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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/06/2025, n. 2480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2480 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale ordinario di NAPOLI NORD - II Sezione Civile - in persona del giudice unico dr.ssa Cristina Capone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n°1749 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad OGGETTO: indebito soggettivo – indebito oggettivo
TRA
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 ( ), (c.f. , CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3
( c.f. ) tutti n.q. di eredi del sig. Parte_4 C.F._4 Per_1 nato a Giugliano in [...] il [...] ed ivi deceduto in data 29.05.2016
[...] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell' avv. Angelo Tesone (c.f. C.F._5
) sito in Giugliano in NI (NA) alla Via Antica Giardini 15 dal quale sono
[...] rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto di citazione Attori
CONTRO
(c.f. ), con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1 alla Via Giuseppe Grezar n.14 – 00142 Roma, Ente pubblico economico che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società
[...]
, tra cui svolgenti funzioni della riscossione CP_2 Controparte_3 nazionale di cui all' art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, in forza del dispositivo di cui all'art. 1 del decreto legge 22 Ottobre 2016 n. 193, convertito in legge il 1° Dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1° Luglio 2017, in virtù di procura speciale rilasciata al Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio NI dott. , autenticata Persona_2 per atto Notar di Roma, Rep. N. 42910, Racc. n. 24408, del 05/07/2017, Persona_3 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Michele Zarrillo (c.f.
), ed elettivamente domiciliata in Piazza Andolfato n. 1 – 81100 C.F._6 CASERTA Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti e dai verbali di causa, che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO
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In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, pertanto, omettendo lo svolgimento del processo. Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, nella spiegata qualità di eredi del defunto , convenivano in giudizio l' Persona_1 Controparte_1 chiedendo: “Previa declaratoria di inefficacia dell' azione con cui l' agente della riscossione provvedeva a riscuotere coattivamente le somme dovute al sig. mediante Persona_1 la procedura di pignoramento presso terzi di cui all' art. 72 bis del D.P.R. 602 del 1973 ; Accogliersi la domanda degli istanti e per l' effetto ordinarsi all' Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t. la restituzione in favore degli eredi del sig.
[...]
pro – quota tra loro della somma di euro 24.389,48, ossia dell' importo Persona_1 di cui alle cartella esattoriali annullate per effetto delle sentenze emesse dalla CTP di AP e dal Tribunale di AP Nord oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo Condannarsi altresì l' agente della riscossione ai sensi e per gli effetti dell' art. 96 comma III c.p.c. al pagamento in favore degli istanti pro – quota tra loro della somma di euro 1.500,00
o altra somma che l' Onorevole giudicante riterrà di giustizia per avere il concessionario della riscossione proseguito l' azione di riscossione coattiva benché la stessa fosse stata dichiarata illegittima dal G.E. del Tribunale di AP Nord Condannarsi l' agente della riscossione al pagamento delle spese processuali con attribuzione all' antescritto procuratore che se ne dichiara antistatario”. In fatto, deducevano che: - , pure deceduto il 29/05/2016, marito Persona_1 della sig.ra e genitore dei sig.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
con sentenza 7787/2015 del Tribunale di AP (ex sezione stralcio del Parte_4 Tribunale di Marano di AP) aveva visto riconosciuto il proprio diritto al risarcimento del danno da parte del per l'ammontare di euro 25.082,00, oltre interessi e Controparte_4 spese legali;
- a seguito della notifica della sentenza unitamente all'atto di precetto all' ente comunale, in data 05.11.2015, per l' importo complessivo di euro 28.764,24, di cui euro 25.082,00 per sorta capitale ed euro 3.682,24 per interessi legali, il Controparte_4 prima di procedere alla liquidazione delle somme dovutagli, aveva inviato all'
[...]
la segnalazione di cui all' art. 48 bis del D.P.R. 602 del 1973 ( n.2016 Controparte_1 00000457124 del 05.04.2016); - a seguito di ciò, l' aveva Controparte_1 riscontrato la richiesta rilevando una posizione debitoria del sig. per l' Persona_1 importo complessivo di euro 27.902,53, per omesso versamento di tributi (erariali e locali) e di contributi previdenziali;
- che l' Ente della riscossione di conseguenza, al fine di riscuotere la somma dovutagli dapprima notificava in data 27.04.2016 l'atto di intimazione di pagamento n.07120169025379542000 di euro 27.902,53 e successivamente, in data 19.05.2016, notificava atto di pignoramento dei crediti presso terzi, ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R 602 del 1973, di pari importo;
- che il sig. pur opponendosi all'esecuzione Per_1 non riusciva nel proprio intento, per cui l' importo dovutogli per effetto della sentenza veniva quasi per intero versato dal in NI (nella qualità di terzo Controparte_4 pignorato) in favore dell' (oggi ) residuando CP_2 Controparte_1 in favore in suo favore il solo importo di euro 712,24, pari alla differenza tra quanto gli era stato liquidato con la suddetta statuizione e quanto incassato dall' Controparte_1 ; - che era loro interesse ottenere la restituzione dell'importo indebitamente
[...] percepito dall' ai danni del sig. , essendo venuta Controparte_5 Persona_1 meno la fonte della pretesa in quanto le relative cartelle erano state annullate dalla CTP di AP ( sezione XXXIII) con sentenza n. 93 del 13.12.2016 (relativa alle cartelle esattoriali aventi ad oggetto crediti di natura tributaria per la complessiva somma di euro 4.346,10: n.
