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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente e Relatore
DELL'EDERA NN IA EM VITA, Giudice
PAGLIARO IA LIBERA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 241/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720250003801141000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 07/05/2025 e depositato il 06/06/2025, la Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come in atti, chiede l'annullamento della Cartella di pagamento n. 06720250003801141000 notificata in data 10/03/2025, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IVA/2022 per l'anno d'imposta 2021, ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, per l'importo complessivo di
€ 13.109,97, oltre diritti di notifica.
Premette che, in data 10/03/2025, la ricorrente ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento n.
06720250003801141000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione su incarico dell'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Matera, per l'importo complessivo di € 13.109,97 (oltre diritti di notifica).
Tale cartella è stata emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione IVA/2022 per l'anno d'imposta 2021, ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e l'importo richiesto scaturisce da un'erronea compilazione della dichiarazione IVA, in particolare del rigo VH16, che non andava compilato in quanto la ricorrente è un contribuente che si avvale della facoltà prevista dall'art. 7 del D.P.R. n.
542/1999 (contribuente trimestrale). A causa di tale errore è risultata erroneamente un'imposta a debito per euro 10.368, corrispondente proprio all'importo indicato nel rigo VH16 che invece non andava indicato. Ha presentato, quindi, istanza di annullamento in autotutela che veniva respinta.
Deduce, pertanto, quanto segue:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 54-BIS DEL D.P.R. N. 633/1972 - ERRORE DI
CALCOLO - NATURA EMENDABILE DELLA DICHIARAZIONE FISCALE;
NATURA IMPOSITIVA DELLA CARTELLA E DIRITTO ALLA CONTESTAZIONE NEL MERITO;
DIRITTO ALLA DETRAZIONE E PRINCIPIO DI EMENDABILITÀ;
ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI.
Parte ricorrente richiama precisa giurisprudenza a sostegno delle proprie difese e formula, pertanto, le seguenti conclusioni:
IN Indirizzo_1:
- annullare la cartella di pagamento n. 06720250003801141000 per l'importo di € 9.258,04
(imposta), € 2.777,40 (sanzioni) e € 1.074,53 (interessi), in quanto derivante da un errore nella compilazione della dichiarazione IVA/2022 per l'anno d'imposta 2021;
IN Indirizzo_2:
- rideterminare gli importi iscritti a ruolo, considerando un'imposta a debito effettiva di €
2.327,00 anziché € 9.258,04, come risulta dalla dichiarazione integrativa IVA presentata in data
06/05/2025;
IN OGNI CASO:
- condannare le resistenti alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di giudizio
In data 25/06/2025, l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Matera, si costituisce in giudizio al fine di chiedere la cessazione della materia del contendere avendo provveduto allo sgravio in autotutela ai sensi dell'art 10- quater della legge n. 212/2020 della cartella di pagamento. Evidenzia che tale sgravio si è reso opportuno una volta verificato che, a seguito della notifica del diniego di sgravio, la Società contribuente, in conformità alle indicazioni fornite nel diniego stesso, ha proceduto con la presentazione della dichiarazione integrativa contenente i dati errati nella prima (omissione della contribuente).
In data 01/01/2026 parte ricorrente insiste per la condanna di controparte alle spese di lite evidenziando, tra l'altro, che l'errore commesso dalla ricorrente era pacifico, documentato e facilmente verificabile.
Conclude quindi per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con vittoria di spese.
La controversia, sulle conclusioni delle parti costituite, è decisa in data 16 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va preliminarmente dichiarato estinto per sopravvenuta carenza di interesse, a norma dell'art. 46 codice del processo tributario, stante la congiunta richiesta delle parti.
Per quanto riguarda le spese di lite ritiene la Corte che sussistano i presupposti per disporne la compensazione in considerazione dell'errore in cui è pacificamente incorso il contribuente e che ha inciso sulla originaria determinazione dell'Agenzia sulla quale è poi intervenuta in autotutela.
