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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 06/02/2026, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1784/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente
DE IS NA, OR
MANTINI MARGHERITA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8814/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202500001792000 IMU contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240238680571000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000005315 IMU 2017
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000006288 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000006289 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso 8814/2025, notificato il 9/4/2025 e depositato il 6/5/2025, la società Ricorrente_1 s. r.l. impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di estremi specificati in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER), notificatale il 19/2/2025, relativa a debito IMU nei confronti di Roma Capitale per gli anni 2017, 2018, 2019, e a tassa automobilistica per l'anno 2022, per un importo complessivo di euro 74.439,16. Affida il ricorso a tre motivi rubricati.
2. Si sono costituiti sia l'AdER che Roma Capitale che con controdeduzioni hanno chiesto il rigetto del ricorso.
3. La causa è passata in decisione in esito all'udienza in camera di consiglio del 5/2/2026, in vista della quale la società ricorrente ha depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di parte ricorrente secondo cui la produzione documentale del
Comune di Roma Capitale sarebbe inutilizzabile, perché depositata in data 21/1/2026, dunque oltre il termine, ritenuto dalla ricorrente perentorio, di venti giorni liberi prima dell'udienza come richiesto dall'art. 32 d.lgs.
n. 546/1992.
4.1. L'eccezione va disattesa avuto riguardo alla specificità del caso.
Non è in discussione che il termine di deposito di documenti, stabilito dall'art. 32 d.lgs. n. 546/1992, sia perentorio.
Tale regola trova il suo fondamento nel principio del contraddittorio, in base al quale a fronte di atti e documenti di una parte, la controparte deve avere un congruo termine per replicare.
Tuttavia, il principio del contraddittorio e le regole specifiche che su di esso si basano, vanno interpretati alla luce del principio di economia processuale e dei doveri di lealtà e probità delle parti: sicché il contraddittorio
è necessario rispetto a ciò che nel processo è “nuovo” perché non conosciuto dalla parte in precedenza.
Pertanto, la regola relativa ai termini a difesa a fronte dell'altrui produzione documentale, non può che ritenersi riferita ai documenti “nuovi”, ossia che non sono già nella disponibilità della controparte. In caso di documenti “nuovi”, la controparte deve avere un congruo spazio temporale per poter contraddire, e tale spazio temporale è inderogabilmente fissato dal legislatore nel termine di venti giorni liberi calcolati a ritroso dell'udienza. Tale esigenza non sussiste, invece, nel caso di deposito di documenti che non possono qualificarsi come “nuovi” perché sono già nella disponibilità dell'altra parte. E' questo il caso, che si verifica odiernamente, in cui l'Amministrazione finanziaria resistente ha depositato la prova della notifica degli atti tributari, che la controparte nega di aver ricevuto. Tale documentazione, volta a comprovare la notifica degli atti presupposti, è già nella disponibilità della parte che ha a suo tempo ricevuto la notificazione, e che in giudizio nega tale circostanza. Sostenere che la produzione di tale documentazione da parte dell'Amministrazione finanziaria oltre il termine di venti giorni - documentazione, si ripete, non nuova per il ricorrente - comporti la inutilizzabilità processuale della stessa documentazione e, quindi, l'accoglimento del ricorso, porterebbe a un risultato aberrante e in palese contrasto con buon senso e giustizia. Infatti, verrebbe premiato un ricorrente che scientemente sostiene di non aver ricevuto la notifica di atti tributari che ha ricevuto, al solo fine di onerare la controparte di produrre in giudizio documenti che il ricorrente già conosce.
Da un lato, una siffatta strategia processuale di parte (negare l'esistenza di atti che le sono noti al solo fine di aggravare l'onere probatorio della controparte) nulla ha a che fare con il diritto costituzionale di difesa, e costituisce piuttosto abuso del processo, in quanto mirante a attivare contenziosi inutili, costosi per la collettività, con aumento di tempi e costi per due funzioni fondamentali dello Stato, quella della riscossione dei tributi e quella giurisdizionale. Dall'altro lato, si assiste ad un uso strumentale e deviato delle regole sull'onere della prova, che addossano tale onere alla parte che ha la disponibilità della prova (c.d. principio di vicinanza della prova) sul presupposto che la parte che invece non ha la disponibilità della prova deve ricevere "soccorso istruttorio". Ma il legislatore non ha certo inteso acconsentire a che una parte, che già dispone delle prove, ne neghi strumentalmente l'esistenza per trarre vantaggio dalla propria negazione, dall'aggravamento dell'onere della prova a carico dell'altra parte, dagli errori e ritardi dell'altra parte onerata della defatigante attività di raccolta di una mole documentale spesso ingente, che la controparte già possiede.