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071 200000111840227000 del 02.03.2011 di euro 875,48 ; n. 071 2004 0094147107000 del 02.02.2005 di euro 82,24; n. 071 20050085734024000 del 03.01.2006 di euro 153,04; n 071 2006 0048316463000 del 17.05.2016 di euro 172,49; n. 071 2008 004496539 1000 del 02.05.2008 di euro 212,00; n. 071 2010 00661 39336000 del 27.03.2010 di euro 196,46 ; n. 071 2010 0090764221000 del 26.02.2013 di euro 513,41; n. 071 2011 0086569492000 del 26.02.2013 di euro 163,96; n. 071 2011 0229767054000 del 22.12.2011 di euro 897,33; n. 071 2011 0012319714000 del 17.02.2011 di euro 834,54; n. 071 2013 0030605391000 del 18.04.2013 di euro 245,15) e con sentenza n. 568/2017 del Tribunale di AP Nord - Sezione lavoro e previdenza del 23.02.2017 (relativa alle cartelle esattoriali aventi ad oggetto il presunto omesso versamento di contributi previdenziali per un importo complessivo di euro 20.043,38: n. 071 20000111840227000; 071 2002 0008164803000; 071 2003 0006044075000; n. 071 2004 0006259574000; 071 2005 0001591260000; 071 2006 0003890767000; n. 071 2006 0267777156000); - l' aveva pignorato Controparte_1 l'importo di euro 27.902,53, ma l'importo di euro 24.389,48 doveva essere restituito in quanto le relative cartelle erano state annullate, configurandosi un indebito oggettivo o ex re di cui all' art. 2033 c.c. a carico dell'agente per la riscossione, sussistendo il consequenziale diritto degli eredi del sig. a poter riottenere la restituzione degli importi di cui era stato Per_1 illegittimamente privato;
sussisteva la responsabilità processuale aggravata dell'agente per la riscossione che aveva riscosso le somme di cui a cartelle che erano state annullate, con conseguente diritto al risarcimento dei danni a loro favore. Si costituiva ritenendo assolutamente infondate le Controparte_1 eccezioni sollevate dagli attori evidenziando che: - a seguito della notifica in data 03/05/2016 dell' atto di pignoramento (ex art. 72-bis e 48-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602) presso terzi n. 07120162770000270006 al terzo pignorato Comune di Giugliano in NI, con il quale si ordinava all'Ente di pagare la somma di euro 27.902,53, dovuta dal debitore ad direttamente all'Agente di Persona_1 Controparte_6 Riscossione;
- che il pagamento da parte del terzo pignorato era stato effettuato in data 11/05/2016, per cui l'attività di riscossione era avvenuta prima ancora che il debitore ponesse in essere qualsivoglia impugnativa il che rendeva del tutto infondata la supposta responsabilità aggravata dell'ente riscossore;
- invero, il defunto sig. aveva Per_1 proposto ricorso in data 22/06/2016, dinanzi alla CTP di AP avverso le cartelle contenenti tributi il cui giudizio si era concluso con sentenza n. 93/2016 depositata in data 4/01/2017 di accoglimento parzialmente del ricorso, ricorso depositato il 17/05/2016, dinanzi al Tribunale di AP Nord sez. Lavoro per le cartelle riguardanti contributi che si era concluso con sentenza 568/2017 pubblicata 23/02/2017, opposizione avverso il pignoramento presso terzi dinanzi al Tribunale di AP Nord, conclusasi con provvedimento del 10/11/2016, per cui era di tutta evidenza che tutte le impugnazioni e le relative decisioni si collocavano in un momento temporale successivo alla riscossione, a mezzo pignoramento, delle somme dovute dal de cuius, con il trasferimento delle somme da parte del all'agente Controparte_4 della riscossione con bonifico del 11/05/2016, per cui alcuna illegittimità nella condotta dell'agente di riscossione poteva individuarsi, essendo stata l'azione esecutiva intrapresa prima che venisse posta in essere qualsivoglia impugnazione da parte del debitore e quindi prima ancora che venissero annullate alcune delle cartelle prodromiche al pignoramento e, comunque, altre cartelle (meglio indicate nella comparsa di costituzione e risposta) non erano state annullate. Concludeva, pertanto, chiedendo: “- accertare e dichiarare la legittimità dell'azione di riscossione di;
- accertare e dichiarare l'infondatezza Controparte_7 della pretesa risarcitoria così come formulata nel ricorso stante la regolarità dell'operato dell'Agente della Riscossione, con conseguente rigetto della domanda formulata dal ricorrente;
- dichiararsi la inammissibilità, improcedibilità, infondatezza del presente ricorso
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stante la regolarità della notifica delle cartelle con ogni conseguenza di legge;
- in subordine, ove mai si ritenesse dovuto quanto richiesto, dichiararsi, anche in ordine ad una eventuale condanna alle spese, responsabile di tale circostanza il solo Ente impositore;
