Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 06/02/2026, n. 1784
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccezione di inutilizzabilità della produzione documentale del Comune di Roma

    La Corte ha disatteso l'eccezione ritenendo che il termine di deposito documentale si applichi solo a documenti nuovi e non a quelli già nella disponibilità della controparte, come nel caso della prova della notifica degli atti presupposti.

  • Rigettato
    Inesistenza della notificazione dell'avviso di iscrizione ipotecaria

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando la giurisprudenza secondo cui la notifica da PEC non iscritta è regolare e che il raggiungimento dello scopo della notifica sana eventuali vizi.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e di contraddittorio preventivo, e mancata indicazione dei beni da sottoporre a ipoteca

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, specificando che l'atto di riscossione è motivato mediante richiamo agli atti presupposti e che non è necessario indicare i beni da ipotecare in questa fase né attivare il contraddittorio preventivo.

  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, poiché l'AdER e il Comune hanno fornito prova documentale della rituale notifica degli atti presupposti a mezzo PEC. L'eccezione sulla inidoneità del formato PDF rispetto all'EML è stata respinta in quanto la normativa invocata si applica agli atti processuali e non a quelli amministrativi.

  • Rigettato
    Mancata notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, poiché l'AdER ha fornito prova documentale della rituale notifica a mezzo PEC. L'eccezione sulla inidoneità del formato PDF rispetto all'EML è stata respinta in quanto la normativa invocata si applica agli atti processuali e non a quelli amministrativi.

  • Rigettato
    Mancata notifica avviso di accertamento IMU 2017

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, poiché il Comune di Roma ha fornito prova documentale della rituale notifica a mezzo PEC. L'eccezione sulla inidoneità del formato PDF rispetto all'EML è stata respinta in quanto la normativa invocata si applica agli atti processuali e non a quelli amministrativi.

  • Rigettato
    Mancata notifica avviso di accertamento IMU 2018

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, poiché il Comune di Roma ha fornito prova documentale della rituale notifica a mezzo PEC. L'eccezione sulla inidoneità del formato PDF rispetto all'EML è stata respinta in quanto la normativa invocata si applica agli atti processuali e non a quelli amministrativi.

  • Rigettato
    Mancata notifica avviso di accertamento IMU 2019

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, poiché il Comune di Roma ha fornito prova documentale della rituale notifica a mezzo PEC. L'eccezione sulla inidoneità del formato PDF rispetto all'EML è stata respinta in quanto la normativa invocata si applica agli atti processuali e non a quelli amministrativi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 06/02/2026, n. 1784
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1784
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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