Piuttosto, occorrerebbe stabilire quali sono le conseguenze, processuali ed extraprocessuali, del mendacio della parte ricorrente, che dichiara di non aver ricevuto la notifica di atti tributari, che non può ignorare di avere ricevuto, considerato che una siffatta condotta contrasta con i doveri di lealtà e probità scolpiti nell'art. 88 c.p.c.
Se si dovesse aderire all'esegesi meramente letterale dell'art. 32 in commento, proposta da parte ricorrente, date le conseguenze irragionevoli cui essa conduce, occorrerebbe sollevare questione di costituzionalità della disposizione, per irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità. Ma potendosi dare della previsione una esegesi non meramente letterale, ma fondata anche sulla sua ratio, e costituzionalmente orientata, non sorge, allo stato, la necessità di sollevare incidente di costituzionalità.
4.1. Tutt'al più, ove il difensore di parte ricorrente non sia consapevole che il proprio cliente ha effettivamente ricevuto la notifica di atti tributari, e lo apprenda solo a seguito della tardiva produzione documentale della controparte, il difensore potrebbe chiedere la concessione di un termine a difesa. Richiesta che nella specie non è stata fatta. Al contrario, la parte ricorrente, per il tramite del suo difensore, dopo aver eccepito la inutilizzabilità della produzione documentale, la ha contestata nel merito. Di tali contestazioni si tratterà in sede di esame del terzo motivo di ricorso.
4.2. Per quanto esposto, l'eccezione di inutilizzabilità dei documenti depositati da Roma Capitale va respinta.
4.3. Il rigetto dell'eccezione non toglie che le parti, compresi gli enti impositori, hanno il dovere di rispettare i termini processuali, e segnatamente quello di produzione documentale, che serve anche allo scopo di consentire al giudice di conoscere tempestivamente gli atti processuali e di studiare in tempo utile un fascicolo processuale completo. Sicché, condotte processuali irrispettose dei termini possono essere valutate in sede di statuizione sulle spese di lite. Nel caso di specie, il ritardo del Comune nella produzione documentale sarà valutato in sede di statuizione sulle spese di lite.
5. Con il primo motivo di ricorso si lamenta l'inesistenza della notificazione del provvedimento impugnato perché proveniente da un indirizzo PEC dell'AdER non risultante da pubblici registri.
5.1. Il motivo è manifestamente infondato.
In disparte la copiosa giurisprudenza secondo cui la notifica di un provvedimento amministrativo dell'Amministrazione finanziaria spedito da un indirizzo PEC non iscritto in pubblici registri è regolare, essendo siffatta iscrizione richiesta solo per la notifica di atti giudiziari (Cass., sez. un., 18.5.2022 n. 15979), ha carattere assorbente la circostanza che la società ricorrente ha ricevuto l'atto, lo ha conosciuto e lo ha impugnato. Il raggiungimento dello scopo sana qualsivoglia ipotetico vizio della notificazione. Né può dirsi
“inesistente” una notifica che è stata effettivamente compiuta e ha efficacemente raggiunto il suo destinatario.
6. Con il secondo motivo si lamenta il difetto di motivazione e di contraddittorio preventivo, e la mancata indicazione dei beni da sottoporre a ipoteca.
6.1. Il mezzo è manifestamente infondato.
Si controverte di un atto della riscossione, che è sufficientemente motivato mediante richiamo degli atti presupposti da cui scaturisce la pretesa tributaria. Inoltre, essendo la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria un invito al pagamento, con avviso che, in mancanza, si procederà a iscrizione di ipoteca, non occorre in tale fase già indicare i beni che saranno sottoposti a ipoteca.
Né occorre attivare il contraddittorio preventivo, trattandosi di un atto automatizzato della riscossione.