La Corte
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese di grado compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente e Relatore
DELL'EDERA NN IA EM VITA, Giudice
PAGLIARO IA LIBERA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 241/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720250003801141000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 07/05/2025 e depositato il 06/06/2025, la Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come in atti, chiede l'annullamento della Cartella di pagamento n. 06720250003801141000 notificata in data 10/03/2025, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IVA/2022 per l'anno d'imposta 2021, ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, per l'importo complessivo di
€ 13.109,97, oltre diritti di notifica.
Premette che, in data 10/03/2025, la ricorrente ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento n.
06720250003801141000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione su incarico dell'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Matera, per l'importo complessivo di € 13.109,97 (oltre diritti di notifica).
Tale cartella è stata emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione IVA/2022 per l'anno d'imposta 2021, ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e l'importo richiesto scaturisce da un'erronea compilazione della dichiarazione IVA, in particolare del rigo VH16, che non andava compilato in quanto la ricorrente è un contribuente che si avvale della facoltà prevista dall'art. 7 del D.P.R. n.
542/1999 (contribuente trimestrale). A causa di tale errore è risultata erroneamente un'imposta a debito per euro 10.368, corrispondente proprio all'importo indicato nel rigo VH16 che invece non andava indicato. Ha presentato, quindi, istanza di annullamento in autotutela che veniva respinta.
Deduce, pertanto, quanto segue:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 54-BIS DEL D.P.R. N. 633/1972 - ERRORE DI
CALCOLO - NATURA EMENDABILE DELLA DICHIARAZIONE FISCALE;
NATURA IMPOSITIVA DELLA CARTELLA E DIRITTO ALLA CONTESTAZIONE NEL MERITO;
DIRITTO ALLA DETRAZIONE E PRINCIPIO DI EMENDABILITÀ;
ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI.
Parte ricorrente richiama precisa giurisprudenza a sostegno delle proprie difese e formula, pertanto, le seguenti conclusioni:
IN Indirizzo_1:
- annullare la cartella di pagamento n. 06720250003801141000 per l'importo di € 9.258,04
(imposta), € 2.777,40 (sanzioni) e € 1.074,53 (interessi), in quanto derivante da un errore nella compilazione della dichiarazione IVA/2022 per l'anno d'imposta 2021;
IN Indirizzo_2:
- rideterminare gli importi iscritti a ruolo, considerando un'imposta a debito effettiva di €
2.327,00 anziché € 9.258,04, come risulta dalla dichiarazione integrativa IVA presentata in data
06/05/2025;
IN OGNI CASO:
- condannare le resistenti alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di giudizio
In data 25/06/2025, l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Matera, si costituisce in giudizio al fine di chiedere la cessazione della materia del contendere avendo provveduto allo sgravio in autotutela ai sensi dell'art 10- quater della legge n. 212/2020 della cartella di pagamento. Evidenzia che tale sgravio si è reso opportuno una volta verificato che, a seguito della notifica del diniego di sgravio, la Società contribuente, in conformità alle indicazioni fornite nel diniego stesso, ha proceduto con la presentazione della dichiarazione integrativa contenente i dati errati nella prima (omissione della contribuente).
In data 01/01/2026 parte ricorrente insiste per la condanna di controparte alle spese di lite evidenziando, tra l'altro, che l'errore commesso dalla ricorrente era pacifico, documentato e facilmente verificabile.
Conclude quindi per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con vittoria di spese.
La controversia, sulle conclusioni delle parti costituite, è decisa in data 16 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va preliminarmente dichiarato estinto per sopravvenuta carenza di interesse, a norma dell'art. 46 codice del processo tributario, stante la congiunta richiesta delle parti.
Per quanto riguarda le spese di lite ritiene la Corte che sussistano i presupposti per disporne la compensazione in considerazione dell'errore in cui è pacificamente incorso il contribuente e che ha inciso sulla originaria determinazione dell'Agenzia sulla quale è poi intervenuta in autotutela.
La Corte
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese di grado compensate.