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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 276/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2927/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1361/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 2 e pubblicata il 19/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200011066367501 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200011066367501 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200011066367501 BOLLO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1361/25, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria ha parzialmente accolto il ricorso proposto da Ricorrente_1, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Calabria, avverso cartella di pagamento, notificata alla ricorrente nella qualità di erede di Nominativo_2, per due ruoli, rispettivamente relativi a tassa di possesso automobilistico anno 2015 ed a tassa delle concessioni regionali anni 2013 e 2014.
Il giudice di prime cure ha rilevato che ricorreva in atti la prova della notifica dell'avviso di accertamento relativo alla tassa delle concessioni, perfezionatasi, presso l'ultimo domicilio del de cuius per compiuta giacenza in data 2.1.21, e che non era decorso il termine di decadenza triennale, alla data di notifica della cartella (2.1.24), a fortiori considerando la sospensione ex art. 68 d.l. 18/20. Ha riscontrato, per contro, il difetto di prova della notifica relativa all'avviso di accertamento per tassa auto ed ha annullato, limitatamente a questa pretesa, la cartella impugnata, compensando le spese.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la contribuente, dolendosi della mancata disamina dei motivi di ricorso sub 3) e 4): con tali motivi, ricorrente aveva dedotto che la Regione Calabria non avrebbe avuto il potere di richiedere al Dott. Nominativo_2, persona fisica, la Tassa di Concessione per la Farmacia per gli anni 2013 e 2014 in quanto tale obbligo, per effetto del trasferimento della titolarità alla Farmacia Società_1 SNC, incombeva alla società subentrante, come provato dall'avviso per l'anno 2013 ricevuto dalla società
e dal relativo bollettino di pagamento, di cui la Corte di Giustizia ha potuto prendere visione perché allegati agli atti. Analogamente la Corte di Giustizia non ha esaminato il punto 4 del ricorso relativo alla questione della intrasmissibilità delle sanzioni tributarie agli eredi secondo il dettato del D.Lgs. n. 472 del 1997, art 8.”.
Ancora, l'appellante ha evidenziato l'erroneità del riferimento al 2.1.21 quale data di notifica, atteso che essa notifica si era perfezionata, per mancato ritiro del plico non recapitato presso l'ufficio postale, in data 2.1.19, pertanto il termine decadenziale triennale ex art. 1 co. 163 l. 296/06, era spirato il 31.12.22. Ha lamentato, infine, la carenza di imparzialità del giudicante, per non aver motivato sulle questioni sollevate.
Si è costituita la Regione, instando per il rigetto del gravame.
Alla camera di consiglio odierna, il Collegio ha deliberato la decisione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il primo giudice non avrebbe giammai potuto esaminare e valutare le merito le doglianze articolate con il terzo ed il quarto motivo di ricorso, essendo, al riguardo, già maturata una preclusione processuale. Va difatti rilevato che la cartella era stata preceduta dalla notifica, per compiuta giacenza, dell'avviso di accertamento relativo alla tassa di concessioni demaniali, già indirizzato agli “eredi Nominativo_2” e già contenente l'irrogazione delle sanzioni. Parte appellante, invero, neppure contesta la validità della predetta notifica. È evidente, pertanto, che per effetto della mancata impugnazione del predetto avviso, la pretesa tributaria si
è consolidata, divenendo irretrattabile, e potendo dunque la successiva cartella essere impugnata esclusivamente per vizi propri, in conformità al disposto dell'art. 19 co. 3 D.lgs. 546/92. La contribuente, quindi, in sede di impugnazione della cartella, non poteva far valere censure relative, alla mancata debenza del tributo e/o delle sanzioni, già proponibili con l'impugnazione dell'avviso di accertamento, pacificamente notificato.
Quanto, poi, all'unico “vizio proprio” dedotto in relazione alla cartella, relativo alla prescrizione/decadenza del tributo, va osservato che, pur avendo il primo giudice erroneamente indicato la data di perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento (2.1.21, in luogo di 2.1.19), deve comunque predicarsi la tempestività della notifica di essa cartella. Va infatti rilevato che, come dedotto dalla Regione appellata, il termine estintivo per la tassa di concessione regionale, previsto dall'art 11 della legge regionale n. 11/95, è quinquennale e non triennale. In ogni caso, tale termine è sottoposto alla sospensione emergenziale biennale, ex art. 68 co. 4 bis D.lgs. 546/92, trattandosi di iscrizione a ruolo effettuata nel corso del periodo emergenziale.
Del tutto sterile è la censura relativa al difetto di imparzialità del primo giudice, viepiù a fronte dei surriportati chiarimenti, in punto di maturazione di una preclusione che non consentiva al primo giudice di valutare la fondatezza delle doglianze di merito.