7. Con il terzo motivo si lamenta la mancata notifica degli atti presupposti.
7.1. Il motivo è manifestamente infondato.
L'AdER e il Comune di Roma Capitale hanno fornito la prova documentale che gli atti presupposti (una cartella di pagamento per tassa automobilistica;
tre avvisi di accertamento per IMU) sono stati ritualmente notificati a mezzo PEC nelle date indicate nel provvedimento impugnato.
7.2. In relazione alla prova della notificazione degli avvisi di accertamento IMU esibita dal Comune di Roma
Capitale, la parte ricorrente, nelle sue memorie illustrative, eccepisce che la stessa è inidonea in quanto non è stato fornito in giudizio il formato EML della notificazione a mezzo PEC. Parte ricorrente fonda la sua eccezione sull'art. 16, c. 3, d.l. n. 119/2018 e su giurisprudenza della Corte di cassazione.
L'eccezione è infondata.
La parte invoca una disposizione normativa e precedenti della Corte di cassazione che riguardano un diverso ambito della notificazione a mezzo PEC, vale a dire la notificazione degli atti processuali, laddove nella specie si controverte della notificazione di provvedimenti amministrativi.
7.3. L'art. 16, d.l. n. 119/2018 è intitolato “giustizia tributaria digitale”, e riguarda le notifiche inerenti il processo tributario, non la notifica di provvedimenti amministrativi tributari. L'art. 16, c. 3, dispone:
“In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. I soggetti di cui al periodo precedente nel compimento di tali attività assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale”.
A loro volta, i c.
1-bis e 1-ter dell'art. 9 l. n. 53/1994, che, è bene rammentarlo, è la legge che regola i poteri di notificazione da parte degli avvocati a fini processuali (non da parte dell'Amministrazione finanziaria) dispongono:
“1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis”.
7.4. Per quanto riguarda la notifica a mezzo PEC degli atti della riscossione, l'art. 26, c. 2, d.P.R. n. 602/1973 stabilisce che:" la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'art. 149 del codice di procedura civile".
Secondo la Corte di cassazione, nel caso in cui il contribuente contesti in giudizio l'avvenuta ricezione della cartella esattoriale, l'Agente della riscossione che alleghi la relativa notificazione a mezzo posta elettronica certificata è tenuto a dare prova mediante documentazione conforme alle disposizioni del d.P.R. n. 68/2005
e alle regole tecniche ivi previste. L'art. 6 d.P.R. n. 68/2005 stabilisce che:
"1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile al mittente, contenente i dati di certificazione.
4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'art. 17.
5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario."
La ricevuta di avvenuta consegna, che ai sensi dell'art. 9 d.P.R. n. 68/2005 e delle regole tecniche di cui al d.P.C.M. 2 novembre 2015 è sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, viene, quindi, emessa dal punto di consegna al mittente nel momento in cui il messaggio è inserito nella casella di posta elettronica certificata del destinatario e, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del citato d.P.R.,
"fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione", sicché la data e l'ora della ricezione è opponibile ai terzi.
La Corte di cassazione, con riferimento alla notificazione della sentenza a mezzo PEC, ed estendendo espressamente il principio di diritto anche in tema di notificazione di atti impositivi), ha precisato che in caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta consegna, solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario
— in tale ambito, peraltro, senza necessità di proporre querela di falso — in conformità ai principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali e per cui, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova delle stesse (Cass. n. 36010/2021 e n. 15001/2021).
Da ultimo, la Corte di cassazione ha ritenuto che persino con riguardo alla notifica del ricorso giurisdizionale la prova può essere fornita mediante la produzione delle ricevute di accettazione e consegna in formato
PDF in quanto tale formato è stato ritenuto idoneo a provare gli eventi del procedimento notificatorio, salvo contestazione espressa della conformità della copia all'originale (Cass., V, 26/1/2026 n. 1779).