- sempre in ogni caso, condannarsi il ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite oltre IVA e CPA, come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Prima dell'esame del merito, deve essere dichiarata la validità dell'atto introduttivo, atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda proposta dagli attori nei confronti della parte convenuta.al contempo, sussiste la legittimazione delle parti di causa che si desume dagli atti e dalla assenza di contestazioni al riguardo. Venendo al merito, la domanda accolta va parzialmente accolta, per le ragioni che seguono. La causa petendi della domanda spiegata dagli attori è la restituzione, ai sensi dell'art.2033 c.c, delle somme. - a loro dire - indebitamente riscosse a detrimento del loro avente causa . Persona_1 Al riguardo, va ricordato che nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi. (Sez. 2 - , Sentenza n. 30713 del 27/11/2018). Fatti costitutivi dell'azione di indebito oggettivo di cui all'art.2033 c.c. sono, pertanto, l'eseguito pagamento di una somma di denaro (o la consegna di una cosa determinata) e l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) della "causa solvendi". L'attore è, pertanto, onerato alla dimostrazione – oltre che dell'avvenuto pagamento all'ente di riscossione - anche della prospettata assenza di causa giustificativa del pagamento delle somme in favore di quest'ultimo. Orbene, se la prima circostanza non risulta contestata, la non debenza dell'importo qui richiesto in restituzione può ritenersi dimostrata dall'avvenuto annullamento di parte delle Parte cartelle impugnate da parte della di AP avverso le cartelle tributarie, conclusosi con sentenza n. 93/2016 (depositata in data 4/01/2017) di accoglimento parzialmente del ricorso, e da parte del Tribunale di AP Nord, sez. Lavoro, con sentenza 568/2017 (pubblicata 23/02/2017) per le cartelle riguardanti contributi previdenziali e di lavoro. L'avvenuto annullamento delle cartelle comporta il venire meno del titolo giustificativo dello spostamento patrimoniale e fonda il diritto alla restituzione per l'importo corrispondente. Pertanto, la convenuta va condannata al pagamento, in favore degli attori nella spiegata qualità di eredi del defunto dell'importo - non contestato - di Persona_1 euro 24.389,48, pari al totale degli importi di cui alle cartelle annullate, oltre gli interessi legali dalla domanda. Ciò in considerazione della legittimità dell'attività espletata dall' CP_8
, in quanto i procedimenti di opposizione spiegati dal de cuius, furono instaurati
[...] successivamente all'avvenuto pagamento da parte del terzo pignorato. Invero, come rimarcato dalla con precisazione non contestata dagli attori, il defunto sig. Controparte_8
aveva proposto ricorso in data 22/06/2016, dinanzi alla CTP di AP avverso le Per_1 cartelle tributarie, il cui giudizio si era concluso con sentenza n. 93/2016 depositata in data 4/01/2017, ricorso depositato il 17/05/2016, dinanzi al Tribunale di AP Nord sez. Lavoro per le cartelle riguardanti contributi previdenziali, conclusosi con sentenza 568/2017 pubblicata 23/02/2017, mentre il pagamento da parte del terzo pignorato era stato effettuato in data 11/05/2016, in data antecedente all'instaurazione di entrambi i giudizi, tanto che il
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Tribunale di AP Nord chiamato a pronunziarsi sulla sospensiva dell'esecuzione intrapresa aveva pronunziato il non luogo a provvedere sulla relativa istanza ( cfr. ordinanza allegata). Quanto precede costituisce ragione idonea a rigettare la richiesta domanda di condanna di controparte a titolo di responsabilità aggravata con conseguente pronunzia risarcitoria in quanto, al momento dell'inizio della procedura di pignoramento presso terzi e del successivo pagamento sussistevano i titoli per procedere in tal senso, essendo state le cartelle fondanti la pretesa di pagamento annullate solo successivamente all'inizio della procedura.
L'accoglimento parziale delle domande attoree costituisce giusta causa di compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: 1) ACCOGLIE parzialmente le pretese attoree e, per l'effetto, AN
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento nei Controparte_1 confronti di parte attrice dell'importo di euro 24.389,48, oltre interessi legali dalla domanda, per le ragioni di cui parte motiva;
2) SPESE integralmente compensate. Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Così deciso in Aversa il giorno 25.06.2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
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