Si impone pertanto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Il regime delle spese si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni per derogarvi. La relativa liquidazione, operata tenendo conto dei vigenti parametri tariffari, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna il contribuente alla rifusione delle spese processuali sostenute in appello dalla Regione
Calabria, liquidate in € 800,00, oltre oneri accessori se dovuti, come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 12 febbraio 2026
Il Presidente estensore
EA GA
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2927/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1361/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 2 e pubblicata il 19/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200011066367501 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200011066367501 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200011066367501 BOLLO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1361/25, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria ha parzialmente accolto il ricorso proposto da Ricorrente_1, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Calabria, avverso cartella di pagamento, notificata alla ricorrente nella qualità di erede di Nominativo_2, per due ruoli, rispettivamente relativi a tassa di possesso automobilistico anno 2015 ed a tassa delle concessioni regionali anni 2013 e 2014.
Il giudice di prime cure ha rilevato che ricorreva in atti la prova della notifica dell'avviso di accertamento relativo alla tassa delle concessioni, perfezionatasi, presso l'ultimo domicilio del de cuius per compiuta giacenza in data 2.1.21, e che non era decorso il termine di decadenza triennale, alla data di notifica della cartella (2.1.24), a fortiori considerando la sospensione ex art. 68 d.l. 18/20. Ha riscontrato, per contro, il difetto di prova della notifica relativa all'avviso di accertamento per tassa auto ed ha annullato, limitatamente a questa pretesa, la cartella impugnata, compensando le spese.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la contribuente, dolendosi della mancata disamina dei motivi di ricorso sub 3) e 4): con tali motivi, ricorrente aveva dedotto che la Regione Calabria non avrebbe avuto il potere di richiedere al Dott. Nominativo_2, persona fisica, la Tassa di Concessione per la Farmacia per gli anni 2013 e 2014 in quanto tale obbligo, per effetto del trasferimento della titolarità alla Farmacia Società_1 SNC, incombeva alla società subentrante, come provato dall'avviso per l'anno 2013 ricevuto dalla società
e dal relativo bollettino di pagamento, di cui la Corte di Giustizia ha potuto prendere visione perché allegati agli atti. Analogamente la Corte di Giustizia non ha esaminato il punto 4 del ricorso relativo alla questione della intrasmissibilità delle sanzioni tributarie agli eredi secondo il dettato del D.Lgs. n. 472 del 1997, art 8.”.
Ancora, l'appellante ha evidenziato l'erroneità del riferimento al 2.1.21 quale data di notifica, atteso che essa notifica si era perfezionata, per mancato ritiro del plico non recapitato presso l'ufficio postale, in data 2.1.19, pertanto il termine decadenziale triennale ex art. 1 co. 163 l. 296/06, era spirato il 31.12.22. Ha lamentato, infine, la carenza di imparzialità del giudicante, per non aver motivato sulle questioni sollevate.
Si è costituita la Regione, instando per il rigetto del gravame.
Alla camera di consiglio odierna, il Collegio ha deliberato la decisione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il primo giudice non avrebbe giammai potuto esaminare e valutare le merito le doglianze articolate con il terzo ed il quarto motivo di ricorso, essendo, al riguardo, già maturata una preclusione processuale. Va difatti rilevato che la cartella era stata preceduta dalla notifica, per compiuta giacenza, dell'avviso di accertamento relativo alla tassa di concessioni demaniali, già indirizzato agli “eredi Nominativo_2” e già contenente l'irrogazione delle sanzioni. Parte appellante, invero, neppure contesta la validità della predetta notifica. È evidente, pertanto, che per effetto della mancata impugnazione del predetto avviso, la pretesa tributaria si
è consolidata, divenendo irretrattabile, e potendo dunque la successiva cartella essere impugnata esclusivamente per vizi propri, in conformità al disposto dell'art. 19 co. 3 D.lgs. 546/92. La contribuente, quindi, in sede di impugnazione della cartella, non poteva far valere censure relative, alla mancata debenza del tributo e/o delle sanzioni, già proponibili con l'impugnazione dell'avviso di accertamento, pacificamente notificato.
Quanto, poi, all'unico “vizio proprio” dedotto in relazione alla cartella, relativo alla prescrizione/decadenza del tributo, va osservato che, pur avendo il primo giudice erroneamente indicato la data di perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento (2.1.21, in luogo di 2.1.19), deve comunque predicarsi la tempestività della notifica di essa cartella. Va infatti rilevato che, come dedotto dalla Regione appellata, il termine estintivo per la tassa di concessione regionale, previsto dall'art 11 della legge regionale n. 11/95, è quinquennale e non triennale. In ogni caso, tale termine è sottoposto alla sospensione emergenziale biennale, ex art. 68 co. 4 bis D.lgs. 546/92, trattandosi di iscrizione a ruolo effettuata nel corso del periodo emergenziale.
Del tutto sterile è la censura relativa al difetto di imparzialità del primo giudice, viepiù a fronte dei surriportati chiarimenti, in punto di maturazione di una preclusione che non consentiva al primo giudice di valutare la fondatezza delle doglianze di merito.
Si impone pertanto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Il regime delle spese si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni per derogarvi. La relativa liquidazione, operata tenendo conto dei vigenti parametri tariffari, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna il contribuente alla rifusione delle spese processuali sostenute in appello dalla Regione
Calabria, liquidate in € 800,00, oltre oneri accessori se dovuti, come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 12 febbraio 2026
Il Presidente estensore
EA GA