7.5. La giurisprudenza della Cassazione invocata da parte ricorrente non è pertinente:
- la pronuncia della Cass., sez. trib., n. 14790/2024 riguarda la notificazione della sentenza al fine del decorso del termine di impugnazione, vale a dire la notifica di un atto processuale da parte di un avvocato, e non la notifica di un provvedimento amministrativo tributario;
- la pronuncia della Cass., sez. trib., n. 5901/2024, non afferma alcun principio di diritto pertinente al caso di specie, perché dichiara il ricorso per cassazione inammissibile per difetto di critiche specifiche alla sentenza impugnata;
- la pronuncia della Cass., sez. civ. III, n. 16189/2024, riguarda la notificazione dell'atto di citazione nel processo civile e non la la notifica di un provvedimento amministrativo tributario;
- la pronuncia della Cass., sez. trib., n. 36010/2021 afferma il contrario di quanto sostiene parte ricorrente;
- le pronunce della Cass., sez. trib., nn. 14874/2021 e 14875/2021, riguardano la comunicazione a mezzo
PEC di un atto del processo tributario (specificamente la comunicazione a cura dell'ufficio giudiziario della data dell'udienza), e comunque non afferma la necessità che la prova della notifica a mezzo PEC sia data in via esclusiva con la produzione del formato EML;
- la pronuncia della Cass., sez.
6-3 n. 16173/2018 non afferma alcun principio di diritto pertinente al caso di specie, perché dichiara il ricorso per cassazione inammissibile per difetto di critiche specifiche alla sentenza impugnata.
7.6. Nel caso di specie, il Comune di Roma Capitale, sebbene non abbia fornito il formato EML della notifica degli avvisi di accertamento, ha fornito il PDF dei messaggi di posta e la relazione di notificazione, sottoscritta da pubblico ufficiale, che indica quali atti sono stati notificati.
Tanto basta a dare la prova che la notifica è stata correttamente eseguita. Né la parte ricorrente deduce la non veridicità della documentazione o la sua non conformità all'originale.
8. In conclusione il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza in favore dell'AdER e sono liquidate in dispositivo tenendo conto, come criterio di orientamento, dei prescritti parametri normativi (art. 4, commi 1 e 5, art. 5 comma 4, tabella 23, d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni), da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato anticipatario.
Nei confronti del Comune di Roma le spese di lite sono compensate in ragione della tardiva produzione documentale da parte del Comune.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'AdER che si liquidano in euro 4.000 (quattromila), da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato anticipatario.
Compensa le spese nei confronti di Roma Capitale.
Così deciso in Roma, il 5/2/2026
Il Presidente Maria Laura Petrongari
Il giudice relatore Rosanna De Nictolis
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente
DE IS NA, OR
MANTINI MARGHERITA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8814/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202500001792000 IMU contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240238680571000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000005315 IMU 2017
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000006288 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000006289 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso 8814/2025, notificato il 9/4/2025 e depositato il 6/5/2025, la società Ricorrente_1 s. r.l. impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di estremi specificati in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER), notificatale il 19/2/2025, relativa a debito IMU nei confronti di Roma Capitale per gli anni 2017, 2018, 2019, e a tassa automobilistica per l'anno 2022, per un importo complessivo di euro 74.439,16. Affida il ricorso a tre motivi rubricati.
2. Si sono costituiti sia l'AdER che Roma Capitale che con controdeduzioni hanno chiesto il rigetto del ricorso.
3. La causa è passata in decisione in esito all'udienza in camera di consiglio del 5/2/2026, in vista della quale la società ricorrente ha depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di parte ricorrente secondo cui la produzione documentale del
Comune di Roma Capitale sarebbe inutilizzabile, perché depositata in data 21/1/2026, dunque oltre il termine, ritenuto dalla ricorrente perentorio, di venti giorni liberi prima dell'udienza come richiesto dall'art. 32 d.lgs.
n. 546/1992.
4.1. L'eccezione va disattesa avuto riguardo alla specificità del caso.
Non è in discussione che il termine di deposito di documenti, stabilito dall'art. 32 d.lgs. n. 546/1992, sia perentorio.
Tale regola trova il suo fondamento nel principio del contraddittorio, in base al quale a fronte di atti e documenti di una parte, la controparte deve avere un congruo termine per replicare.
Tuttavia, il principio del contraddittorio e le regole specifiche che su di esso si basano, vanno interpretati alla luce del principio di economia processuale e dei doveri di lealtà e probità delle parti: sicché il contraddittorio
è necessario rispetto a ciò che nel processo è “nuovo” perché non conosciuto dalla parte in precedenza.
