell' ; CP_1
Si comunichi.
Così deciso il 16/02/2024
Il Giudice del Lavoro dott. Giovanni Andrea Rippa
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