Sentenza 8 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2019, n. 19771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19771 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HO EL nato il [...] avverso la sentenza del 27/04/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha conclus iedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il d" nsore E' presente l'avvocato NATI OLIVIA del foro di LUCCA in difesa di HO EL che si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. HO EL ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma di quella di primo grado pronunciata ad esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Pisa, che lo ha condannato per il reato di cessione di cocaina a AM CE per un totale di 351 grammi in continuazione con i fatti ascritti al ricorrente con sentenza n. 82/2009 del G.i.p. del Tribunale di Pisa, ha riconosciuto la continuazione anche con le condotte di cui alla sentenza di condanna del 25/2/2009 del G.i.p. dello stesso Tribunale e conseguentemente ha rideterminato l'aumento di pena inflitto in primo grado e la pena complessiva inflitta per tutti i fatti ritenuti esecuzione di medesimo disegno criminoso.
2. Il ricorrente deduce i seguenti motivi.
2.1. Violazione degli artt. 192, comma 3, e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e vizi di motivazione in relazione all'identificazione in AM CE del soggetto indicato con l'appellativo BA nella "contabilità" scritta del traffico di stupefacenti sequestrata il 7/5/2007 al ricorrente e ai suoi complici, non potendo allo scopo considerarsi sufficiente, al di là di ogni ragionevole dubbio, il solo contenuto della conversazione telefonica intercettata il 18/5/2008, quindi ad oltre un anno dal primo accertamento, tra il AM e EK LE, già coimputato del ricorrente in ordine alla detenzione a fini di spaccio di un chilo di cocaina oggetto di precedente sentenza di condanna.
2.2. Violazione dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 con riferimento alla mancata qualificazione della condotta nella suddetta fattispecie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso è meramente reiterativo di censure di merito già puntualmente e congruamente affrontate e risolte dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata individua e valuta in modo coerente e privo di profili di illogicità (pp. 2-3) l'assai consistente compendio indiziario che ha portato entrambi i giudici di merito, con decisioni tra loro conformi, a ritenere provata al di là di ogni ragionevole dubbio l'identificazione in AM CE, in vero personalmente coinvolto nello spaccio di stupefacenti, del soggetto individuato col soprannome BA nella "contabilità" - sequestrata al ricorrente e ai suoi complici e la cui esattezza è stata tra l'altro riscontrata da plurime e convergenti dichiarazioni dei cessionari - nella quale erano state annotate con precisione le cessioni di stupefacente effettuate in favore di decine di persone. La sentenza in esame fonda del resto il giudizio di responsabilità del ricorrente per le cessioni di complessivi 351 grammi di cocaina contestate in questa sede sulla comprovata, piena veridicità di quella "contabilità" e sulla puntuale corrispondenza di tutte le relative annotazioni ad effettive cessioni di sostanze stupefacenti, per le quantità ivi in dettaglio indicate. Sicché il motivo di ricorso, incentrato esclusivamente sull'identificazione del cessionario, deve ritenersi aspecifico, nella misura in cui non si confronta con l'univoca e concludente valenza dimostrativa della suddetta "contabilità" in ordine alle cessioni di cui all'imputazione e della loro riconducibilità all'HO e ai suoi complici;
valenza dimostrativa riconosciuta con conformi pronunce di merito nei precedenti gradi di giudizio, oltre che dalle precedenti sentenze definitive di condanna per fatti di spaccio unificati a quelli di cui al presente processo dal vincolo della continuazione.
1.2. Del pari reiterativo di censure di merito già puntualmente e congruamente affrontate e risolte dalla Corte territoriale deve ritenersi il secondo motivo di ricorso. La sentenza in esame esclude infatti l'invocata qualificazione delle condotte in imputazione nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 con motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici. A take riguardo, essa si riferisce correttamente alla rilevante quantità delle cessioni di cocaina contestate in questa sede (per complessivi 351 grammi e, singolarmente, fino a 97 grammi), inquadrate nel traffico di cocaina realizzato in modo professionale dal ricorrente e dai suoi complici, compendiato in tutte le condotte poste in continuazione dalla impugnata pronuncia e dimostrato dalle notevolissime quantità di cocaina trattate, tra le quali il chilo oggetto di sequestro.
2. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. Valutate le ragioni dell'inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/02/2019.