Pertanto, la regola relativa ai termini a difesa a fronte dell'altrui produzione documentale, non può che ritenersi riferita ai documenti “nuovi”, ossia che non sono già nella disponibilità della controparte. In caso di documenti “nuovi”, la controparte deve avere un congruo spazio temporale per poter contraddire, e tale spazio temporale è inderogabilmente fissato dal legislatore nel termine di venti giorni liberi calcolati a ritroso dell'udienza. Tale esigenza non sussiste, invece, nel caso di deposito di documenti che non possono qualificarsi come “nuovi” perché sono già nella disponibilità dell'altra parte. E' questo il caso, che si verifica odiernamente, in cui l'Amministrazione finanziaria resistente ha depositato la prova della notifica degli atti tributari, che la controparte nega di aver ricevuto. Tale documentazione, volta a comprovare la notifica degli atti presupposti, è già nella disponibilità della parte che ha a suo tempo ricevuto la notificazione, e che in giudizio nega tale circostanza. Sostenere che la produzione di tale documentazione da parte dell'Amministrazione finanziaria oltre il termine di venti giorni - documentazione, si ripete, non nuova per il ricorrente - comporti la inutilizzabilità processuale della stessa documentazione e, quindi, l'accoglimento del ricorso, porterebbe a un risultato aberrante e in palese contrasto con buon senso e giustizia. Infatti, verrebbe premiato un ricorrente che scientemente sostiene di non aver ricevuto la notifica di atti tributari che ha ricevuto, al solo fine di onerare la controparte di produrre in giudizio documenti che il ricorrente già conosce.
Da un lato, una siffatta strategia processuale di parte (negare l'esistenza di atti che le sono noti al solo fine di aggravare l'onere probatorio della controparte) nulla ha a che fare con il diritto costituzionale di difesa, e costituisce piuttosto abuso del processo, in quanto mirante a attivare contenziosi inutili, costosi per la collettività, con aumento di tempi e costi per due funzioni fondamentali dello Stato, quella della riscossione dei tributi e quella giurisdizionale. Dall'altro lato, si assiste ad un uso strumentale e deviato delle regole sull'onere della prova, che addossano tale onere alla parte che ha la disponibilità della prova (c.d. principio di vicinanza della prova) sul presupposto che la parte che invece non ha la disponibilità della prova deve ricevere "soccorso istruttorio". Ma il legislatore non ha certo inteso acconsentire a che una parte, che già dispone delle prove, ne neghi strumentalmente l'esistenza per trarre vantaggio dalla propria negazione, dall'aggravamento dell'onere della prova a carico dell'altra parte, dagli errori e ritardi dell'altra parte onerata della defatigante attività di raccolta di una mole documentale spesso ingente, che la controparte già possiede.
Piuttosto, occorrerebbe stabilire quali sono le conseguenze, processuali ed extraprocessuali, del mendacio della parte ricorrente, che dichiara di non aver ricevuto la notifica di atti tributari, che non può ignorare di avere ricevuto, considerato che una siffatta condotta contrasta con i doveri di lealtà e probità scolpiti nell'art. 88 c.p.c.
Se si dovesse aderire all'esegesi meramente letterale dell'art. 32 in commento, proposta da parte ricorrente, date le conseguenze irragionevoli cui essa conduce, occorrerebbe sollevare questione di costituzionalità della disposizione, per irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità. Ma potendosi dare della previsione una esegesi non meramente letterale, ma fondata anche sulla sua ratio, e costituzionalmente orientata, non sorge, allo stato, la necessità di sollevare incidente di costituzionalità.
4.1. Tutt'al più, ove il difensore di parte ricorrente non sia consapevole che il proprio cliente ha effettivamente ricevuto la notifica di atti tributari, e lo apprenda solo a seguito della tardiva produzione documentale della controparte, il difensore potrebbe chiedere la concessione di un termine a difesa. Richiesta che nella specie non è stata fatta. Al contrario, la parte ricorrente, per il tramite del suo difensore, dopo aver eccepito la inutilizzabilità della produzione documentale, la ha contestata nel merito. Di tali contestazioni si tratterà in sede di esame del terzo motivo di ricorso.
