Art. 3.
In qualsiasi momento dell'anno scolastico l'insegnante cieco potra', per giustificati motivi, sostituire il proprio assistente previa autorizzazione del capo Istituto.
In qualsiasi momento dell'anno scolastico l'insegnante cieco potra', per giustificati motivi, sostituire il proprio assistente previa autorizzazione del capo Istituto.