Art. 46.
Pei lavori di rimboschimento dei bacini montani e' autorizzata, in aggiunta alle rimanenti L. 900,000 del fondo assegnato dalla legge 28 luglio 1902, n. 342 , la maggior somma di L. 1,180,000 da stanziarsi nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, a cominciare dall'esercizio 1907-908.
Il riparto della complessiva spesa di L. 2,080,000 negli esercizi dal 1907-908 al 1921-922, e l'assegnazione di essa ai vari lavori sono stabiliti nelle tabelle B e C allegate alla presente legge.
Pei lavori di rimboschimento dei bacini montani e' autorizzata, in aggiunta alle rimanenti L. 900,000 del fondo assegnato dalla legge 28 luglio 1902, n. 342 , la maggior somma di L. 1,180,000 da stanziarsi nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, a cominciare dall'esercizio 1907-908.
Il riparto della complessiva spesa di L. 2,080,000 negli esercizi dal 1907-908 al 1921-922, e l'assegnazione di essa ai vari lavori sono stabiliti nelle tabelle B e C allegate alla presente legge.