4.2. Per quanto esposto, l'eccezione di inutilizzabilità dei documenti depositati da Roma Capitale va respinta.
4.3. Il rigetto dell'eccezione non toglie che le parti, compresi gli enti impositori, hanno il dovere di rispettare i termini processuali, e segnatamente quello di produzione documentale, che serve anche allo scopo di consentire al giudice di conoscere tempestivamente gli atti processuali e di studiare in tempo utile un fascicolo processuale completo. Sicché, condotte processuali irrispettose dei termini possono essere valutate in sede di statuizione sulle spese di lite. Nel caso di specie, il ritardo del Comune nella produzione documentale sarà valutato in sede di statuizione sulle spese di lite.
5. Con il primo motivo di ricorso si lamenta l'inesistenza della notificazione del provvedimento impugnato perché proveniente da un indirizzo PEC dell'AdER non risultante da pubblici registri.
5.1. Il motivo è manifestamente infondato.
In disparte la copiosa giurisprudenza secondo cui la notifica di un provvedimento amministrativo dell'Amministrazione finanziaria spedito da un indirizzo PEC non iscritto in pubblici registri è regolare, essendo siffatta iscrizione richiesta solo per la notifica di atti giudiziari (Cass., sez. un., 18.5.2022 n. 15979), ha carattere assorbente la circostanza che la società ricorrente ha ricevuto l'atto, lo ha conosciuto e lo ha impugnato. Il raggiungimento dello scopo sana qualsivoglia ipotetico vizio della notificazione. Né può dirsi
“inesistente” una notifica che è stata effettivamente compiuta e ha efficacemente raggiunto il suo destinatario.
6. Con il secondo motivo si lamenta il difetto di motivazione e di contraddittorio preventivo, e la mancata indicazione dei beni da sottoporre a ipoteca.
6.1. Il mezzo è manifestamente infondato.
Si controverte di un atto della riscossione, che è sufficientemente motivato mediante richiamo degli atti presupposti da cui scaturisce la pretesa tributaria. Inoltre, essendo la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria un invito al pagamento, con avviso che, in mancanza, si procederà a iscrizione di ipoteca, non occorre in tale fase già indicare i beni che saranno sottoposti a ipoteca.
Né occorre attivare il contraddittorio preventivo, trattandosi di un atto automatizzato della riscossione.
7. Con il terzo motivo si lamenta la mancata notifica degli atti presupposti.
7.1. Il motivo è manifestamente infondato.
L'AdER e il Comune di Roma Capitale hanno fornito la prova documentale che gli atti presupposti (una cartella di pagamento per tassa automobilistica;
tre avvisi di accertamento per IMU) sono stati ritualmente notificati a mezzo PEC nelle date indicate nel provvedimento impugnato.
7.2. In relazione alla prova della notificazione degli avvisi di accertamento IMU esibita dal Comune di Roma
Capitale, la parte ricorrente, nelle sue memorie illustrative, eccepisce che la stessa è inidonea in quanto non è stato fornito in giudizio il formato EML della notificazione a mezzo PEC. Parte ricorrente fonda la sua eccezione sull'art. 16, c. 3, d.l. n. 119/2018 e su giurisprudenza della Corte di cassazione.
L'eccezione è infondata.
La parte invoca una disposizione normativa e precedenti della Corte di cassazione che riguardano un diverso ambito della notificazione a mezzo PEC, vale a dire la notificazione degli atti processuali, laddove nella specie si controverte della notificazione di provvedimenti amministrativi.
7.3. L'art. 16, d.l. n. 119/2018 è intitolato “giustizia tributaria digitale”, e riguarda le notifiche inerenti il processo tributario, non la notifica di provvedimenti amministrativi tributari. L'art. 16, c. 3, dispone:
“In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. I soggetti di cui al periodo precedente nel compimento di tali attività assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale”.
A loro volta, i c.
1-bis e 1-ter dell'art. 9 l. n. 53/1994, che, è bene rammentarlo, è la legge che regola i poteri di notificazione da parte degli avvocati a fini processuali (non da parte dell'Amministrazione finanziaria) dispongono:
“1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis”.
7.4. Per quanto riguarda la notifica a mezzo PEC degli atti della riscossione, l'art. 26, c. 2, d.P.R. n. 602/1973 stabilisce che:" la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'art. 149 del codice di procedura civile".
Secondo la Corte di cassazione, nel caso in cui il contribuente contesti in giudizio l'avvenuta ricezione della cartella esattoriale, l'Agente della riscossione che alleghi la relativa notificazione a mezzo posta elettronica certificata è tenuto a dare prova mediante documentazione conforme alle disposizioni del d.P.R. n. 68/2005
e alle regole tecniche ivi previste. L'art. 6 d.P.R. n. 68/2005 stabilisce che:
"1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile al mittente, contenente i dati di certificazione.
