Art. 9.
Chiunque conduce o manda all'estero un minore degli anni 18 al fine d'impiegarlo in mestieri girovaghi e industrie dichiarate dannose o pericolose alla salute dalle leggi e dai regolamenti, e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 1000 a 3000.
Chiunque conduce o manda all'estero un minore degli anni 18 al fine d'impiegarlo in mestieri girovaghi e industrie dichiarate dannose o pericolose alla salute dalle leggi e dai regolamenti, e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 1000 a 3000.