4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'art. 17.
5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario."
La ricevuta di avvenuta consegna, che ai sensi dell'art. 9 d.P.R. n. 68/2005 e delle regole tecniche di cui al d.P.C.M. 2 novembre 2015 è sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, viene, quindi, emessa dal punto di consegna al mittente nel momento in cui il messaggio è inserito nella casella di posta elettronica certificata del destinatario e, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del citato d.P.R.,
"fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione", sicché la data e l'ora della ricezione è opponibile ai terzi.
La Corte di cassazione, con riferimento alla notificazione della sentenza a mezzo PEC, ed estendendo espressamente il principio di diritto anche in tema di notificazione di atti impositivi), ha precisato che in caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta consegna, solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario
— in tale ambito, peraltro, senza necessità di proporre querela di falso — in conformità ai principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali e per cui, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova delle stesse (Cass. n. 36010/2021 e n. 15001/2021).
Da ultimo, la Corte di cassazione ha ritenuto che persino con riguardo alla notifica del ricorso giurisdizionale la prova può essere fornita mediante la produzione delle ricevute di accettazione e consegna in formato
PDF in quanto tale formato è stato ritenuto idoneo a provare gli eventi del procedimento notificatorio, salvo contestazione espressa della conformità della copia all'originale (Cass., V, 26/1/2026 n. 1779).
7.5. La giurisprudenza della Cassazione invocata da parte ricorrente non è pertinente:
- la pronuncia della Cass., sez. trib., n. 14790/2024 riguarda la notificazione della sentenza al fine del decorso del termine di impugnazione, vale a dire la notifica di un atto processuale da parte di un avvocato, e non la notifica di un provvedimento amministrativo tributario;
- la pronuncia della Cass., sez. trib., n. 5901/2024, non afferma alcun principio di diritto pertinente al caso di specie, perché dichiara il ricorso per cassazione inammissibile per difetto di critiche specifiche alla sentenza impugnata;
- la pronuncia della Cass., sez. civ. III, n. 16189/2024, riguarda la notificazione dell'atto di citazione nel processo civile e non la la notifica di un provvedimento amministrativo tributario;
- la pronuncia della Cass., sez. trib., n. 36010/2021 afferma il contrario di quanto sostiene parte ricorrente;
- le pronunce della Cass., sez. trib., nn. 14874/2021 e 14875/2021, riguardano la comunicazione a mezzo
PEC di un atto del processo tributario (specificamente la comunicazione a cura dell'ufficio giudiziario della data dell'udienza), e comunque non afferma la necessità che la prova della notifica a mezzo PEC sia data in via esclusiva con la produzione del formato EML;
- la pronuncia della Cass., sez.
6-3 n. 16173/2018 non afferma alcun principio di diritto pertinente al caso di specie, perché dichiara il ricorso per cassazione inammissibile per difetto di critiche specifiche alla sentenza impugnata.
7.6. Nel caso di specie, il Comune di Roma Capitale, sebbene non abbia fornito il formato EML della notifica degli avvisi di accertamento, ha fornito il PDF dei messaggi di posta e la relazione di notificazione, sottoscritta da pubblico ufficiale, che indica quali atti sono stati notificati.
Tanto basta a dare la prova che la notifica è stata correttamente eseguita. Né la parte ricorrente deduce la non veridicità della documentazione o la sua non conformità all'originale.
8. In conclusione il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza in favore dell'AdER e sono liquidate in dispositivo tenendo conto, come criterio di orientamento, dei prescritti parametri normativi (art. 4, commi 1 e 5, art. 5 comma 4, tabella 23, d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni), da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato anticipatario.
Nei confronti del Comune di Roma le spese di lite sono compensate in ragione della tardiva produzione documentale da parte del Comune.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'AdER che si liquidano in euro 4.000 (quattromila), da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato anticipatario.
Compensa le spese nei confronti di Roma Capitale.
Così deciso in Roma, il 5/2/2026
Il Presidente Maria Laura Petrongari
Il giudice relatore Rosanna De Nictolis